Allegato A
Seduta n. 813 del 17/11/2000


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...

(A.C. 7328-bis - sezione 14)

ARTICOLO 81 ED ALLEGATO PROSPETTO DI COPERTURA DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 81.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2001.


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Prospetto di copertura (*)
(Articolo 81, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

2001
2002
2003
(importi in miliardi di lire)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti:
Articolato 14.678
15.489
16.222
Rinnovi contrattuali 3.767
3.069
3.069
Pensioni (compreso adeguamento ISTAT) 2.685
2.829
2.921
Politiche sociali 710
775
411
Riduzione oneri sociali 2.212
2.675
2.751
Fondo sanitario nazionale 3.080
1.960
1.960
Crediti di imposta 1.873
4.047
4.979
Altri interventi 351
134
131
Tabella «A» 1.122
2.691
2.619
Tabella «C» 1.563
938
928
Minori entrate correnti:
Articolato 20.660
26.009
27.529
Riduzione carico fiscale famiglie 12.557
21.498
21.558
Sviluppo equilibrato
3.732
3.236
4.484
Energia 3.077
527
816
Ordinamento comunitario 1.105
723
640
Disposizioni in materia di IVA e altre indirette 189
25
31
Totale oneri da coprire
38.023
45.127
47.298
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate:


Articolato 1.243
2.425
2.006
Entrate diverse 402
532
320
Effetti indotti 841
1.893
1.686
Decreto-legge - Sgravi fiscali 2000
2.940
3.480
3.253

(*) Testo del Governo.


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Segue: Prospetto di copertura

2001
2002
2003
(importi in miliardi di lire)
Riduzione spese correnti:
Articolato 5.260
2.704
2.854
Personale 0
120
360
Effetti indotti 2.649
2.405
2.405
Limite compensazioni 2.500
0
0
Fondo sanitario nazionale 48
116
26
Altre riduzioni 63
63
63
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente 28.580
36.518
39.185
Totale mezzi di copertura
38.023
45.127
47.298
Margine di copertura 4.807
7.861
29.823


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BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE (*)

Assestato 2000
Iniziali 2001
2002
2003
Compet.
Cassa
Compet.
Cassa
Compet.
Compet.
(importi in miliardi di lire)
ENTRATE 29.000
29.000
33.500
33.500
32.000
32.500
Rimborsi IVA 23.000
23.000
27.500
27.500
26.000
26.500
Anticipo concessionari 6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
SPESA CORRENTE 83.466
93.914
54.190
54.190
39.561
38.061
Rimborsi IVA 23.000
23.000
27.500
27.500
26.000
26.500
Rimborsi IVA pregressi 5.287
5.287
3.200
3.200


Sentenza Corte costituzionale 0
390
0
0


Invalidi civili 7.224
7.224
594
594
0
0
Rimborso crediti imposta con titoli di Stato 5.016
5.016
0
0


Anticipazioni a INPS e INPDAP 2.812
2.812
0
0


Enti Locali 0
5.000
1.432
1.432


Regolazioni Sicilia e Sardegna 6.008
6.008
0
0


Disavanzi USL 0
1.000
0
0


Fondo speciale di parte corrente12.068
12.068
7.411
7.411
3.561
3.561
ARIET 0
1.116
0
0


Anticipo concessionari 6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Aggi e commissioni 213
213
2
2
0
0
Rimborsi imposte dirette 6.595
6.595
6.851
6.851
3.000
2.000
Ammassi agricoli 910
910
200
200


Regolazione anticipazione concessione riscossione 1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
Tassa concessione governativa 0
2.458
0
0


Finanziamento SSN Sicilia e Sardegna 0
484
0
0


FSN-saldo IRAP 1998 7.333
7.333
0
0
SPESA IN CONTO CAPITALE 436
2.936
0
0
0
0
Fondo globale
436
436
0
0
Enti locali 0
2.500
0
0
TOTALE SPESA 83.903
96.851
54.190
54.190
39.561
38.061
Fondo globale nuova legislazione


1.018
1.018
3.818
1.418
Tab. C. FSN IRAP 1999


9.811
9.811
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA

65.019
65.019
43.379
39.479

(*) Testo del Governo.


