TESTO AGGIORNATO AL 27 NOVEMBRE 2000
1. A decorrere dal 1o luglio 2001, è abrogata la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1o luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla
dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni effettuate dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.
Sopprimere il comma 1.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1o luglio 2001 con le seguenti: 1o marzo 2001.
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1o luglio 2001 con le seguenti: 1o aprile 2001.
Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: 1o luglio 2001 con le seguenti: 1o gennaio 2001.
Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: 1o luglio 2001 con le seguenti: 1o marzo 2001.
Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: 1o luglio 2001 con le seguenti: 1o aprile 2001.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e lettera c).
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: e lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 fino alla fine del comma con le seguenti: della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sulla base della valutazione aggiungere le seguenti: della loro efficacia terapeutica e.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: caratteristiche prevalenti aggiungere le seguenti: e per categorie terapeutiche omogenee.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori femminili e del carcinoma del colon retto:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: luglio con la seguente: gennaio.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: luglio con la seguente: aprile.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dovuta nella fino alla fine del comma con la seguente: abolita.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 2.500 per prescrizioni di una confezione e di lire 5.000 con le seguenti: lire 1.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 2.000.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 2.500 per prescrizione di una confezione e di lire 5.000 con le seguenti: 1.500 per prescrizione di una confezione e di lire 3.000.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 2.500 per prescrizione di una confezione e di lire 5.000 con le seguenti: lire 2.000 per prescrizione di una confezione e di lire 4.000.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 2.500 per prescrizione di una confezione e di lire 5.000 con le seguenti: lire 2.000 per prescrizione di una confezione e di lire 4.000.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «2.500 lire» e le parole: «6.000 lire» sono sostituite dalle parole: «5.000 lire» con le seguenti: «1.500 lire» e le parole: «6.000 lire» sono sostituite dalle parole: «3.000 lire».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento per spese fino a 350 milioni annui, nella misura del 70 per cento per spese fino a 500 milioni annui, nella misura del 60 per cento per spese fino a 800 milioni annui, nella misura del 40 per cento per spese superiori a 800 milioni.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 70 per cento.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento, limitatamente alle sole iniziative realizzate sul territorio nazionale.
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: in corso al 31 dicembre 2000 con le seguenti: successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le categorie di con la seguente: i.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:
Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: due pezzi con le seguenti: quattro pezzi.
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 5.
Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1o gennaio con le seguenti: 31 gennaio.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: lire 10.000 con le seguenti: lire 15.000«.
Sopprimere il comma 6.
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: Con la stessa decorrenza i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei prezzi usciti e della destinazione di questi;.
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: i depositari, i grossisti e i farmacisti fino a: della destinazione di questi;.
Al comma 6, in fine, aggiungere i seguenti periodi: Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono deducibili nella misura del 60 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale deducibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma.
Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella misura del 50 per cento dall'ammontare delle imposte dovute. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma.
Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella misura del 40 per cento dall'ammontare delle imposte dovute. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma.
Sopprimere il comma 7.
Al comma 7, dopo le parole: presenti sulla ricetta aggiungere le seguenti: anche leggibili otticamente.
Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice con le seguenti: che consentano l'individuazione.
Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice con le seguenti: che consentano l'individuazione
Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice con le seguenti: che consentano l'individuazione
Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice con le seguenti: che consentano l'individuazione
Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: secondo modalità concordate con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie nell'ambito del rinnovo della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Sopprimere il comma 8.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche anche ai fini degli adempimenti di cui con le seguenti: per il trasferimento dei dati e delle informazioni dalle regioni al Ministero della sanità in tema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche di cui.
Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.
Sopprimere il comma 9.
Sopprimere il comma 10.
Sopprimere il comma 11.
Sopprimere il comma 11.
Sostituire il comma 11 con i seguenti:
riconoscimento si applica la metodologia del Prezzo Medio Europeo per la determinazione dei loro prezzi.
Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente al periodo in cui non risultino disponibili basi tecniche sufficienti all'applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, commercio ed artigianato, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, bilancio e programmazione economica, del CIPE e della CUF.
Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità dell'industria, commercio e artigianato, dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, del Tesoro, del CIPE, della CUF e da tre membri indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del Cipe e della CUF.
Sopprimere il comma 12.
Sopprimere il comma 12.
* 58. 66. (ex * 54. 99). Conti, Gramazio.
Sopprimere il comma 12.
Sopprimere il comma 13.
Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere sentita con le seguenti: è consultata.
Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere sentita con le seguenti: è interpellata.
Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della sanità sono definiti con le seguenti: Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce.
Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della sanità sono definiti con le seguenti: Il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce con proprio decreto.
Sopprimere il comma 14.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: definito e limitato con le seguenti: non superiore a quattro mesi.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: può concordare con le seguenti: concorda con i produttori dei medicinali uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo al pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti e
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: può concordare con le seguenti: concorda con i produttori dei medicinali uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo al pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti e
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: può concordare con le seguenti: concorda con i produttori dei medicinali
uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo al pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti e
Sopprimere il comma 15.
Sopprimere il comma 15.
Sopprimere il comma 15.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
Al comma 15, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ciò è valido fino alla data di trasmissione del provvedimento di accoglimento e di reiezione.
Al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive con le seguenti: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, su proposta della commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con proprio decreto definisce i criteri e le direttive.
Sopprimere il comma 16.
Sopprimere il comma 16.
Sopprimere il comma 16.
Sopprimere il comma 16.
Sopprimere il comma 16.
Sopprimere il comma 16.
Sostituire il comma 16 con il seguente:
Sostituire il comma 16 con il seguente:
Sostituire il comma 16 con il seguente:
Sostituire il comma 16 con il seguente:
Sostituire il comma 16 con il seguente:
Sostituire il comma 16 con il seguente:
con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce norme che regolano distribuzione e commercializzazione in farmacia dei medicinali di automedicazione, anche promuovendo una campagna di informazione ai cittadini sul loro corretto uso.
Sostituire il comma 16 con il seguente:
Sostituire il comma 16 con il seguente:
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
Sopprimere i commi 17, 18 e 19.
Sostituire i commi 17 e 18 con i seguenti:
giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
Al comma 17, sopprimere il secondo capoverso.
Al comma 17, primo periodo sopprimere le seguenti parole: dei medicinali aventi fino alla fine del periodo.
Al comma 17, secondo periodo sopprimere le seguenti parole da: il medico è fino alla fine del periodo.
Al comma 18, sopprimere le parole: previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 17 3.
Al comma 18, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il ministro della sanità con propri provvedimenti provvede a informare i cittadini delle disposizioni di cui al presente comma.
Sostituire i commi 17 e 18 con i seguenti:
Conseguentemente, in Tabella A ridurre:
Sostituire il comma 17 con il seguente:
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2001 con le seguenti: 1o settembre 2001.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: i medicinali con le seguenti: i farmaci non coperti da tutela brevettuale.
Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: i medicinali aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli previsti dall'articolo 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: forma farmaceutica con le seguenti: tecnologia, forma farmaceutica, formulazione, modalità di rilascio,.
Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: forma farmaceutica aggiungere le seguenti: tecnologia,.
Al comma 17, primo periodo dopo le parole: forma farmaceutica aggiungere le seguenti: modalità di rilascio,.
Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: forma farmaceutica aggiungere le seguenti: , formulazione,.
Al comma 17, dopo le parole: forma farmaceutica aggiungere le seguenti: , formulazione.
Al comma 17, dopo le parole: via di somministrazione aggiungere le seguenti: sistema di rilascio.
Al comma 17, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: più basso con le seguenti: medio ponderato.
Al comma 17, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: più basso con le seguenti: medio ponderato.
Al comma 17, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Al comma 17, sopprimere il secondo periodo:
Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 17, sopprimere il terzo periodo.
Al comma 17, sopprimere il terzo periodo.
Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico deve motivare sulla ricetta la prescrizione di un farmaco di prezzo più alto rispetto a quello rimborsato dal Servizio sanitario nazionale.
Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso il medico prescriva un farmaco di prezzo più alto rispetto a quello rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, il medico deve acquisire il consenso informato dell'assistito.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: ogni sei mesi con le seguenti: ogni dodici mesi.
Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
Sopprimere il comma 20.
Sopprimere il comma 20.
Sopprimere il comma 20.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
decreto del Ministero della Sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
1. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato 1 può essere modificata solo con decreto del Ministro della sanità.
medica, per l'effettuazione di terapie domiciliari.
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica).
lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione delle loro caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, per l'assistenza farmaceutica la quota fissa per ricetta è dovuta nella misura di lire 2.500 per prescrizioni di una confezione e di lire 5.000 per prescrizioni di più confezioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: «3.000 lire» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 lire» e le parole: «6.000 lire» sono sostituite dalle parole: «5.000 lire».
3. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella misura dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.
4. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A partire dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco, è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informa
zione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
5. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a partire dal 1o gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 1o gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000».
