Allegato A
Seduta n. 813 del 17/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;


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d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni
per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) il contribuente disponga di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;
f) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto dal comma 1 sono assistiti negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del loro domicilio fiscale, che predispone la dichiarazione e liquida le imposte in base alla documentazione ed ai dati comunicati dal contribuente.
4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati nel comma 2, lettera c); in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Ai soggetti ammessi al regime agevolato è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 2, lettera e). Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento
ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle dichiarazioni, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano


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le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del pre
sente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10 - (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo e per i mestieri artistici). - 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;
c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;
d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anziché al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpef.
4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);


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b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecentoquaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, né sopravvivenza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.
8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.
11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività 40 per cento.
10. 2. (ex 8. 22). Mazzocchi, Armani, Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora Bonazza Buora, Vitali.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro


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autonomo e per i mestieri artistici). - 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;
c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;
d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anziché al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpef.
4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecentoquaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che , ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.


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7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, né sopravvenienza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.
8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.
11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 40 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
10. 3. (ex 8. 56). Martinelli, Chiappori, Donner, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo e per i mestieri artistici). - 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;


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c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;
d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anziché al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpef.
4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecento quaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, né sopravvenienza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.
8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata


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da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3-bis spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.
11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;

b)
imprese aventi per oggetto altre attività: 40 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
10. 32. (ex 8. 73.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi,
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
10. 5. (ex 8. 25.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul reddito delle persone fisiche aggiungere le parole: e dell' IRAP.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
10. 6. (ex 8. 26.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: comma 1 aggiungere la seguente: non.
10. 7. (ex 8. 11). Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
10. 9. (ex 8. 58.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: anche in forma associata o familiare.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
10. 8. (ex 8. 54.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
10. 11. (ex 8. 59.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: dipendente o.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
10. 12. (ex 8. 55.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Frosio Roncalli, Molgora.

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «lavoro dipendente o autonomo», inserire le seguenti: «escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dì arti o professioni»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'ufficio delle entrate competente


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in ragione del domicilio fiscale, su richiesta dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto dal comma 1, presta l'assistenza necessaria per adempiere agli adempimenti tributari, predisponendo la dichiarazione e liquidando le imposte in base alla documentazione e ai dati comunicati dal contribuente,»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: regime agevolato inserire le seguenti: , che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 3;
d) al comma 9, aggiungere alla fine le seguenti parole: , con la determinazione della remunerazione dell'attività prestata ai sensi del comma 3.
10. 71 (Nuova formulazione) .La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
10. 13. (ex 8. 50.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) sia realizzato un ammontare di reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di redditi di imprese, ai sensi dell'articolo 79 del citato testo unico, non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Conseguentemente alla lettera d), sostituire le parole: dei relativi ricavi, con le seguenti: dei relativi redditi.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 120.000;
2002: - 400.000;
2003: - 600.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
10. 14. (ex 8. 32.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo o di ricavi non superiore a lire 120 milioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
10. 15. (ex 8. 34.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: lavoro autonomo non superiore a lire 20 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 20 milioni.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 60 milioni con: 30 milioni e sopprimere le parole: per le imprese fino alla fine.
10. 16. (ex 8. 15.) Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti : lavoro autonomo non superiore a lire 20 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 20 milioni.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 60 milioni con: 30 milioni.
10. 17. (ex 8. 16.) Malavenda.


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Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti : lavoro autonomo non superiore a lire 20 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 20 milioni.
10. 18. (ex 8. 17.) Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole 120 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
10. 19. (ex 8. 27.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole 120 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
10. 20. (ex 8. 65.) Molgora.

Al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole 120 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
10. 21. (ex 8. 28.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, alla lettera c), premettere le seguenti parole: salvo quanto disposto alla lettera c-bis).

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) per le attività aventi sede esclusivamente nelle isole minori o nei comuni montani, sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 100 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 100 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a lire 200 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
10. 22. (ex 8. 35.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente:
sopprimere il comma 3;

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 2, lettera e);

sopprimere
il comma 6.
10. 72. (ex 8. 6.) Manzini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*10. 24. (ex 8. 29.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*10. 25. (ex 8. 46.) Collavini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*10. 70. (ex 8. 76.) Dedoni, Benvenuto.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*10. 74. (ex 8. 61.) Frosio Roncalli.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
10. 26. (ex 8. 51.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Frosio Roncalli, Molgora.


