Allegato A
Seduta n. 813 del 17/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 9)

ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 70.
(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro e altre disposizioni di riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

1. All'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «al 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di un anno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee»;
b) le parole da: «nel limite massimo di lire 150 miliardi» fino a: «2002» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la relativa decorrenza, condizione e modalità di erogazione nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».
2. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci», dopo le parole: «della programmazione economica,» è inserita la seguente: «due» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001»;
b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita o operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».
3. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o


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premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
c) dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
4. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e degli interessi di cui ai commi 3 e 4.
6. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e interessi di mora di cui al comma 3 del presente articolo e previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.
8. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
9. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione


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o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 per i casi di cui alle lettere a) e b), resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della predetta legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
10. Nei casi previsti dal comma 9, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.
11. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi del presente comma e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 3 a 10 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

12. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
«Art. 37 - (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) - 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'arti
colo 37 del codice di procedura penale, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo e/o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario».


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SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 70.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. 1. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impoverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1o gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento, dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
70. 010. (già 15. 33.)
(ex 12. 27.) Bono, Prestigiacomo. Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani, Garra.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. - 1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della Regione siciliana in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, erogati nella Regione siciliana, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1. e 3.
70. 012. (già 15. 34.)
(ex 12. 31). Prestigiacomo, Mìcciché, Amato, Baiamonte, Cascio, Crimi, Dell'Utri, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Misuraca, Palumbo, Stagno d'Alcontres, Liotta, D'Alia, Lucchese, Grillo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 miliardi di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
70. 011. (già 16. 01.)
(ex 13. 01. e 13. 04) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Caruano, Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza, Garra.


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Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. - 1. Al fine di compensare la mancata restituzione alla Regione siciliana di parte delle accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 immessi ai consumo nella Regione, a decorrere dal 2001 è istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il (Fondo per la compensazione dei maggiori oneri energetici a carico della Regione siciliana» destinato al contenimento dei costi cnergetici dei cittadini e delle attività produttive.
2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnato uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2001, pari a lire 800 miliardi.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Regione siciliana, stabilisce con proprio decreto il riparto delle somme fra i Comuni della Regione siciliana in proporzione alla popolazione residente all'inizio di ciascun anno.
4. All'onere derivante dalla attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo pari a lire 800 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro per un importo pari a 1.600 miliardi per il 2001, 1.000 miliardi per il 2002 e 800 miliardi per il 2003.
70. 013. (già 15. 45.)
(ex 66. 0. 2) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumi; Pistone, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato della Comunità Europea, alle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana che acquistano energia elettrica ed i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile può essere utilizzato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il credito dì imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.
70. 014. (già 16. 02.) (ex 13. 02. e 13. 05) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Cappella, Caruano, Brunale, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumi, Pistone, Rizza.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 70.081 della Commissione.

Al primo comma la parola: Sicilia, è sostituita dalla seguente: siciliana.

Al primo comma le parole: e destinati al restante territorio comunitario, sono soppresse.

Al secondo comma le parole: e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazine di cui al presente articolo che non


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dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale, sono soppresse.

Alla fine del secondo comma le parole: venticinque miliardi, sono sostituite dalle seguenti: cinquanta miliardi.
0. 70. 081. 2. Prestigiacomo, Micchiché, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso. Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Paolone, Acierno.

Al comma 2 sostituire le parole: 25 miliardi, e 50 miliardi, con le parole: 100 miliardi.

Conseguentemente si fa fronte con le compensazioni del gruppo di A.N.
0. 70. 081. 1. Selva, Bono, Prestigiacomo, Paolone, Acierno.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Contributo per le spese di trasporto alle PMI siciliane).

1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti statali. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla Regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Presidente della Regione, da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla Regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Sono conseguentemente ridotti gli importi iscritti in Tabella C Ministero delle finanze decreto legislativo 300/99 - Agenzia delle entrate.
70. 081. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. - 1. All'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole «56 miliardi» e «94 miliardi» sono sostituite con rispettivamente 100 miliardi» e 100 miliardi» ed alla fine sono aggiunte le parole: «e di 52 miliardi di lire a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni.
2001: - 44.000;
2002: - 6.000;
2003: - 52.000.
70. 020. (già 37. 01.)
(ex 35. 05.) Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Caruano, Rabbito, Rizza.


