TESTO AGGIORNATO AL 27 NOVEMBRE 2000
...
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
Tabella 1
Tabella 1
Tabella 1
Subemendamenti all'emendamento 75. 34 del Governo. Al comma 1, Tabella 1, sostituire le parole: legge n. 295 del 1998 con le seguenti: legge 448 del 1998, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cap. 7250.
Sostituire le parole: Legge 413 del 1998... con le seguenti: Legge 808 del 1985, Ministero dell'industria... Cap. 7802,.
Al comma 1, Tabella 1, sostituire le parole: legge n. 413 del 1998 con le seguenti: legge n. 448 del 1998, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cap. 7250.
Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: da eventi fino a: territorio nazionale con le seguenti: dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di giugno, ottobre e novembre 2000.
Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: miliardi 100 con le seguenti: miliardi 150.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente parte consequenziale:
Conseguentemente, alla tabella B Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno) apportare le seguenti variazioni:
Al comma 2-bis aggiungere, in fine, il seguente:
Conseguentemente, modificare come segue la parte consequenziale dell'emendamento 75.34 del Governo, ultima formulazione, relativa all'accantonamento di Tabella B di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione (limite di impegno):
Prima di conseguentemente aggiungere le parole: Inoltre sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 10 miliardi a decorrere dal 2002 e di 10 miliardi a decorrere dal 2003.
Conseguentemente all'articolo 80, Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, ridurre gli importi medesimi relativi ai limiti di impegno.
Al comma 2-bis, dopo la parola verificatisi, inserire le parole: nell'anno 2000 e dopo le parole sul territorio nazionale inserire le seguenti nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro della protezione civile.
Al comma 1, Tabella 1, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
nelle zone definite delle ordinanze del dipartimento per la protezione civile il dipartimento per la protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui per lo scopo. A tal fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del dipartimento medesimo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di miliardi 100 decorrente dall'anno 2001.
Conseguentemente, all'articolo 80, Ttabella B, voce Ministero dei trasporti e della navigazione (limite di impegno), apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, articolo 3: Finanziamenti e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061):
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limiti di impegno apportare le seguenti variazioni:
Nella tabella 1 (articolo 75, comma 1), inserire le seguenti voci: Legge 28 dicembre 1999, n. 522 - articolo 2: sostegno all'industria cantieristica (Trasporti 4.2.1.2 - cap. 7205):
Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 9-bis: realizzazione piano triennale per l'informatica e Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS) (Trasporti 8.2.1.2 - cap. 7476):
Conseguentemente nell'articolo 80, Tabella B, ridurre il seguente accantonamento:
Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Legge n. 144 del 1999, articolo 11 (Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania):
navigazione, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Legge 17 maggio 1999, n. 144 - articolo 11 - raddoppio della strada statale tra Ragusa e Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 cap. 8066):
Al comma 1 sostituire le parole: per il terremoto di Asti dell'agosto 2000, la regione Piemonte, sono sostituite dalle seguenti: per il terremoto di Foggia di cui alla legge 32/92, la regione Puglia.
Al comma 1 dopo le parole: per il terremoto di Asti dell'agosto 2000, aggiungere le seguenti: e per l'alluvione del giugno 200 alle Provincie di Cuneo e Torino.
Al comma 2 aggiuntivo sostituire la parola: iniziative, con la parola: strade.
Alla tabella D, alla voce decreto legislativo 143/94, ridurre gli importi di 5 miliardi per ogni annualità.
Conseguentemente alla Tabella D, voce Progetto Antartide, aumentare gli importi di 5 miliardi per ogni annualità.
Dopo la parola: conseguentemente il primo punto (ridurre l'impegno per l'anno 2000... trasporto rapido di massa...) è soppresso.
Conseguentemente, aggiungere in tabella B, la voce Ministero della difesa con il seguente importo per l'anno:
Alla tabella C, voce legge 434/98 (randagismo), modificare gli importi come segue:
Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
Alla Tabella D:
Alla tabella D aggiungere la seguente voce:
Conseguentemente ridurre, nella medesima tabella D, la voce Decreto legislativo 143/94 (ANAS) dei medesimi importi.
