Allegato A
Seduta n. 816 del 29/11/2000


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(A.C. 5051 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche).

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione può essere


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subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori italiani.
2. Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento è, anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
a) il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti l'attività da almeno due anni in analogo settore merceologico;
b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;
c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.

4. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non provveda entro novanta giorni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche).

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Paesi aggiungere le seguenti: appartenenti e
4. 3. Edo Rossi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono comunicare, entro il 31 gennaio dell'anno precedente al loro svolgimento per le manifestazioni per cui è stata richiesta qualifica internazionale e nazionale ed entro il 31 maggio per tutte le altre, il periodo di effettuazione delle singole manifestazioni al comune nel cui territorio esse avranno luogo. Il comune si accerta che le manifestazioni in oggetto si svolgano in sede fieristica adatta, avente i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e che l'organizzazione abbia la disponibilità nel quartiere fieristico. In caso contrario, il comune interviene con parere negativo motivato entro quindici giorni dalla data della comunicazione. In caso di mancata risposta da parte del comune entro il termine indicato, si procede mediante silenzio-assenso. Nella comunicazione al comune competente gli organizzatori devono specificare:
a) nome della manifestazione fieristica;
b) periodo e orari di svolgimento;
c) contratto di affitto o disponibilità del quartiere fieristico;
d) tema e merceologia della manifestazione;
e) numero dei visitatori previsti;


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f) dimensione dello spazio occupato in metri quadrati netti espositivi;
g) qualifica richiesta.
4. 6. Pagliuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2 fino a: citato decreto legislativo n. 112 del 1998 con le seguenti: L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche per le quali è stata richiesta qualifica internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni per le quali non è stata richiesta specifica qualifica l'autorizzazione allo svolgimento è.
4. 1. Mazzocchi.

Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) e c).
4. 2. Mazzocchi, Pagliuzzi.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
4. 7. Landi di Chiavenna.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
4. 8. Landi di Chiavenna.
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: delle condizioni di cui al comma 3, aggiungere le seguenti: fa decorrere i termini qualora l'autorità ricevente certifichi la completezza della documentazione necessaria e.
4. 4. Edo Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni dalla data del timbro postale di inoltro della domanda stessa.
4. 12. Mazzocchi.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 4. 9. Landi di Chiavenna.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 4. 11. Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4. 10. Landi di Chiavenna.
(Approvato)

Alla rubrica, sostituire le parole: Autorizzazione allo con le seguenti: Modalità di.
4. 5. Pagliuzzi.