Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 809 del 13/11/2000
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta dello scorso 9 novembre, i deputati Vito e Armaroli hanno chiesto che venga applicato alla discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio il disposto dell'articolo 86, comma 5-bis, del regolamento, laddove prevede che l'esame degli emendamenti presentati dalla Commissione o dal Governo oltre il termine ordinario e recanti oneri finanziari sia rinviato al giorno successivo alla loro presentazione.

NICOLA BONO. Presidente, non sentiamo nulla!

PRESIDENTE. Onorevole Bono, deve invitare i colleghi a fare silenzio.

NICOLA BONO. Lo deve fare lei, signor Presidente!

PRESIDENTE. Mi dia una mano anche lei. Colleghi, per favore, lasciate ascoltare le cose importanti che sto leggendo. Onorevole Schietroma, per piacere.
La Giunta per il regolamento, riunitasi oggi, ha discusso le questioni concernenti l'interpretazione della norma regolamentare. Sulla base del dibattito svoltosi, la Presidenza ritiene che tale norma non possa trovare applicazione nel procedimento per l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. La natura di questi disegni di legge e dei relativi emendamenti è infatti tale da escludere che sussistano i presupposti richiesti dalla disposizione regolamentare, la quale è stata introdotta nell'ambito di misure regolamentari volte a rafforzare l'esercizio della funzione consultiva della Commissione bilancio ed espressamente si riferisce agli emendamenti recanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate.
Nel procedimento disciplinato dalle norme riguardanti la sessione di bilancio, la Commissione bilancio - com'è noto - non esercita funzioni consultive, ma sia in sede referente, sia per l'esame in Assemblea, è titolare di una competenza primaria che necessariamente assorbe la funzione consultiva ad essa attribuita, quando i compiti referenti siano svolti da altre Commissioni. Pertanto, nel caso in cui l'emendamento sia presentato da essa, non sussiste evidentemente la necessità di sottoporlo alla sua valutazione per il parere. Qualora l'emendamento sia invece presentato dal Governo, per il motivo sopra esposto non può applicarsi il terzo periodo dell'articolo 86, comma 5-bis, ricadendosi nella fattispecie disciplinata dal primo periodo del medesimo comma, in forza del quale il Presidente può rinviarne l'esame per non più di tre ore, anche al fine di consentire al Comitato dei nove di valutarne il contenuto per l'espressione del parere, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
Nel medesimo senso, la Presidenza osserva che gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio hanno natura e regime diverso da quelli per il cui esame è prescritto il rinvio al giorno successivo. I loro effetti finanziari, infatti, sono valutati in relazione al rispetto dei saldi complessivi della manovra finanziaria e vengono sottoposti anche sotto questo riguardo al preventivo vaglio d'ammissibilità da parte della Presidenza della Camera.

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