Aggiungere in fine i seguenti commi:
1. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, è autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2002 di 1 miliardo; per il terremoto di Asti dell'agosto 2000, la regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale, da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di 2 miliardi, decorrente dall'anno 2002; per il terremoto di cui al decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale decorrente dal 2002 di 1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su indicazione del dipartimento della protezione civile.
3. L'ANAS inoltre è autorizzata, nell'ambito delle risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennali assistiti da contributi erariali, nei limiti finanziari indicati:
4. È autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1 miliardo a decorrere dal 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere
dal 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulerà per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa.
Conseguentemente,
Tabella B:
Tabella C:
Tabella D:
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire "diciottomila" per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al precedente periodo possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo precedente, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore al suindicato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.».
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
1. Per i produttori di vino DOCG, DOC, IGT è consentito uno stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento varietale delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad un'altra IGT; purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
1. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito un «Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità», costituente specifica unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a decorrere dal 2004, è annualmente determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa per l'anno 2001 di lire 230 miliardi, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. All'uopo si utilizza una quota pari a 230 miliardi del fondo destinato a regolazione debitoria della Tabella A del Ministero per le risorse agricole e forestali.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:
1. Al fine di potenziare la collaborazione istituzionale fra le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, e allo scopo di sviluppare l'economia, per incrementare, negli ambiti di rispettiva competenza, la sicurezza delle città e lo sviluppo di protocolli di legalità, sono stanziati 55.000 milioni di lire per l'anno 2001 e 80.000 milioni di lire a decorrere dal 10 gennaio 2002, per il finanziamento degli interventi a carico del Ministero dell'interno previsti in protocolli o contratti di sicurezza stipulati con gli Enti locali interessati e per il contributo dello Stato al finanziamento degli interventi a carico degli Enti locali previsti dai medesimi protocolli o contratti.
Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle città utile a favorire lo sviluppo sociale, economico e occupazionale del territorio, attraverso la collaborazione istituzionale tra le amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, realizzata mediante protocolli o contratti di sicurezza, è autorizzata la spesa di 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli interventi stabiliti dai medesimi contratti a carico dello Stato o degli Enti locali.
Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:
1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 la regione Molise è autorizzata ad assumere ulteriori impegni per i seguenti importi:
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19.
Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:
1-bis. Per la realizzazione degli interventi concernenti l'ammortamento e l'elettrificazione della linea ferroviaria Siracusa - Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d'impegno decennale di 20 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportare le seguenti variazioni:
(Limiti di impegno).
2. Il concorso dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non può superare la misura del 70 per cento della spesa risultante dai progetti. Il concorso è esteso anche ai progetti di uso idropotabile di invasi e di reti.
(Articolo 75, comma 1)
2001
2002
2003
Anno terminale
Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico (Industria - 6.2.1.16 - cap. 7802)
-
-50.000
- -
50.000 2016
2017
Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 38: Interventi in materia di acquedotti ed opere di adduzione (Lavori pubblici - 4.2.1.1 - cap. 7402)
- 20.000 - 2016
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici - 7.2.1.4 - cap. 9432) -
- 10.000
- -
10.000 2016
2017
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno - 7.2.1.2 - cap. 7401)
- 45.000 - 2016
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici - 2.2.1.4 - cap. 7156)
-
- 50.000
- -
50.000 2016
2017
Legge n. 211 del 1992, articoli 9 e 10: Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - capp. 7068 e 7070)
-
- 60.000
- -
50.000 2016
2017
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa (Industria - 6.2.1.16 - cap. 7800/p)
- 50.000 - 2016
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1: Interventi nel settore dei trasporti - (Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7068)
-
- 40.000
- -
40.000 2016
2017
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p)
-
- 50.000
- -
70.000 2016
2017
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione - 3.2.1.6 - cap. 7185)
15.000 - - 2015
(Articolo 75, comma 1)
2001
2002
2003
Anno terminale
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9332)
100.000
-
- -
100.000
- -
-
100.000 2015
2016
2017
Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione - 2.2.1.5 - cap. 7056)
-
- 50.000
- -
30.000 2016
2017
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap. 8034)
-
- 150.000
- -
40.000 2016
2017
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262)
- 60.000 - 2016
Legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali - Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4 - cap. 7265; 4.2.1.6 - cap. 7331)
-
- 60.000
- -
60.000 2016
2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.19 - cap. 8730)
-
- 25.000
- -
25.000 2016
2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302)
- 100.000 - 2016
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.14 - cap. 7250)
- 50.000 - 2016 Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il Corpo della guardia di finanza (Finanze - 7.2.1.1 - cap. 7282)
-
- 25.000
- -
25.000 2016
2017
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.14 - cap. 8664)
- 30.000 - 2016
(Articolo 75, comma 1)
2001
2002
2003
Anno terminale
Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno - 2.2.1.4 - cap. 7026)
3.000 - - 2015
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI
118.000 1.025.000 550.000
SPESA COMPLESSIVA ANNUA
118.000 1.143.000 1.693.000
0. 75. 34. 5. Giancarlo Giorgetti, Formenti.
