Allegato A
Seduta n. 816 del 29/11/2000


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(A.C. 5051 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «manifestazioni fieristiche», le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:
1) «fiere generali», senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
2) «fiere specializzate», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
3) «mostre-mercato», limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;
b) «espositori», quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
c) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
d) «quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
e) «organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati che esercitano, anche temporaneamente, attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
f) «superficie netta», la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
g) «enti fieristici», i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Definizioni).

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: ospitare aggiungere la seguente: permanentemente.
2. 1. Lembo.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , anche temporaneamente,
2. 2. Landi di Chiavenna.
(Approvato)