TESTO AGGIORNATO AL 27 NOVEMBRE 2000
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1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: «contributo dodicennale», le parole: «del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «per la spesa di investimento, per un importo».
2000, ad esclusione della Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
21. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nel 2001, 10 miliardi nel 2002 e 10 miliardi nel 2003.
Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2001 con le seguenti: 220 miliardi, 20 dei quali da destinare ai programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.
e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Sostituire le parole: Legge n. 396/90 - Roma Capitale (......) con le seguenti: Legge n. 662/ 96 - articolo 2, comma 14 (Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato).
Sostituire le parole: Legge n. 97/94 - Fondo per la montagna (......) con le seguenti: Legge n. 662/96 - articolo 2, comma 14 (Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato).
Legge n. 97 del 1994 fondo per la montagna (8.2.1.16 - capitolo 9260):
Conseguentemente:
Nell'articolo 77, comma 18, sostituire le parole: lire 230 miliardi per il 2002 e lire 330 miliardi per il 2003 con le seguenti: lire 205 miliardi per il 2002 e lire 295 miliardi per il 2003; nel medesimo articolo, comma 19, sostituire le parole: lire 100 miliardi per il 2001 con le seguenti: lire 80 miliardi per il 2001.
Nella Tabella D, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'interno:
Ministero dei lavori pubblici:
Ministero delle politiche agricole e forestali:
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Ministero dell'ambiente:
Ministero dell'università e della ricerca scientifica:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'articolo 77, aggiungere alla fine i seguenti commi:
Aggiungere il seguente comma.
24. Al fine di assicurare un rapido completamento delle infrastrutture autostradali di collegamento tra Roma e l'Adriatico, l'Ente nazionale per le strade - ANAS - provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione della convenzione di costruzione e gestione, in data 24 marzo 1973, n. 12876, approvata con decreto ministeriale 10 aprile 1973, n. 1168, previa rinuncia da parte della Società autostrade romane abruzzesi - Sara - ad ogni azione giudiziaria pendente. È abrogato il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge 6 aprile 1977, n. 106. Restano validi i diritti acquisiti in pendenza dell'applicazione di tale decreto e della legge di conversione. Nell'ambito della revisione della convenzione, l'ANAS stabilisce criteri
per consentire una partecipazione significativa alla società concessionaria di enti ed imprese locali dei territori interessati dall'opera autostradale.
Aggiungere i seguenti commi:
Aggiungere il seguente comma:
All'articolo 77 aggiungere il seguente comma:
Sono conseguentemente ridotti gli accantonamenti in tabella B, Ministero dei lavori pubblici.
Sostituire le parole due miliardi con le seguenti: quattro miliardi.
All'articolo 77, aggiungere infine il seguente comma:
Conseguentemente, ridurre del medesimo importo l'accantonamento di Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione.
All'articolo 77 aggiungere il seguente comma:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
della ferrovia Casarsa-Portogruaro, pari a 3 miliardi per il 2001, 3 miliardi per il 2002 e 4 miliardi per il 2003.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella D, legge n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:
(Altri interventi).
2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.
4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 342, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
6. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
7. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi all'anno a partire dal 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
8. Ai fini della trasformazione in Società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
9. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 200 miliardi per l'anno 2001.
10. Per far fronte alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
11. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
12. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
13 Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 ferbbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.
14. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:
«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB
determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti».
15. Nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «corrispettivi» è sostituita dalla seguente: «contribuzioni».
16. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre
17. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.
18. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2001, lire 230 miliardi per il 2002 e lire 330 miliardi per il 2003.
19. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per il 2002.
20. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese necessarie con le regioni e/o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;
c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
22. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi nel 2001, 80 miliardi nel 2002 e 100 miliardi nel 2003.
23. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
77. 60. (ex 72. 74. seconda versione) Lucà, Giannotti, Battaglia, Chiusoli, Lucidi.
0. 77. 500. 1. Pasetto, Boccia.
0. 77. 500. 2. Cerulli Irelli, Boccia.
2001: + 20.000;
2002: + 5.000;
2003: + 10.000.
Legge n. 489 del 1999 - Articolo 27, comma 11, imprenditorialità giovanile Mezzogiorno (3.2.2.1. - capitolo 7460):
2001: + 3.000;
2002: + 4.000;
2003: + 4.000.
Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 11 apporti capitali società delle Ferrovie dello Stato (3.2.1.22 - capitolo 7350):
2001: - 40.000;
2002: - 45.000;
2003: - 50.000.
0. 77. 500. 3. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Decreto-legge 142/91, convertito dalla legge 195/91 - articolo 6, comma 1 - Fondo protezione civile (20.2.1.3 - capitolo 9353):
2001: + 700 mld;
2002: + 300 mld;
2003: + 300 mld.
legge 910/86 - articolo 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale (8.2.1.1 - capitolo 9100):
2001:-;
2002:-;
2003: - 25 mld.
legge 396/90 - Roma capitale (23.2.1.1 - capitolo 9410):
2001:-;
2002:-;
2003: - 10 mld.
legge 97/94 - Fondo per la montagna (8.2.1.16 - capitolo 9260):
2001: - 20 mld;
2002: - 5 mld;
2003: - 10 mld.
decreto legislativo 143/98 - Fondo dotazione SACE (3.2.2.1 - capitolo 8101):
2001: - 100 mld;
2002: - 20 mld;
2003: - 10 mld.
legge 488/99 - articolo 27, comma 11 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (3.2.2.1 - capitolo 7466):
2001: - 20 mld;
2002: - 40 mld;
2003: - 40 mld.
