Allegato A
Seduta n. 813 del 17/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 7)

ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 71.
(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative).

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni sotto forma di pacchetti integrati per i programmi comportanti una pluralità di interventi fra loro integrati, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata annualmente la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi del presente articolo.


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SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 71.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 71.05 del Governo.


Al comma 1-quater, al primo periodo, dopo le parole: derivanti da tessuti animali aggiungere le parole: incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie.
0. 71. 05. 1.
Sedioli, Guerra.
(Approvato)

All'emendamento 71. 05 del Governo apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, dopo la lettera
b) inserire le seguenti:
B-bis) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici, o di qualità, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti DOP, IGB, AS di cui ai regolamenti CEE, n. 2081e 2082 del 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo le disposizioni emanate dalle regioni o province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole «la vendita diretta» inserire le seguenti: «anche per via telematica».
B-ter) dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è costituito un Comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle, e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Dell'organo fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
0. 71. 05. 2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Testa.
(Approvato)

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche).

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:
A) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1o gennaio 2001 è istituito un «contributo annuale per la sicurezza alimentare» nella misura dell'1 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo:
a) alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10


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del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. I Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali provvedono d'intesa ad emanare l'elenco dei prodotti di cui al presente comma in prima applicazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno;

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1:
a) i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), in base al relativo fatturato di vendita;
b) i titolari degli esercizi di vendita dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, in base al relativo fatturato di vendita, desumibile dal registro di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
c) i titolari dell'immissione in commercio dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera b), in base al relativo fatturato di vendita;
d) i titolari degli esercizi di vendita dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera b), in base al relativo fatturato di vendita.

1-ter. È vietata la somministrazione degli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

B) Il comma 2, è sostituito dai seguenti:
2. È istituito il «Fondo per lo sviluppo» dell'agricoltura biologica e di qualità», alimentato dalle entrate derivanti dai contributi, di cui ai commi 1 e 1-ter, nonché da un contributo statale pari a 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:
a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola-biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili:
b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura-biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

2-bis. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza dei servizi, di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2.


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Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni: alla voce Ministero degli affari esteri:
2001: -10;
2002: -10;
2003: -10.

Alla voce Ministero per le politiche agricole e forestali:
2001: -5;
2002: -5;
2003: -5.
71. 05. Governo.
(Approvato)