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1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.
e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
(Semplificazione di procedure).
2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio
3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle
anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1».
4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative». La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di contrattazione programmata tuttora in corso.
5. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è soppresso. L'intero gettito della tassa delle merci sbarcate e imbarcate è destinato al finanziamento di investimenti.
2001: - 110.000;
2002: - 110.000;
2003: - 110.000.
47. 1. (ex 46. 19) Benvenuto, Di Rosa, Repetto, Burlando, Camoirano.