6. Il Ministro della sanità stabilisce, con decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili
7. All'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché i dati presenti sulla ricetta relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione».
8. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
9. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 8.
10. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità 1o luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.
12. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.
13. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dal Ministro predetto. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e di programmazione sanitaria
14. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La cessione di cui al presente comma non è soggetta al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
15. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.
16. Le farmacie possono vendere al pubblico i medicinali di automedicazione ad un prezzo inferiore a quello determinato dal produttore e indicato sulla confezione. Le farmacie sono tenute ad esporre al pub
blico la lista dei medicinali per i quali si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma, con l'indicazione dei prezzi praticati.
17. A decorrere dal 1o luglio 2001, i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo più basso. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La differenza tra il prezzo del medicinale prescritto e quello del medicinale avente prezzo più basso è a carico dell'assistito.
18. Entro il 15 febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei medicinali aventi il prezzo più basso, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
19. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione del disposto dei commi 17 e 18 e delle finalità della nuova disciplina.
20. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 16, secondo e terzo periodo, e comma 16-bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono prorogate per gli anni 2001 e 2002.
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica).
58. 1. (ex 54. 60). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
1. A decorrere dal 1o marzo 2001 i farmaci di cui alla lettera b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono dispensati dal Servizio sanitario nazionale con identico regime di esenzione previsto per i farmaci di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
58. 4. (ex 54. 113). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta, Saia.
58. 2. Cé, Dalla Rosa.
58. 3. Cé, Dalla Rosa.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
58. 137. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volonté, Grillo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
58. 138. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volonté, Grillo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
58. 136. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volonté, Grillo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.
58. 5. (ex 54. 15). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.
58. 6. (ex 54. 61). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 7. (ex 54. 96). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu, Delmastro delle Vedove.
(Approvato)
58. 8. (ex * 54. 23). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
1-bis. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole «lire 70.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 42.000».
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori femminili e del carcinoma del colon retto
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 40 e 70 anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test) ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
c) ricerca del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni;
d) colonscopia, ogni sei anni a favore della popolazione a rischio elevato per carcinoma del colon retto, individuata in base ai criteri fissati dal Ministero della sanità.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter entrano in vigore il 1o gennaio 2001.
1-quinquies Al fine di assicurare la copertura degli oneri per la riduzione dei ticket sanitari di cui al comma 2-bis, quantificabili in lire 840 miliardi per l'anno 2001 e successivi, il Ministero delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, ridetermina le tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 840 miliardi, in ragione annua.
1-sexies. Il Ministero delle Finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2000, ridetermini le aliquote dell'accisa sull'alcol etilico e dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi, stabilita dall'articolo 2, comma 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a 130 miliardi annui.
58. 10. (ex 54. 80). Bolognesi.
1-bis. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole «lire 70.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 50.000».
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, sono escluse dalla partecipazione al costo
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 40 e 70 anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test) ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
c) ricerca del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni;
d) colonscopia, ogni sei anni a favore della popolazione a rischio elevato per carcinoma del colon retto, individuata in base ai criteri fissati dal Ministero della sanità.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter entrano in vigore il 1o gennaio 2001.
1-quinquies Al fine di assicurare la copertura degli oneri per la riduzione dei ticket sanitari di cui al comma 2-bis, quantificabili in lire 840 miliardi per l'anno 2001 e successivi, il Ministero delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, ridetermina le tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 840 miliardi, in ragione annua.
58. 9. (ex 54. 79). Bolognesi.
1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2001, dopo la scelta effettuata dalla CUF di inserire i medicinali nella classe di cui alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sulla base delle loro caratteristiche prevalenti, i medicinali ricompresi nella lettera a) e nella lettera c) assumono i nomi di farmaci di classe A e farmaci di classe B.
58. 11. (ex 54. 95). Conti.
58. 12. (ex 54. 93). Gramazio, Conti, Alboni, Porcu.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.
58. 14. Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania
58. 13. Cé, Dalla Rosa.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Rifondazione comunista
58. 15. (ex 54. 16). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.
Conseguentemente, al secondo periodo:
sostituire le parole: 2.500 lire con le seguenti: 1.000 lire;
sostituire le parole: 5.000 lire con le seguenti: 2.000 lire;
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
58. 16. (ex 54. 63). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.
58. 142. (ex 54. 167). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, Del Barone, Galati, Savelli.