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Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: disponga di con le seguenti: abbia accesso ad.
10. 27. (ex 8. 30.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 2, lettera e) sono soppresse le parole da: corredata fino alla fine della lettera.
10. 28. (ex 8. 33.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
10. 29. (ex 8. 31.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: nonché quelli stabiliti per legge inerenti le relazioni sindacali.
10. 30. (ex 8. 14.) Malavenda.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis): A parità di richiesta per avvalersi di regime fiscale agevolato, hanno la precedenza le persone con handicap o le imprese con una o più persone portatrici di handicap o familiari, di 1o e 2o grado, che abbiano il compito di assistere questa tipologia di soggetti con invalidità superiore al 70 per cento.
10. 31. (ex 8. 66.) Guidi.

Dopo il comma 2, sono aggiunte le seguenti:
2-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole «non aventi scopi mutualistici e» aggiungere «le società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, entrambe».
2-ter. All'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 185 del 2000 sono aggiunte le seguenti parole: «diverse dalle società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
10. 69. (ex 8. 74.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Sopprimere il comma 3.
*10. 33. (ex 8. 62.) Molgora, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 3.
*10. 36. (ex 8. 47.) Collavini.

Sopprimere il comma 3.
*10. 37. (ex 8. 38.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 3.
*10. 38. (ex 8. 37.) Contento, Antonio Pepe.

Al comma 3, dopo le parole: domicilio fiscale aggiungere le seguenti: o da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
10. 40. (ex. 8. 7.) Berruti, Conti, Leone, Aracu.

Al comma 3, dopo le parole: comunicati dal contribuente, aggiungere le seguenti: o da un intermediario abilitato alla trasmissione


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telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
10. 71. (ex 8. 75.) Dedoni, Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione, la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 35 anni, è riconosciuto un credito d'imposta pari a 6 milioni a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
10. 100. (ex 8. 69.) Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere il comma 4.

Al maggior onere derivante dall'emendamento, pari a lire 10 miliardi per il 2001, 80 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003 si fa fronte mediante riduzione della tabella di parte corrente, parzialmente utilizzando, per un importo pari a 20 miliardi per il 2001, 100 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003, lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. 50. (ex 8. 39.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
10. 51. (ex 8. 67.) Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere il comma 5.
*10. 52. (ex 8. 63.) Molgora, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 5.
*10. 54 (ex 8. 40.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 2, lettera e).
10. 55. (ex 8. 48.) Collavini.

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: e non è rimborsabile.
10. 56. (ex 8. 41.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Agli agenti e ai rappresentanti di commercio è attribuito un credito d'imposta riconosciuto per un importo non superiore a lire 3 milioni pro capite per l'acquisto di carburante che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
10. 57.
(ex 8. 43.) Prestigiacomo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il credito d'imposta s'intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
10. 58.
(ex 8. 68.) Teresio Delfino, Volontè.


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Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:
Il registro previsto dall'articolo 1129, del codice civile, è istituito presso i comuni.
10. 60. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex. 8. 42.) Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.
(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alla nota n. 3 all'articolo 23 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell'articolo 23».
Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.
10. 61.
(ex 8. 72.) Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 9, dopo le parole: Ministero delle Finanze aggiungere le seguenti: , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 80. (ex 8. 18.) Casinelli.
(Approvato)

Al comma 9, dopo le parole: decreti del Ministero delle Finanze aggiungere le parole: , da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
10. 1. (ex 8. 20.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 9, sopprimere le parole da: all'assistenza fino alla fine del comma.
10. 62. (ex 8. 64.) Frosio Roncalli.

Al comma 9, sopprimere le parole da: delle entrate fino alla fine del comma.
10. 63. (ex 8. 24.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, dopo le parole: dell'ufficio delle entrate aggiungere le seguenti: o dell'intermediario.
10. 64. (ex 8. 8.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «le spese di partecipazione a convegni» fino alla fine del comma sono soppresse.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
10. 67.
(ex 8. 21.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e sono deducibili nell'esercizio nel quale sono state sostenute e nei quattro successivi».
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
10. 68. (ex 8. 44.) Collavini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. All'articolo 62, comma 1-ter, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: «350.000» è sostituita dalla seguente:


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«600.000» e la parola: «500.000» è sostituita dalla seguente: «1.000.000».
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
10. 65. (ex 8. 45.) Collavini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. I benefici di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, sia per la parte previdenziale che per quella fiscale, a tutte le imprese di pesca che esercitano la pesca professionale.
10. 66. (ex 8. 70.) Grillo, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis - 1. L'esercizio di una nuova attività economica o professionale svolta in forma diversa da quelle previste dai capi V e seguenti del libro V del codice civile e che non realizzi, nel periodo di imposta, un ammontare di compensi di lavoro autonomo o un ammontare di ricavi superiore ai 360 milioni di lire può godere del regime fiscale sostitutivo secondo le disposizioni seguenti.