0. 75. 34. 15. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Chincarini.
0. 75. 34. 4. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Chincarini.
0. 75. 34. 1. Giancarlo Giorgetti, Formenti.
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
0. 75. 34. 7. Armaroli, Chiappori, Gagliardi, Nan.
Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione di mutui da parte della regione medesima. A tal fine è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi decorrente dal 2002.
2001:-;
2002: - 15.000;
2003: - 35.000.
* 0. 75. 34. 11. Aloi, Napoli, Colosimo, Fino, Matacena.
0. 75. 34. 8. (nuova formulazione) Soriero, Mussi, Soro, Manzione, Turroni, Galdelli, Scalia, Oliverio, Olivo, Brancati, Bova, Brunetti, Gaetani, Palma, Mauro, Romano Carratelli, Lamacchia, Saraceni.
(Approvato)
Legge n. 61 del 1998 - Eventi sismici Umbria e Marche:
2001: - 100.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.
Legge n. 67 del 1988 - Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7402:
2001: - ;
2002: - 20.000;
2003: - .
Legge n. 295 del 1998 - Ministero dei lavori pubblici, capitolo 8034:
2001: - ;
2002: - 20.000;
2003: - .
Legge n. 321 del l996 - Ministero dell'industria, capitolo 7800:
2001: - ;
2002: - 10.000;
2003: - .
Legge n 662 del 1996 - Ministero dell'università, capitolo 7109:
2001: - ;
2002: - ;
2003: - 20.000.
Legge n. 413 del 1998 - Ministero dei trasporti, capitolo 7265:
2001: - ;
2002: - ;
2003: - 10.000.
«2-bis. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatasi nell'autunno 2000 sul territorio nazionale,
2003: - 20.000.
75. 34. (Ulteriore formulazione) Governo.
(Approvato)
2001: + 20.000;
2002: - ;
2003: - .
Anno terminale: 2015.
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
75. 25. (ex 70. 20). Occhionero, Orlando, Crucianelli.
2001: - ; - ;
2002: 22.500; - ;
2003: -; 22.500;
Anno terminale: 2.016; 2.017.
2001: - ; - ;
2002: 7.500; -;
2003: -; 7.500;
Anno terminale: 2.016; 2.017.
Ministero dei trasporti e della navigazione
(limiti di impegno)
2001: - ;
2002: - 30.000;
2003: - 60.000.
75. 400. Governo.
(Approvato)
2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
75. 29. (ex 70. 10) Borrometi.
2001: 10.000;
2002: 10.000;
2003: 10.000.
Anno terminale: 2010.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella b, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione apportare la seguente variazione:
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.
75. 30. (ex 70. 9) Carlo Pace.
0. 75. 401. 2. Governo.
(Approvato)
0. 75. 401. 1. Teresio Delfino, Costa, Volontè.
0. 75. 401. 4. Turroni, Paissan.
2002: - 5 miliardi.
0. 75. 401. 5. Scalia, Galletti, Cento.
2001: + 10 miliardi:
2002: + 10 miliardi;
2003: + 10 miliardi.
2001: + 19 miliardi:
2002: + 64 miliardi;
2003: + 56 miliardi.
0. 75. 401. 15. Procacci, Paissan.
Legge 97/94 Fondo Montagna:
2001: + 15.000;
2002: + 15.000;
2003: + 5.000.
