Allegato A
Seduta n. 816 del 29/11/2000

TESTO AGGIORNATO AL 30 NOVEMBRE 2000


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(A.C. 5051 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;
b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento da parte delle regioni a statuto ordinario della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;
c) a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati:
a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a disciplinare eventuali deroghe;
b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a disciplinare eventuali deroghe.
3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Regolamento di attuazione).

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: e nazionale.
8. 2. Pagliuzzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8. 3. Pagliuzzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da parte delle regioni a statuto ordinario.
8. 5. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali con le seguenti: per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.
8. 4. Pagliuzzi.

Al comma 3, sostituire le parole da: anche la creazione fino a: sistema di con le seguenti: la creazione di un apposito organismo


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pubblico presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegato al.
8. 1. Edo Rossi.

Al comma 3, dopo le parole: di un idoneo sistema aggiungere la seguente: unitario.
8. 6. La Commissione.
(Approvato)