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Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). - 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo dì imposte di fabbricazione.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.
70. 036. già 56. 01.
(ex 52. 0. 3). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). - 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.
70. 037. già 56. 02.
(ex 52. 0. 1). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. - 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione Sicilia, relativo al contributo di solidarietà nazionale, le accise gravanti sui prodotti petroliferi dì cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento in relazione all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione, consumo per l'impiego nella regione siciliana.
Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici-l'Ulivo.
70. 015. (già 15.48.)
(ex 72. 199.) Piscitello.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 70. 016. del Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per compensare fino a: Sicilia con le seguenti: Ai titolari di imprese di autotrasporto merci.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 100 miliardi con la seguente: 600 miliardi.
Seguono compensazioni lega nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
0. 70. 016. 3.
(già 0. 12. 018. 3.) Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai titolari di imprese di autotrasporto merci aggiungere le seguenti: e della pesca.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e navale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.
Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
0. 70. 016. 1.
(già 0. 12. 018. 1.) Bono, Paolone, Acierno.


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Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto in Sicilia). - 1. Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla condizione insulare, ai titolari di imprese di autotrasporto merci con sede in Sicilia è attribuito un contributo a titolo di concorso per l'ammodernamento e la qualificazione del parco veicolare, il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a tal fine, per l'anno 2001 è stanziata la somma complessiva di 100 miliardi di lire annue. Il contributo può essere fruito anche mediante credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta nel rispetto dei limiti della regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite di 80 milioni di lire nel triennio. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente comma.
70. 016. (già 12. 018. I parte) Governo.

Subemendamenti all'emendamento Commissione 70. 084.

Sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.
Conseguentemente si fa fronte alle compensazioni di A.N.
0. 70. 084. 1.
Selva, Bono, Prestigiacomo, Paolone, Acierno.

Sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Sopprimere l'ultimo periodo.

Dopo le parole: Ministero Lavori pubblici - 50 miliardi aggiungere le seguenti: Ministero del tesoro - 50 miliardi.
0. 70. 084. 2. Prestigiacomo, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

È assegnata alla Regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale verrà erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al comma precedente. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

Conseguentemente ridurre in Tabella B Ministero delle comunicazioni:
- 50 miliardi;
Ministero dei lavori pubblici:
- 50 miliardi.
70. 084. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
«Art. 70-bis. - (Continuità territoriale per la Sicilia). - 1. Al fine di realizzare la


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continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio della CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;
b) tariffe speciali per le diverse modalità di trasporto, adeguate alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci;
c) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali;

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice la conferenza dei servizi.
3. La Conferenza dei servizi, di cui al comma 2, definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli aeromobili;
f) alla capacità dell'offerta;
g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento CEE n. 2408 del 1992 del consiglio del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazione:
2001: - 300.000;
2002: - 200.000;
2003: - 150.000.
70. 035. già 72. 04. (ex 67. 04) Cappella, Caruano, Borrometi, Finocchiaro Fidelbo, Rabbito, Piscitello, Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: della Sicilia aggiungere: compresi quelli ubicati sulle isole minori.
0. 70. 080. 2. Stucchi.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: aeroporti nazionali aggiungere: e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane,
0. 70. 080. 3. Stucchi.
(Approvato)

Al punto 5) le parole: sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 sono sostituite dalle seguenti: sono stanziati 100 miliardi a decorrere dal 2001.

Al punto 5) sopprimere le seguenti parole: l'entità del cofinanziamento regionale


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alle agevolazioni di cui al presente articolo non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.
0. 70. 080. 4. Prestigiacomo, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Al comma 6 sostituire le parole: 50 miliardi e 100 miliardi, con le parole: 100 miliardi e 200 miliardi.
0. 70. 080. 1. Selva, Bono, Prestigiacomo, Acierno, Paolone.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Continuità territoriale per la Sicilia).

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio della CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della Conferenza dei Servizi di cui ai commi 2 e 3;
b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice la Conferenza dei servizi.
3. La Conferenza dei Servizi, di cui al comma 2, definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli aeromobili;
f) alla capacità dell'offerta;
g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gaia di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, indice la gara d'appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione Europea.
Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al precedente punto 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.

