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1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquecento metri quadrati di superficie netta con le seguenti: trecento metri quadrati netti espositivi.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquecento metri quadrati con le seguenti: trecento metri quadrati.
(Tipologie delle manifestazioni fieristiche).
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;
c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al ttaglio in aree pubbliche.
(Tipologie delle manifestazioni fieristiche).
3. 1. Pagliuzzi.
3. 2. Landi di Chiavenna.