Allegato A
Seduta n. 813 del 17/11/2000


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(A.C. 6620 ed abb. - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento e comunque non oltre sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude i propri lavori presentando al Parlamento la relazione, o le relazioni, sui risultati delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1. A maggioranza dei suoi compo
nenti delibera la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Commissione può avvalersi, sia per gli accertamenti che per le valutazioni, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), del Reparto per l'informazione dello Stato maggiore della difesa (RIS) e delServizio informativo della Guardia di finanza.
2. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

Conseguentemente, al medesimo primo periodo, sostituire le parole sette mesi con le seguenti: tredici mesi.
2. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: tre mesi.

Conseguentemente al medesimo primo periodo sostituire le parole: sette mesi, con le seguenti: quattro mesi.
2. 3. La Commissione.
(Approvato)