Decreto legislativo 540/92 - articolo 34, comma 3 - Fondo ordinario investimenti (3.2.1.2 - capitolo 7236):
2001: - 100 mld;
2002: - 10 mld;
2003: - 25 mld.
Legge 910/86 - articolo 7, comma 6 - Istituti di prevenzione e pena (6.2.1.6 - capitolo 8481):
2001: - 20 mld;
2002: - 40 mld;
2003: - 45 mld.
Legge 499/99 - articolo 4 - Interventi in agricoltura (2.2.1.4 - capitolo 7185):
2001: - 20 mld;
2002: - 5 mld;
2003: - 10 mld.
Legge 266/97 - articolo 4, comma 3 - Settore aeronautico (6.2.1.16 - capitolo 7802):
2001: - 50 mld;
2002: - 25 mld;
2003:-.
Legge 448/98 - articolo 52, comma 1 - Fondo incentivi imprese (6.2.1.16 - capitolo 7800):
2001: - 250 mld;
2002: - 100 mld;
2003:-.
Legge 448/98 - articolo 49 - programmi tutela ambientale (1.2.1.4 - capitolo 7082):
2001: - 100 mld;
2002: - 30 mld;
2003: - 30 mld.
Legge 910/86 - articolo 7, comma 8 - Edilizia universitaria (2.2.1.2 - capitolo 7109):
2001: - -;
2002: - -;
2003: - 65 mld.
77. 500. Governo.
(Approvato)
24. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, viene integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ed alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.
77. 119. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 72. 56). Burlando, Di Rosa.
(Approvato)
24. Per la realizzazione del programma «Genova città europea della cultura - 2004» è autorizzata la spesa di 1 miliardo per ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003. È altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi a decorrere dal 2001 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui, o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storico artistico.
2001: - 8.000;
2002: - 6.000;
2003: - 4.000.
77. 120. (ex 72. 31). Burlando, Bolognesi, Repetto, Marongiu, Acquarone, Di Rosa, De Benetti.
24. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è aggiunta la seguente:
«b-bis) soggetti frequentanti scuole materne non statali, al fine di consentirne l'educazione, lo sviluppo della personalità, l'assistenza e la preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia».
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.
77. 143.(ex 72. 49). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.
23-bis. Al fine di un più adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice del G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «città di Genova» inserire le seguenti: «nonché per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive»;
b) sostituire le parole: «beni del demanio marittimo» con le seguenti: «beni del demanio»;
c) sostituire le parole: «detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova», con le seguenti: «detti beni successivamente all'evento, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo».
77. 501. La Commissione.
(Approvato)
77. 502. La Commissione.
(Approvato)
24. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, dopo le parole: «... di concessione» sono aggiunte le parole: «commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario».
25. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n 507 del 15/11/1993, dopo le parole: «...comma 1», sono aggiunte le parole: «e comma 2».
77. 503. La Commissione.
(Approvato)
24. A valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione a valere su detto fondo contributi; la suddetta somma, ancorché non ancora trasferita, e interamente impegnabile dall'anno 2001 per l'accoglimento di nuove richieste su detti interventi.
77. 504. La Commissione.
(Approvato)
È assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la risoluzione dell'emergenza idrica.
77. 505. La Commissione.
(Approvato)
0.77.506.1Gazzara, Prestigiacomo, Micciché, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono.
«Per le spese di funzionamento in relazione all'attività degli advisors nominati per l'esame del progetto del Ponte sullo Stretto è autorizzata la concessione alla Società «Stretto di Messina» di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.
77. 506. La Commissione.
(Approvato)
Per l'anno 2001 sono stanziati lire 50 miliardi per investimenti nei porti sedi di autorità portuale.
All'onere si fa fronte con la Tabella B, Ministero lavori pubblici.
77. 507(nuova formulazione) (ex 47. 1) Benvenuto, Di Rosa, Repetto, Burlando, Camoirano.
(Approvato)
Art. 77-bis. (Fondo per il finanziamento dei Piani stralcio di assetto idrogeologico). - 1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un Fondo.
2. Per gli anni 2002-2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annui.
2002: - 50;
2003: - 50.
e Tabella B voce Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50;
2003: - 50.
77. 040. (Testo così modificato nel corso della seduta) già 68. 0. 2. (ex 63. 0. 6). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza, Turroni.
(Approvato)
Art. 77-bis. 1. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste). e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le procedure previste all'articolo 8, penultimo comma, della stessa legge. Alla copertura dell'impegno si provvede mediante riduzione di pari importo della somma prevista al capitolo 7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e della navigazione (punto 15 della Tabella 3 - legge finanziaria 2000).
77. 041 già 72. 03. (ex 67. 0. 5). Menia.
Art. 77-bis. - 1. Per la realizzazione del quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare europee per l'affidamento dei relativi lavori sono indette entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21 dicembre 1998.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 12 e 6.
77. 043. già 72. 15. (ex 67. 15). Rodeghiero, Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.
Art. 77-bis. - 1-bis. Al fine di garantire l'ammodernamento della rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel triennio 2001-2003 alla Ferrovie dello Stato Spa un finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per l'elettrificazione
2001: - 6.000;
2002: - 4.000;
2003: - 4.000.
77. 044. già 72. 35. (ex 67. 1). Di Bisceglie, Ruffino, Prestamburgo.
Art. 77-bis. - 1. Nell'ambito del progetto ferroviario dell'alta capacità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in Tabella D, della presente legge.
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
77. 042. già 72. 16. (ex 67. 16). Soriero, Giardiello, Sales, Vozza, Oliverio, Bova, Gaetani, Olivo, Mauro, Brancati.