2. Può valersi del regime fiscale sostitutivo:
a) l'attività che non risulti esercitata dal contribuente o dai suoi conviventi, neanche per interposta persona, nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge;
b) il contribuente che non risulti aver cessato l'attività già svolta precedentemente all'avvio di quella per cui è invocato il regime medesimo;
c) il contribuente che subentri, a qualsiasi titolo, nell'attività già esercitata in applicazione dello stesso regime.

3. Il regime fiscale sostitutivo consiste nel pagamento di un'imposta predeterminata in lire 1 milione per ciascun esercizio nei primi tre anni di attività e di ulteriori 2 milioni di lire, o frazione percentuale corrispondente, ogni 100 milioni di compensi o ricavi per gli esercizi successivi.
4. Per le nuove attività esercitate in studi o sedi operative situati nelle isole minori e nei comuni montani con meno di 1.500 abitanti l'imposta sostitutiva è diminuita del 40 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è compilato l'elenco delle isole minori e dei comuni montani nei quali si applica la riduzione dell'imposta sostitutiva.
5. Trascorsi 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, adottato entro il 30 novembre di ciascun anno, l'importo dell'imposta sostitutiva può essere modificato, per gli esercizi successivi, sulla base delle variazioni del prodotto interno lordo accertate secondo le disposizioni vigenti.
6. L'imposta sostitutiva è dovuta anche nel caso di perdita di esercizio, riduzione del volume di affari o interruzione dell'attività. L'imposta non è dovuta dall'esercizio successivo a quello in cui sia intervenuta la cessazione dell'attività.
7. L'opzione per il regime fiscale sostitutivo viene effettuata contestualmente alla richiesta della partita IVA ed ha efficacia per i primi 3 anni durante i quali l'imposta è comunque dovuta tranne nell'ipotesi di cessazione dell'attività per morte del contribuente, nel qual caso essa non è dovuta dall'esercizio successivo all'evento.
8. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 maggio di ciascun anno. Essa sostituisce:
a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) l'imposta regionale sulle attività produttive.


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9. Il regime fiscale sostitutivo si applica fino all'avverarsi di una delle seguenti cause di esclusione:
a) per l'avvenuto superamento dei parametri dimensionali di cui al precedente comma 1;
b) per rinunzia volontaria dopo l'avvenuto decorso di 3 esercizi;
c) per cessazione dell'attività.

10. Le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo costituiscono componenti negativi deducibili.
11. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i contribuenti a cui si applica il regime fiscale sostitutivo previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
12. Per gli stessi contribuenti sono soppressi gli obblighi:
a) di emissione di ricevute fiscali;
b) di emissione dello scontrino fiscale.

13. Con uno o più decreti da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze ed il Ministro del lavoro dettano le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti fiscali, contabili e in materia di lavoro dipendente necessari per dare attuazione al presente articolo.
10. 01. (ex 8. 08.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Incentivi a favore degli intermediari indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322). - 1. Al fine di incentivare il rinnovo delle strutture informatiche e telematiche da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche allo scopo di accelerare i tempi per lo scambio dei dati in via telematica tra gli stessi e l'amministrazione finanziaria, è concesso un credito di imposta sugli acquisti di tali beni.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a lire trenta milioni nel triennio. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA e dell'IRPEF, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 11, 12, 7, 3 e 6.
10. 02.
(ex 8. 03.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Regime fiscale dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli). - 1. Il reddito conseguito dal produttore agricolo con la manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, ottenuti per coltura o allevamento, non rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura, secondo la tecnica che lo governa, si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento


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del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi come segue:
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
10. 03.
(ex 8. 04.) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis I soggetti che dichiarano un volume di affari non superiore a dieci miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1 di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di cinque addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo di imposta. Gli addetti comprendono il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito di impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata all'articolo 1, comma 1-bis».

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modificazioni:
2001: - 150.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
10. 04. (ex 8. 05.) Cambursano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali).

All'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e formali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente: «I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto delle progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta


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successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre 1'1 gennaio 2002; b) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare rilascio di scontrini o ricevute fiscali ovvero connesse alla mancata o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati.
10. 06. (ex 8. 07.) Cambursano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. Si dispone l'elevazione della misura della percentuale della rivalsa stabilita dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, addebitabile in via definitiva ai committenti da parte degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. L'incremento della misura percentuale della rivalsa è progressivo e correlato all'aumento del contributo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le modalità stabilite dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. L'incremento della misura percentuale della rivalsa avviene in ragione dello 0,25 per cento ogni anno, fino allo misura massima del 7,5 per cento, da raggiungere nel 2014. Da tale incremento sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali mantengono il contributo dovuto alla gestione separata nella misura percentuale del 10 per cento.
4. Con apposito decreto, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono disposte le misure necessarie per l'attuazione della presente norma. L'elevazione della rivalsa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
10. 05. (ex 8. 01.) Pennacchi, Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.