Conseguentemente, al secondo periodo:
sostituire le parole: lire 2.500 con le seguenti: lire 2.000;
sostituire le parole: lire 5.000 con le seguenti: lire 4.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
58. 17. (ex 54. 62). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Conseguentemente, al secondo periodo:
sostituire le parole: lire 2.500 con le seguenti: lire 2.000;
sostituire le parole: lire 5.000 con le seguenti: lire 4.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
58. 18. (ex 54. 147). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.
58. 143. (ex 54. 168). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, Del Barone, Galati, Savelli.
2-bis. È abolita la compartecipazione alle spese relative a tutte le prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica e terapeutica.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
58. 19. (ex 54. 24). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
2-bis. È abolita la compartecipazione alle spese relative a tutte le prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica e terapeutica.
Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 5, 7, 8, 9,13 e 14.
58. 199. (ex 54. 120.) Diliberto, Saia, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, , Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Santoli, Strambi, Bindi, Fioroni, Polenta, Scantamburlo, Paissan, Cento, Gardiol, Galletti, Buffo, Finocchiaro Fidelbo, Dameri, Panattoni, Giacco, Lucà.
2-bis. Tutti i cittadini individuati dalle leggi nn. 210 del 1992; 537 del 1993; 724 del 1994; 549 del 1995; nonché i soggetti affetti da particolari forme morbose di cui al decreto ministeriale 1o febbraio 1991 sono completamente esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza specialistica, diagnostica e di laboratorio e farmaceutica.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
58. 129. (ex 54. 109). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta, Saia.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
58. 21. (ex 54. 108). Berruti, Leone.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
58. 27. (ex 54. 64). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 25. (ex 54. 130). Malavenda.
58. 26. (ex 54. 17). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
58. 28. (ex 54. 66). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
58. 29. (ex 54. 65). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
58. 30. (ex 54. 150). Contento.
Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici
58. 134. (54. 173). Cambursano.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.
58. 31. (ex 54. 148). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
58. 22. (ex 54. 82, 54. 151 e 54. 149) Conti, Gramazio, Porcu, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
58. 32. (ex 54. 97). Gramazio, Conti, Alboni, Porcu, Delmastro delle Vedove.
58. 33. (ex 54. 69). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
58. 34. (ex 54. 67). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Le case produttrici farmaceutiche se entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco non provvedono ad adeguare le confezioni dei medicinali ai predetti standard, sono soggette a sanzioni amministrative pari a 500.000.000 di lire per ogni singolo medicinale non adeguato.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Rifondazione comunista
58. 35. (ex 54. 18). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.
58. 36. (ex 54. 129). Malavenda.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
58. 37. (ex 54. 68). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
58. 38. (ex 54. 153. e 54. 152). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti..
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
58. 39. (ex 54. 70). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 41. (ex 54. 183). Il Governo.
(Approvato)
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
58. 40. (ex 54. 90). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.
58. 42. (ex 54. 83). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni, Delmastro delle Vedove.
58. 43. (ex 54. 25). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
58. 44. (ex 54. 84). Conti, Gramazio, Porcu, Delmastro delle Vedove, Alboni.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
58. 47. (ex 54. 37). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
58. 45. (ex 54. 72). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
58. 46. (ex 54. 71). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 48. (ex 54. 98). Conti, Gramazio.
58. 53. (Testo così modificato nel corso della seduta (ex 54. 85). Conti, Gramazio, Alboni.
(Approvato)
* 58. 49. (ex * 54. 26). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
* 58. 50. (ex * 54. 160). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.
* 58. 51. (ex * 54. 177). Alessandro Rubino, Possa, Conte.
* 58. 52 (ex * 54. 179).Alberto Giorgetti.
58. 54. (ex 54. 86). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.
58. 55. (ex 54. 128). Malavenda.
8. Le Regioni organizzano corsi di formazione per funzionari regionali, in collaborazione con il Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.
58. 56. (ex 54. 92). Conti, Gramazio, Porcu.
58. 57. (ex 54. 36). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 58. (ex 54. 35). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 59. (ex 54. 127). Malavenda.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
58. 60. (ex 54. 59). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
58. 61. (ex 54. 91). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
58. 62. (ex 54. 58). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
11. A decorrere dal 1o gennaio 2001 alle specialità medicinali di nuova autorizzazione in Italia secondo il sistema del mutuo
11-bis. Nel caso di impossibilità di applicazione della metodologia del Prezzo Medio Europeo per assenza del principio attivo o delle confezioni di riferimento in almeno quattro dei Paesi europei di confronto, di cui almeno due nei quali siano vigenti forme di intervento della pubblica amministrazione nella disciplina del prezzo, i prezzi delle specialità sono sottoposti alla procedura della contrattazione sulla base di criteri riferiti esclusivamente al valore del farmaco, al contributo all'economia dell'Italia con particolare riferimento allo sviluppo industriale e della ricerca.
