1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati:
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: e nazionale.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da parte delle regioni a statuto ordinario.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali con le seguenti: per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.
Al comma 3, sostituire le parole da: anche la creazione fino a: sistema di con le seguenti: la creazione di un apposito organismo
pubblico presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegato al.
Al comma 3, dopo le parole: di un idoneo sistema aggiungere la seguente: unitario.
(Regolamento di attuazione).
a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;
b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento da parte delle regioni a statuto ordinario della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;
c) a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.
a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a disciplinare eventuali deroghe;
b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a disciplinare eventuali deroghe.
3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori.
(Regolamento di attuazione).
8. 2. Pagliuzzi.
8. 3. Pagliuzzi.
8. 5. La Commissione.
(Approvato)
8. 4. Pagliuzzi.
8. 1. Edo Rossi.
8. 6. La Commissione.
(Approvato)