Sono conseguentemente ridotti gli importi iscritti in tabella C Ministero delle finanze D.l.g.s. 300/99 - Agenzia delle entrate.
70. 080. La Commissione.
(Approvato)


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Aggiuntivo articolo 70.

1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, riguardo i servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio nelle regioni obiettivo 1.
2. La precisazione del contenuto dell'onere di pubblico servizio si realizza secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 144/99.
70. 082. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. - 1. Per l'attuazione del piano agrumicolo nazionale, nonché per fronteggiare la crisi strutturale del settore agrumicolo, ed in particolare per l'adozione di misure di sostegno agli operatori, di riqualificazione dell'agrumicoltura nelle aree vocate per il mercato, di qualificazione degli operatori in ambito commerciale, di potenziamento delle produzioni tipiche e per lo sviluppo di strategie di promozione e penetrazione in nuovi mercati, sono stanziati ulteriori lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce il fondo tra le regioni interessate, riservando una quota di almeno il 50 per cento alle produzioni ed alle aree esposte alla maggiore concorrenza derivante dalla ratifica degli accordi euromediterranei.

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, tabella 4, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
70. 017. già 6. 1. (ex 72. 200.) Piscitello.

Subemendamenti all'emendamento Commissione 70. 0854.

Al comma 1o sostituire le parole: 20 miliardi con le parole: 100 miliardi l'anno nel triennio 2001-2003 e sopprimere le parole da: conseguentemente alla fine dell'emendamento.
Conseguentemente si fa fronte alle compensazioni di A.N.
0. 70. 085. 1.
Bono, Prestigiacomo, Acierno, Paolone.

Sostituire le parole 21 miliardi con le seguenti: 42 miliardi.

Sostituire le parole anno 2002 con le seguenti: anno 2001.

Sostituire inoltre le parole: 200 miliardi con le seguenti: 400 miliardi.

Sostituire infine le parole: successive a conseguentemente con le seguenti: Tabella B Ministero del tesoro 2001 - 42 miliardi (limiti di impegno).
0. 70. 085. 2. Prestigiacomo, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Sopprimere le parole da: è ridotto fino a 55 e, con le seguenti: è ridotto per lire 20 miliardi lo stanziamento in Tabella B Ministero dei lavori pubblici per il 2002 (limiti d'impegno).
0. 70. 085. 3. Prestigiacomo, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.


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Sostituire la parola 2002 con 2001.

Sostituire altresì le parole da: Tabella 1 dell'articolo 75 della legge n. 488 del 1999 a articolo 55 e con le seguenti: Tabella B, Ministero Lavori Pubblici per il 2001 - limiti d'impegno.
0. 70. 085. 4. Prestigiacomo, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

1. Alla Regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di 15 anni a decorrere dall'anno 2002, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi, per interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.

Conseguentemente: è ridotto per lire 20 miliardi lo stanziamento nella Tabella 1 dell'articolo 75, legge n. 488 del 1999, articolo 55 e, Tabella B Ministero dei lavori pubblici.
2002: - 1 miliardo. (limite di impegno).
70. 085. (Testo così modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
24. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole, delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2000:
a) per i lavoratori a tempo indeterminato, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro presentate nell'anno 2000, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.

25. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi». Il comma 2, dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo è abrogato. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
77. 040 già 77. 220 (ex 50. 83. e 49. 122).Cangemi.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.


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2. Le somme assegnate, di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare a opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia a. 1.
70. 019. già 15. 35. (
ex 12. 32.) Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicate raffinerie di olii minerali è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dagli impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.
2. Le somme di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma 1, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.
4. L'onere di spesa dei commi 1 e seguenti, determinato nella misura massima di lire 290 miliardi, per il solo anno 2001, ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.
5. Dal 1o gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. L'onere per lo Stato è compensato con decreti del Ministro delle finanze dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina super senza piombo a quello della benzina super, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, aggiungere il seguente ulteriore articolo:

Art. 70-ter.

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori


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entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
70. 018 (già 11. 18). (ex 13. 14) Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turroni, Bogi, Repetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti soggetti ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.
2. L'entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.
70. 090. La Commissione.
(Approvato)