Allegato A
Seduta n. 813 del 17/11/2000


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DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis - sezione 1)

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 57.
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari).

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute nei successivi articoli 58, 59, 60 e 61.
2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programma obiettivi, ed eventuali criteri e modalità di attuazione, per ulteriori riduzioni di spesa da destinare obbligatoriamente alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie, sino alla loro abolizione. Allo stesso fine sono destinati gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell'applicazione delle norme indicate al comma 1. I risparmi sono accertati annualmente con il Documento di programmazione economico - finanziaria, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono destinati con la successiva legge finanziaria alla riduzione delle quote di partecipazione.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari).

Sopprimerlo.
57. 10. (ex 53. 11). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 57. (Abrogazione del sanitometro). Sono abrogate le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 recante disposizioni per la ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
57. 1. (ex 53. 6). Conti, Gramazio, Porcu.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 53. - 1. A partire dal 1o gennaio 2001, le quote di partecipazione dei cittadini


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alle spese per prestazioni sanitarie di carattere medico, diagnostico, terapeutico, ospedaliero, farmaceutico e - ove presente - di pronto soccorso, sono abolite.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
57. 8.
(ex 53.1) Bertinotti, Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Subemendamenti all'emendamento 57. 20 del Governo

Al comma 2, dopo le parole: , al costo delle prestazioni farmaceutiche, sopprimere fino al termine del capoverso.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.
0. 57. 20. 15.
Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte.

Modificare il capoverso 2-bis come segue:
A decorrere dal 1o gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.
Conseguentemente il comma 2-ter è abolito.

Seguono compensazioni del gruppo di A.N.
0. 57. 20. 1.
Selva, Bono, Carlesi.

Al comma 2-bis, sostituire da: 2002, fino a: 2003, con: 2001.
Conseguentemente sopprimere il comma 2-ter.
0. 57. 20. 18. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2-bis, sostituire: 2002, con: 2001.
Conseguentemente allo stesso comma sostituire: 2003 con 2002.
Compensazioni gruppo della LNP.
0. 57. 20. 17.
Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: 1o gennaio 2002, con le seguenti: 1o gennaio 2001.
0. 57. 20. 2. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2-bis, sostituire: lire 23.000, con: lire 20.000.
0. 57. 20. 3. Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: 1o gennaio 2003, con le seguenti: 1o gennaio 2001.
0. 57. 20. 4. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2-ter, sostituire le parole da: Le seguenti prestazioni, fino alla fine del comma con le seguenti: le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale, e di laboratorio.
Segue compensazione del gruppo Forza Italia.
0. 57. 20. 12. Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte.

Al comma 2-ter, sostituire le parole da: le seguenti prestazioni, fino alla fine del comma con le seguenti: le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori.
0. 57. 20. 19. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2-ter, dopo le parole: dell'apparato genitale femminile inserire: , del carcinoma della mammella e.
0. 57. 20. 5. Di Capua, Veltri, Paissan.


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Al comma 2-ter, al termine del punto c), aggiungere: Nell'espressione colonscopia s'intendono ricomprese eventuali procedure bioptiche e resettive con comuni esami istologici.
0. 57. 20. 6. Di Capua, Veltri, Paissan.

Sopprimere i commi 2-quinquies, 2-sexies, 2-opties.
Segue compensazione del gruppo di Forza Italia.
0. 57. 20. 14. Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte, Vito.

Sopprimere il comma 2-quinquies.

Conseguentemente al comma 2-sexies sostituire le parole: 3, 5, del 3,45 e del 2,9 con le seguenti: 4,8, del 5,75 e del 5,4.
0. 57. 20. 20. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sopprimere il comma 2-quinquies.
Seguono compensazioni del gruppo di A.N.
0. 57. 20. 10. Bono, Carlesi.

Il comma 2-septies è soppresso.
0. 57. 20. 21. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al capoverso 2-septies sopprimere le parole da: Qualora tale andamento fino alle parole: normativa riferita.
Seguono compensazioni del gruppo di A.N.
0. 57. 20. 11. Carlesi, Bono, Selva.

Sostituire il comma 1 della copertura finanziaria: 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 fino a: intermediari finanziari con copertura Lega Nord.
0. 57. 20. 22. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sostituire il comma 1 della copertura finanziaria: 1. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994 fino alla fine con copertura Lega Nord.
0. 57. 20. 16. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 58, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n 537, con esclusione di quelle previste dal comma 17.
2-bis. A decorrere dal 1ogennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1o gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.
2-ter. A decorrere dal 1ogennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e secondo le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerose del colon-retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a


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45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità.
2-quater. Le risorse disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale sono aumentate di lire 1.700 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
2-quinquies. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.
2-sexies. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate rispettivamente nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.
2-septies. A partire dal 30 marzo 2002 sulla base dei risultati del monitoraggio viene verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 2-quinquies 2-sexies, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 56, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro 30 giorni, adotta, entro e non oltre i successivi 30 giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
2-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002, a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter.
Conseguentemente, all'articolo 58 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto ministeriale 22 settembre 1998 recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.
La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Conseguentemente alla Tabella A, voce:
Ministero della giustizia:
2001: -60.000;
2002: -;
2003: -.
Ministero degli affari esteri:
2001: -100.000;
2002: -;
2003: -.
Ministero del lavoro:
2001: -100.000;
2002: -;
2003: -.
57. 20. (Testo così modificato nel corso della seduta)Governo.
(Approvato)


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Sopprimere il comma 2.
57. 2. (ex 53. 2) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A partire dal 1o gennaio 2001 le quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sono soppresse.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.
57. 3. (ex 53. 3) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta in parlamento un disegno di legge contenente.
57. 4. (ex 53. 4) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: programma obiettivi ed eventuali criteri fino alla fine del periodo con le seguenti: destina obbligatoriamente gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell'applicazione delle norme indicate al comma 1 alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sino alla loro completa abolizione.
57. 5. (ex 53. 5) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed eventuali.
57. 6. (ex 53.10) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 2.
57. 7.
(ex 53.9) Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari, Giacco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1: comma 2; comma 3, lettera a);
b) articolo 2: comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3: comma 1; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 ed 8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7: comma 1, lettera b), le parole «sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia» ed il comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.
57. 15. Il Governo.
(Approvato)