58. 140. (ex 54. 132). Bastianoni.
58. 139. (ex 54. 131). Bastianoni.
58. 64. (ex 54. 27). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
58. 63. (ex * 54. 154 e * 54. 155). Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras..
* 58. 65. (ex * 54. 57). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
* 58. 141. (ex * 54. 133). Bastianoni.
58. 67. (ex 54. 125). Malavenda.
58. 68. (ex 54. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 69. (ex 54. 44). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 70. (ex 54. 46). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 71. (ex 54. 45). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 72. (ex 54. 47). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 73. (ex 54. 8). Cuccu, Divella, Massidda, Guidi.
58. 74. (ex 54. 48). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 78. (ex 54. 87).. Conti, Gramazio, Porcu.
* 58. 75. (ex * 54. 161). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.
* 58. 76. (ex * 54. 175 e 54. 28). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres, Possa, Alessandro Rubino, Conte.
* 58. 77. (ex * 54. 180). Alberto Giorgetti.
** 58. 80. (ex * 54. 19). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.
** 58. 81. (ex * 54. 163). Galletti, Procacci, Scalia.
** 58. 82. (ex * 54. 126). Malavenda.
58. 83. (ex 54. 50). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
* 58. 84. (ex * 54. 7). Cuccu, Guidi, Massidda.
* 58. 85. (ex * 54. 49). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 86. (ex 54. 51). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 87. (ex 54. 52). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
* 58. 88. (ex * 54. 20). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.
* 58. 89. (ex * 54. 29). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
* 58. 90. (ex * 54. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
* 58. 91. (ex * 54. 94). Conti.
* 58. 92. (ex * 54. 140). Battaglia.
* 58. 145. (ex *54. 170). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, Del Barone, Galati, Savelli.
16. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe C), previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della Sanità, al CIPE e alla FOFI almeno 15 giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.
58. 93. (ex 54. 178). Alessandro Rubino.
16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso compagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
* 58. 131. (ex 54. 134). Giannotti, Bolognesi.
(Approvato)
16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso compagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
* 58. 132. (ex 54. 134). Fioroni, Saia.
(Approvato)
16. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 dicembre 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi e individua misure per favorire un ricorso corretto ai farmaci di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne di informazione nei confronti dei cittadini e degli operatori sanitari, utilizzando i fondi di cui al successivo articolo 69.
** 58. 94. (ex *54. 156). Messa.
16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi e individua misure per favorire un ricorso corretto ai farmaci di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne di informazione nei confronti dei cittadini e degli operatori sanitari, utilizzando i fondi di cui al successivo articolo 69.
** 58. 144. (ex *54. 169). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, Del Barone, Galati, Savelli.
16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria e del Tesoro, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione,
58. 130. (ex 54. 137). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo.
16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce i criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi e per favorire una corretta informazione in materia nei confronti del pubblico e degli operatori sanitari.
* 58. 95. (ex * 54. 75). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.
16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce i criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi, e per favorire una corretta informazione in materia nei confronti del pubblico e degli operatori sanitari.
* 58. 96. (ex * 54. 165). Scalia, Procacci, Galletti.
16-bis. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe C, previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla FOFI almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.
(Approvato)
58. 133. (ex 54. 172). Testa, Saia.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Rifondazione comunista.
58. 97. (ex 54. 21). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.
17. A decorrere dal 1o marzo 2001, i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, e relativamente ai quali sia disponibile almeno un generico in commercio, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto e quello massimo del generico come sopra definito è a carico dell'assistito.
18. Entro il 15 febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei generici, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
58. 98. (ex *54. 157 e *54. 158). Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.
0. 58. 211. 1. Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte, Vito.
Copertura LNP.
0. 58. 211. 2. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
Copertura LNP.
0. 58. 211. 3. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
0. 58. 211. 4. Di Capua, Paissan.
Copertura LNP.
0. 58. 211. 5. Pagliarini, Cè, Giancarlo Giorgetti.
17. A decorrere dal 1o luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile ai generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tal caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta.
18. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 17 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del predetto comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
18-bis. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
Ministero del lavoro:
2001: - 28.000;
2002: - 56.000;
2003: - 56.000.
58. 211. Il Governo.
