...
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;
3. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea.
Al comma 1, sostituire le parole: Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza con le seguenti: Alle manifestazioni fieristiche viene concessa qualifica.
Al comma 1, sostituire le parole: , regionale e locale con le seguenti: e regionale.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e nazionale.
Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: nazionale o.
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche).
2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:
a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito eventualmente
b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale;
c) dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.
(Qualificazioni delle manifestazioni fieristiche).
5. 1. Mazzocchi.
5. 2. Pagliuzzi.
5. 3. Pagliuzzi.