Allegato A
Seduta n. 813 del 17/11/2000


Pag. 59


...

(A.C. 7328-bis - sezione 8)

ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 72.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari).

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concesisone ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vi
gore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza delle Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate a TAV s.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. La Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria alta capacità Torino-Milano approvati


Pag. 60

in conferenza di servizi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da cinque componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dallo stesso Ministro, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun
compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 72.06 del Governo.

ART. 72.

Al comma 1, sostituire le parole: Gli enti delle società con le seguenti: Gli enti e le società.
0. 72. 06. 2. Formenti, Giancarlo Giorgetti.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del territorio attraversato dall'infrastruttura autostradale e sopprimere il comma 2.
0. 72. 06. 3. Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il secondo comma.
0. 72. 06. 1. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: ove possibile.
0. 72. 06. 4. Formenti, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

Art. 72-quater.

Gli enti delle società che gestiscono infrastrutture autostradali e trafori a pedaggio possono, nei limiti fissati dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinate proprie risorse per la realizzazione di programmi pluriennali di intervento di restauro di uso e conservazione del patrimonio storico e culturale ed ambientale.
Con decreto dei ministri interessati le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alla gestione del programma «Restauro Italia» da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per i beni e le attività culturali che assicureranno, ove possibile, la corrispondenza degli investimenti con i bacini territoriali di utenza di provenienza delle liberalità.
72. 06. Governo.
(Approvato)