Legge 67/88 Belice:
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
Legge 396/90 Roma Capitale:
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - .
0. 75. 401. 3. Giancarlo Giorgetti.
Legge 366/98, mobilità ciclistica:
2001: 10 miliardi;
2002: 10 miliardi;
2003: 20 miliardi.
0. 75. 401. 6. Galletti, Cento, Turroni, Scalia, Paissan.
(Approvato)
2. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:
Strada trans-polesana:
2001: 20.000 ml;
2002: 20.000 ml;
2003: 30.000 ml.
Pedemontana lombarda:
2001: 30.000 ml;
2002: 30.000 ml;
2003: 40.000 ml.
Ionica:
2001: 10.000 ml;
2002: 20.000 ml;
2003: 30.000 ml.
Tirreno-adriatica:
2001: 20.000 ml;
2002: 20.000 ml;
2003: 30.000 ml.
Bifermina:
2002: 3.000 ml;
2003: 4.000 ml.
Strada Ragusa-Catania:
2002: 2.000 ml;
2003: 2.000 ml.
ridurre per l'anno 2002 di 5 miliardi e di 1 miliardo per il 2003 la seguente voce della tabella 1 del medesimo articolo 75: legge n. 211 del 1992, articoli 9 e 10 - trasporto rapido di massa - Ministero dei trasporti 2. 2. 1. 6;
alle tabelle di cui all'articolo 80 apportare le seguenti variazioni:
Tabella A:
Ministero del tesoro:
2001: + 25 miliardi;
2002: + 50 miliardi;
2003: + 60 miliardi.
Ministero della difesa:
2001: + 0,1 miliardi;
2002: + 0,1 miliardi;
2003: + 0,1 miliardi.
Ministero della giustizia:
2001: - 0,1 miliardi;
2002: - 20,1 miliardi;
2003: - 0,1 miliardi.
Ministero dell'interno:
2001: + 7 miliardi;
2002: + 5 miliardi;
2003: + 5 miliardi.
Ministero del lavoro:
2001: - ;
2002: - 55 miliardi;
2003: - 60 miliardi.
Ministero delle politiche agricole:
2001: + 1 miliardo;
2002: + 1 miliardo;
2003: + 1 miliardo.
Ministero della sanità:
2001: + 3 miliardi;
2002: + 3 miliardi;
2003: + 3 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
2001: - 52 miliardi;
2002: - 12 miliardi;
2003: - 12 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
2001: + 5 miliardi;
2002: + 5 miliardi;
2003: + 5 miliardi.
Ministero dell'ambiente:
2001: - 13,5 miliardi;
2002: - 1,5 miliardi;
2003: - 1,5 miliardi.
Ministero beni e attività culturali:
2001: + 1,5 miliardi;
2002: + 1,5 miliardi;
2003: + 1,5 miliardi.
Ministero dell'università:
2001: + 0,5 miliardi;
2002: + 0,5 miliardi;
2003: + 0,5 miliardi.
Ministero del tesoro (di cui limiti d'impegno anno 2003: 1 miliardo:
2001: - 6 miliardi;
2002: - 12 miliardi;
2003: - 12 miliardi.
Ministero dei lavori pubblici (di cui limiti d'impegno anno 2003: - 1 miliardo):
2001: + 20 miliardi;
2002: + 27 miliardi;
2003: + 24 miliardi.
Ministero dei beni culturali:
2001: + 7 miliardi;
2002: + 13 miliardi;
2003: + 13 miliardi.
Ministero dell'università:
2001: + 2 miliardi;
2002: + 2 miliardi;
2003: + 3 miliardi.
Ministero delle finanze - Decreto legislativo n. 300/99 art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate (2.1.2.9):
2001: - 15,5 miliardi;
2002: - 15,5 miliardi;
2003: - 15,5 miliardi.
Ministero degli affari esteri - Legge 47/81 - paesi in via di sviluppo (capitoli vari):
2001: + 20 miliardi;
2002:-;
2003:-.
Ministero dell'interno - Legge 968/69 e 437/95 - Fondo scorta VVFF:
2001: + 2 miliardi;
2002:-;
2003:-.
Ministero della sanità - Legge 434/98 - randagismo (4.1.2.3 - cap. 2642):
2001: + 4 miliardi;
2002: + 4 miliardi;
2003: + 4 miliardi.
