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a confermare che la riduzione dell'accordo Irpeg e Irap, stabilita all'articolo 1, comma 5, sia applicabile anche nei casi in cui il contribuente, alla data del 30 novembre, non sia a conoscenza che il periodo d'imposta non sarà più in corso alla data del 31 dicembre 2000, come nel caso d trasformazione di società nel corso del mese di dicembre, di società che vanno in liquidazione nel mese di dicembre, oppure di società che concludono la liquidazione o che si sciolgono nello stesso mese senza
avere posto in essere una formale procedura di liquidazione.
a confermare che dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno solare sui consumi domestici di gas metano si applicano le accise ridotte e l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento relative alla tariffa T1 prevista dal regolamento CIP n. 37 del 26 giugno 1986.
in sede di esame del disegno di legge n. 4817, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise,
9/7395/1. Biasco.
in sede di esame del disegno di legge n. 4817, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise,
9/7395/2.
Paolo Colombo, Molgora, Giancarlo Giorgetti.
(Approvato)