Allegato A
Seduta n. 813 del 17/11/2000


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(A.C. 6620 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
5. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione istituita con la presente legge.


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6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.