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COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI GRUPPO COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 2


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 3


Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).
Compensazione del Gruppo Comunista n. 4


Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 5


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 6


Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 7


Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento».
Compensazione del Gruppo Comunista n. 8


Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento».
Compensazione del Gruppo Comunista n. 9


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Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 10


Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 11


Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 12


Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 13


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 14


Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 15


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 16


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 17

COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:


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2001: 800.000;
2002: 1.500.000;
2003: 1.500.000.
voce: Ministero delle finanze:
2001: -;
2002: 200.000;
2003: 150.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2001: 200.000;
2002: 200.000;
2003: 200.000.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-CDU

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2


Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3


Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D,voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure


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per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato - settore 11 - (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.500.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate - (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):
2001: - 250.000;
2002: - 250.000;
2003: - 250.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-CCD

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli im


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porti iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 500.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 2.000.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:
2001: - 500.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 2.000.000.
voce: Ministero delle Finanze:
2001: - 10.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero della Giustizia:
2001: - 10.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero degli Affari Esteri:
2001: - 200.000;


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2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero della Pubblica istruzione:
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero dell'Interno:
2001: - 150.000;
2002: - 150.000;
2003: - 150.000.
voce: Ministero dei Trasporti e della navigazione:
2001: - 50.000;
2002: - 500.000;
2003: - 50.000.
voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
voce: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero del Commercio con l'estero:
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.
voce: Ministero della Sanità:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
voce: Ministero dei Beni e Attività culturali:
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.
voce: Ministero dell'Ambiente:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
voce: Ministero dei Lavori Pubblici:
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero della Comunicazioni:
2001: - 100.000;
2002: - 200.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
2001: - 100.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero dell'Industria:
2001: - 10.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero dell'Ambiente:
2001: - 50.000;


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2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, «Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp.8211, 8212, 8213, 8214, 8215)», apportare le seguenti variazioni:
2001: - 900.000;
2002: - 900.000;
2003: - 900.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.

A decorrere dal 1o gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16


Pag. 279


All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

COMPENSAZIONI
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997».
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2000 con le parole: 1o gennaio 1999.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10


Pag. 280


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO- SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, per gli anni 2001 e 2002 viene corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 1


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Coseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:
2001: - 300;
2002: - 300;
2003: - 300.
voce: Ministero degli affari esteri:
2001: - 200;
2002: - 200;
2003: - 200.
voce: Ministero della pubblica istruzione:
2001: - 100;
2002: - 100;
2003: - 100.
voce: Ministero della difesa:
2001: - 100;
2002: - 100;
2003: - 100.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2001: - 100;
2002: - 100;
2003: - 100.
Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 2

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7.5.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo pia basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica Sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2


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Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5


Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7


Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:
29. A decorrere dal 1o gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8


Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, aumentere la tassa sui superalcolici del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9


Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10


Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:
2001: - 711.000;
2002: - 693.000;
2003: - 693.000.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12


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Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: - 2.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.000.000.
voce: Ministero delle finanze:
2000: - 2.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.000.000.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13

COMPENSAZIONI
GRUPPO I DEMOCRATICI

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione del gruppo I Democratici n. 1

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione del gruppo I Democratici n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce
: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.
Compensazione del gruppo I Democratici n. 3

COMPENSAZIONI
GRUPPO UDEUR

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione del gruppo UDEUR

COMPENSAZIONI
GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:


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2001: - 1.000.000;
2002: - 1.600.000;
2003: - 1.600.000.
voce: Ministero della giustizia:
2001: - 100.000;
2002: - 250.000;
2003: - 250.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2001: - 350.000;
2002: - 400.000;
2003: - 400.000.
voce: Ministero della pubblica istruzione:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
voce: Ministero dell'ambiente:
2000: - 100.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.
voce: Ministero della difesa:
2001: - 300.000;
2002: - 400.000;
2003: - 400.000.
voce: Ministero dell'interno:
2001: - 550.000;
2002: - 550.000;
2003: - 550.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2001: - 350.000;
2002: - 350.000;
2003: - 350.000.
voce: Totale tabella A:
2001: - 1.500.000;
2002: - 2.900.000;
2003: - 3.850.000.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 750.000.
voce: Ministero della giustizia:
2001: - 100.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
voce: Ministero delle comunicazioni:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2001: - 70.000;
2002: - 70.000;
2003: - 20.000.
voce: Ministero dell'ambiente:
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Totale tabella B:
2001: - 735.000;
2002: - 695.000;


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2003: - 990.000.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);
al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;
c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative alla business class.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:


Pag. 286


voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):
2001: - 3.000.000;
2002: - 4.000.000;
2003: - 4.000.000.
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640):
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
Totale:
2001: - 3.100.000;
2002: - 4.100.000;
2003: - 4.100.000.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: «(Disposizioni in materia di indennità e di compensi)».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10

Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11

Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12

COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-VERDI

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1


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All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2


All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3


All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4


All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5


All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6


All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: «fino a lire 1.800.000» sono seguite dalle seguenti: «per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze».
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7