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1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che
collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.