SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 71.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 71.05 del Governo.
Al comma 1-quater, al primo periodo, dopo le parole: derivanti da tessuti animali aggiungere le parole: incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie.
0. 71. 05. 1. Sedioli, Guerra.
(Approvato)
All'emendamento 71. 05 del Governo apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
B-bis) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici, o di qualità, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti DOP, IGB, AS di cui ai regolamenti CEE, n. 2081e 2082 del 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo le disposizioni emanate dalle regioni o province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole «la vendita diretta» inserire le seguenti: «anche per via telematica».
B-ter) dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è costituito un Comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle, e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Dell'organo fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
0. 71. 05. 2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Testa.
(Approvato)
Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche).
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:
A) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1o gennaio 2001 è istituito un «contributo annuale per la sicurezza alimentare» nella misura dell'1 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo:
a) alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10
Pag. 58
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. I Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali provvedono d'intesa ad emanare l'elenco dei prodotti di cui al presente comma in prima applicazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno;
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1:
a) i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), in base al relativo fatturato di vendita;
b) i titolari degli esercizi di vendita dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, in base al relativo fatturato di vendita, desumibile dal registro di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
c) i titolari dell'immissione in commercio dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera b), in base al relativo fatturato di vendita;
d) i titolari degli esercizi di vendita dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera b), in base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. È vietata la somministrazione degli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
B) Il comma 2, è sostituito dai seguenti:
2. È istituito il «Fondo per lo sviluppo» dell'agricoltura biologica e di qualità», alimentato dalle entrate derivanti dai contributi, di cui ai commi 1 e 1-ter, nonché da un contributo statale pari a 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:
a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola-biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili:
b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura-biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.
2-bis. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza dei servizi, di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2.
Pag. 59
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni: alla voce Ministero degli affari esteri:
2001: -10;
2002: -10;
2003: -10.
Alla voce Ministero per le politiche agricole e forestali:
2001: -5;
2002: -5;
2003: -5.
71. 05. Governo.
(Approvato)