Ministero dell'ambiente - Legge 979/82 - difesa del mare (8.1.2.1):
2001: + 5 miliardi;
2002: + 5 miliardi;
2003:-.
Legge 549/95 art. 1 comma 43 - Contributi - 3.1.2.3:
2001: + 1 miliardo;
2002: + 3 miliardi;
2003: + 3 miliardi.
Decreto-legge 2/93 Fauna-Flora (3.1.1.0):
2001: + 1 miliardo;
2002: + 1 miliardo;
2003: + 1 miliardo.
Ministero dell'industria - Legge 292/90 - Enit (8.1.2.1.):
2001: + 5 miliardi;
2002: + 5 miliardi;
2003: + 5 miliardi.
Ministero del tesoro - Legge 97/94 - fondo per la montagna (8.2.1.16):
2001: + 30 miliardi;
2002:-;
2003:-.
Legge 448/98 art. 50 comma 1, lettera c - Edilizia sanitaria (7.2.1.4):
2001: - 195 miliardi;
2002: - 167 miliardi;
2003: - 183 miliardi.
Legge n. 7/81 - paesi in via di sviluppo (3.1.2.4):
2001: + 10 miliardi;
2002:-;
2003:-.
Legge 26/86 art. 6, comma 1 lettera C:
2001: + 14 miliardi;
2002: + 9 miliardi;
2003: + 10 miliardi.
Legge 26/86 art. 6 comma 1 lettera B:
2001: + 13 miliardi;
2002: + 13 miliardi;
2003:-.
Legge 396/90 - Roma capitale (cap. 9410):
2001: + 10 miliardi;
2002: + 10 miliardi;
2003:-.
Legge 67/88 - terremoto del Belice (cap. 8573):
2001: + 5 miliardi;
2002: + 5 miliardi;
2003: + 5 miliardi.
Ministero dell'università - Legge 266/97 art. 5 comma 3 - Progetto Antartide (2.2.1.5):
2001: + 10 miliardi;
2002: + 10 miliardi;
2003: + 10 miliardi.
75. 401. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)
Le disposizioni del presente comma si applicano entro il limite massimo di lire 5 miliardi.
75. 01. (Testo così modificato nel corso della seduta).(ex 70. 0. 3). Dozzo, Anghinoni, Pivetti, Vascon, Giancarlo Giorgetti, Tattarini, Ferrari, Aloi.
(Approvato)
Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.
75. 02. (ex 70. 0. 4). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.
(Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità).
2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione ex ante degli interventi di cui è prevista l'attuazione.
4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi.
Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1.
75. 03. (ex 70. 0. 5). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.
(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole).
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
5. In coda all'elenco delle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammesse a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuto, almeno in primo grado, il pronunciamento da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione.
6. Pertanto le procedure esecutive nei confronti dei loro soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
75. 06. (ex 70. 0. 1). Tattarini, Sedioli, Trabattoni, Caruano, Corvino, Ferrari, Casilli, Stanisci, Abaterusso.
(Approvato)
(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole).
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
75. 015. già 5. 02. (ex 5. 011). Giacalone, Ferrari.
(Approvato)
Nell'ambito delle stesse risorse il Ministro dell'Interno provvede altresì alle spese di manutenzione e gestione degli apparati di sicurezza acquisiti nel quadro delle realizzazioni previste dai programmi operativi «Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia».
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 55.000;
2002: - 80.000.
77. 117 e 75. 050. (ex 72. 248). Palma, Jervolino Russo, Boato, Sabattini, Orlando, Crema, Lamacchia, Moroni, Scoca, Lucidi, Duilio, Vincenzo Bianchi.
2001: - 100.000;
2002: - 67.000;
2003: - 50.000.
77. 114 e 75. 051. (ex 72. 89). Lucidi, Crucianelli, Sabattini, Lucà, Palma, Leoni, Chiamparino, Pistone, Guerra, Cento.
2001: + 200.000;
2002: + 300.000;
2003: + 100.000.
75. 033. già 75. 40 e 36. 7. (ex 34. 11). Riccio, Ascierto.
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
75. 036. (ex 75. 32 e 70. 61). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.