(Approvato)
17. A decorrere dal 1o marzo 2001 i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, e relativamente ai quali sia disponibile almeno un generico in commercio, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La eventuale differenza fra il prezzo del medicinale prescritto e quello massimo del generico come sopra descritto è a carico dell'assistito.
Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: disponibilità in commercio dei medicinali, con le seguenti: disponibilità di commercio di generici.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
58. 99. (ex 54. 31). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
58. 150. (ex 54. 38). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.
58. 100. (ex 54. 105). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
58. 101. (ex 54. 30). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
58. 102. (ex 54. 40). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 103. (ex 54. 41). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
58. 104. (ex 54. 42). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
* 58. 105 (ex *54. 43). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
* 58. 106. (ex *54. 106). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.
58. 127. (ex 54. 4). Giannotti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
58. 107. (ex 54. 74). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001 - 60.000;
2002 - 60.000;
2003 - 60.000.
58. 108. (ex 54. 110). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.
58. 109. (ex 54. 107). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.
* 58. 110. (ex *54. 39). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.
* 58. 111. (ex * 54. 118). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.
** 58. 112. (ex *54. 111).Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari.
** 58. 113. (ex * 54. 124). Malavenda.
58. 114. (ex 54. 88). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni, Delmastro delle Vedove.
58. 115. (ex 54. 89). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.
17-bis. Al farmacista è concessa la facoltà, su richiesta dell'assistito, di sostituire il farmaco prescritto con uno a minor costo considerato equivalente per principi attivi, forma farmaceutica e indicazione terapeutica. A fine anno, sulla liquidazione dell'ultima mensilità, è accreditato al farmacista il valore del 2 per cento sulla cifra totale annua di liquidazione dei generici.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3 e 6.
58. 116. (ex 54. 77). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.
17-bis. Il farmacista può, su richiesta dell'assistito, sostituire la specialità medicinale con il corrispondente generico; in tal caso nel conteggio delle spettanze della azienda sanitaria locale sulla liquidazione del farmaco specialità a prezzo più basso, di riferimento per il rimborso, non si applica lo sconto di legge.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
58. 117. (ex 54. 76). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.
58. 118. (ex *54. 117). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.
19-bis. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai farmaci, di cui all'allegato 1, previsti da dichiarazione medica firmata, per l'utilizzo nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave.
19-ter. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura, non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata.
19-quater. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nell'allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito dalle A.S.L. e completato con il timbro professionale del medico.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
58. 119. (ex 54. 33). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
* 58. 120. (ex *54. 22). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.
* 58. 121. (ex *54. 78). Michielon, Giancarlo Giorgetti.
* 58. 122. (ex *54. 122). Malavenda.
22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.
23. È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
58. 123. (ex 54. 34). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1 comma 40 della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
58. 124. (ex 54. 100). Alberto Giorgetti.
22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.
Segue compensazione del Gruppo Misto-CDU.
58. 125. (ex 54. 162). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.
22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1 comma 40 della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
58. 126. (ex 54. 176). Alessandro Rubino, Possa, Conte.
22. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347 e dall'articolo 5, comma 2 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.
23. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1995 è così sostituito:
«Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentarsi al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2 lettera A punti 1), 2) e 3) al decreto del Ministero della sanità del 22 dicembre 1997. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro della Comunità europea in cui sia già stata concessa la registrazione e/o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attesterà che presso la stessa è disponibile il dossier di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale.
24. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 1995 e successive modifiche devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato così come all'allegato 2 lettera A punti 1), 2), 3) del
58. 135. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 54. 121). Galletti, Procacci, Giacco, Gatto.
(Approvato)
22. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347 e dall'articolo 5, comma 2 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.
23. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1995 è così sostituito:
«Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentarsi al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2 lettera A punti 1), 2) e 3) al decreto del Ministero della sanità del 22 dicembre 1997. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro della Comunità europea in cui sia già stata concessa la registrazione e/o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attesterà che presso la stessa è disponibile il dossier di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale.
24. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 1995 e successive modifiche devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato così come all'allegato 2 lettera A punti 1), 2), 3) del decreto del Ministero della Sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.
* 58. 128. (Testo così modificato nel corso della seduta (ex 54. 6). Giannotti.
(Approvato)
2. I medici, i chirurghi ed i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato 1 attraverso autoricettazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge, e a detenere la quantità necessaria delle sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per uso professionale urgente. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare sono autorizzati a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, corredata di dichiarazione
58. 01. (ex 54. 0. 1). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.