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1. È istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
dell'agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;
3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attività a titolo gratuito.
5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.
Al comma 1, sostituire le parole: senza oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: con oneri a carico degli enti e organizzazioni che hanno ricevuto l'autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche di cui all'articolo 4.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: sei rappresentanti fino a: dell'artigianato con le seguenti: sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
(Comitato tecnico-consultivo).
2. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da:
a) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato,
b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;
c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del commercio con l'estero;
d) un rappresentante designato dal-l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
e) un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);
f) tre rappresentanti designati degli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato e del settore della distribuzione;
g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:
a) sull'idoneità dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;
b) sulla formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini;
c) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni.
(Comitato tecnico-consultivo).
7. 1. Edo Rossi.
7. 2. Governo.
(Approvato)
h) un rappresentante designato dall'ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
7. 3. Governo.
(Approvato)