1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
Conseguentemente, al medesimo primo periodo, sostituire le parole sette mesi con le seguenti: tredici mesi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: tre mesi.
Conseguentemente al medesimo primo periodo sostituire le parole: sette mesi, con le seguenti: quattro mesi.
2. La Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento e comunque non oltre sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude i propri lavori presentando al Parlamento la relazione, o le relazioni, sui risultati delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1. A maggioranza dei suoi compo
nenti delibera la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.
1-bis. La Commissione può avvalersi, sia per gli accertamenti che per le valutazioni, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), del Reparto per l'informazione dello Stato maggiore della difesa (RIS) e delServizio informativo della Guardia di finanza.
2. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.
2. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
2. 3. La Commissione.
(Approvato)