...
Al comma 1, sopprimere le parole: con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
Al comma 1, sostituire le parole: massa complessiva superiore con le seguenti: massa complessiva inferiore.
Al comma 1, sostituire le parole: lire 100.000 con le seguenti: lire 300.000.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e per l'importo di lire 474 miliardi, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Al comma 1, sostituire le parole: lire 100.000 con le seguenti: lire 200.000.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'importo di lire 237 miliardi, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per le aziende che praticano tariffe tali da coprire i costi operativi.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione della lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Al comma 2, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione della lettera c-ter) del comma 2 dell'articolo 1 si
provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Conseguentemente:
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Al comma 3, dopo le parole: lettera c), aggiungere le seguenti: e lettera d).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: regolamento fino alla fine del periodo con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Al comma 2, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere c) e d).
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è portata al 10 per cento dell'aliquota normale per il gasolio ed al 30 per cento dell'aliquota normale per la benzina.
Al comma 4, sostituire le parole da: e, quanto a lire 24.500 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: , quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a lire 19.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
Al comma 3, sostituire le parole: lire 10.000 milioni con le seguenti: lire 15.000 milioni.
1. 5. Boghetta.
1. 6. Boghetta.
1. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.
1. 2. Bosco, Chincarini, Caparini.
1. 7. Boghetta.
a-bis) agli enti locali per lo svolgimento del servizio di polizia municipale.
1. 3. Chincarini, Bosco, Caparini.
c-ter) ai soggetti esercenti il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente per vie d'acqua.
1. 4. Chincarini, Bosco, Caparini.
c-ter) ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di autoscuola, come definito dall'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
al medesimo articolo, al comma 3, alinea, sostituire le parole: lettera c), con le seguenti: lettere c) e c-ter);
all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: lettera c), con le seguenti: lettere c) e c-ter).
1. 9. Savarese.
c-ter) ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di autoscuola, come definito dall'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
1. 10. Savarese.
2-bis. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, stante l'eventuale aumento del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, sono prorogate anche per il 2001.
1. 8. Boghetta.
1. 12. Savarese.
1-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, i soggetti che abbiano presentato la dichiarazione con le modalità di cui al comma 1, possono avvalersi immediatamente del credito di imposta relativamente ai consumi indicati nella medesima dichiarazione. Resta comunque ferma la possibilità dell'ufficio competente di rideterminare l'importo del credito di imposta effettivamente spettante.
2. 1. Ciapusci.
2. 2. Savarese.
2. Nel caso in cui i suddetti carburanti trovino impiego per il riscaldamento di serre, nell'ambito delle coltivazioni sotto serra, le agevolazioni di cui al comma 1 sono aumentate di un ulteriore 10 per cento.
3. Ai fini dell'accertamento degli aventi titolo alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le norme di cui all'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificate dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173«.
2. 01. Savarese.
4. 1. Ciapusci.
5. 1. Savarese.