Allegato A
Seduta n. 809 del 13/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 12)

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 53.
(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002: a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento; b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni sottoscrittori compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima, che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire l'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la retribuzione e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente: «3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il


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valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori alle 20.000 lire».
5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è concesso, nella misura e alle condizioni pre
viste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali sia presente il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.
9. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
10. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.
11. Una quota del Fondo di cui al comma 10, nel limite massimo di 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.
12. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime


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dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'eroga
zione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.
13. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.
14. Con effetto dal 1o gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

15. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 14, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.
16. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 53.
(Disposizioni in materia di politiche sociali).

Sopprimere il comma 1.
53. 1. (ex 50. 34.)Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:
a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;


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b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

1-bis. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1-quater. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.
1-quinquies. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.
1-sexies. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 1-quinquiesdecies della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.
1-septies. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a un milione di lire, corrisposta per dodici mensilità in un anno e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
1-octies. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.
1-novies. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1-decies. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.
1-undecies. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo


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per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.
1-duodecies. Per gli stessi soggetti di cui ai commi 1-decies e 1-undecies sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.
1-terdecies. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.
1-quaterdecies. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1-bis ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.
1-quinquiesdecies. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma 1-viciester, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
1-sexiesdecies. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma precedente, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.
1-septiesdecies. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nel comma 1-ter, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimo comma.
1-octiesdecies. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma precedente del presente articolo è elevato al 75 per cento.
1-noviesdecies. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1-octiesdecies prevede un orario ridotto (part-time) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.


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1-vicies. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1-octiesdecies prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1-septiesdecies è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.
1-viciessemel. Il contributo versato ai sensi dei commi da 1- septiesdecies a 1-noviesdecies deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.
1-viciesbis. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.
1-viciester. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.
1-viciesquater. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 1-septies della presente legge.
1-viciesquinquies. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.
1-viciessexies. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma precedente è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.
1-viciessepties. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici


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e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
53. 2.
(ex 50. 17).Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002 con le seguenti: 150 miliardi per l'anno 2001 e lire 200 miliardi per l'anno 2002.
53. 6. (ex 50. 38).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002 con le seguenti: 200 miliardi per l'anno 2001 e lire 300 miliardi per l'anno 2002.
53. 7. (ex 50. 37).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002 con le seguenti: 300 miliardi per l'anno 2001 e lire 400 miliardi per l'anno 2002.
53. 8. (ex 50. 36).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: 700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 900 miliardi per l'anno 2002.
Segue compensazione del Gruppo Misto- CCD n. 4.
53. 5.
(ex 50. 118).Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 450 miliardi con le seguenti: 430 miliardi.
53. 9. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e fino alla data del 31 dicembre 2002.
Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7.
53. 10. (ex 50. 35).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nell'ambito della fino alla fine della lettera, con le seguenti: a corrispondere un adeguato salario sociale ai disoccupati impossibilitati all'accesso al lavoro a causa dell'inesistenza nel territorio regionale delle opportunità di lavoro.
53. 11. (ex 50. 142).Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 con le seguenti: del salario sociale ai disoccupati.
53. 12. (ex 50. 141).Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche fino alla fine della lettera con le seguenti: compresi nell'obiettivo 1 di cui


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al Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
53. 13. (ex * 50. 106).Proietti, Alemanno, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e che comprendono comuni già individuati, fino alla fine della lettera.
53. 14. (ex 50. 28).Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. La proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, prevista dal comma 1 non è da intendersi estesa all'articolo 15 dello stesso decreto legislativo.
1-ter. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giorno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della proroga ed estensione della sperimentazione di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti.
53. 15. (ex 50. 39).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al parlamento una relazione sull'attuazione della proroga agli anni 2001 e 2002 della sperimentazionedel reddito minimo di inserimento di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti.
53. 16. (ex 50. 40).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: 350 miliardi fino alla fine del comma con le seguenti: 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.
53. 17.
(ex 50. 89). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: 350 miliardi fino alla fine del comma con le seguenti: 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.
Segue compensazione del Gruppo Misto - CDU n. 1.
53. 18.
(ex 50. 113). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.


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Sopprimere il comma 2.
53. 19. (ex 50. 55). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, aggiungere le seguenti: anche adottivi,.
53. 20. (ex 50. 145). Michielon, Covre, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre aggiungere le seguenti: o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o comunque un familiare.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
53. 21. (ex * 50. 83). Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: soggetto con handicap con la seguente: disabile.
53. 131. (ex 50. 82) Conti, Porcu.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: che abbia fruito per almeno 5 anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2, 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: a decorrere dall'anno 2001, le commissioni mediche di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno indicare i tempi della eventuale rivedibilità dello stato di gravità riscontrato.
53. 125. (ex 50. 96.) Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: che abbiano fruito per almeno cinque anni dei benefici con le seguenti: da almeno 5 anni e che abbiano titolo a fruire;

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al secondo periodo, sostituire le parole da:
l'ultima retribuzione fino a: , la retribuzione con le seguenti: una indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i dipendenti di datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33.
53. 22. (ex 50. 86). Battaglia, Giacco, Caccavari, Dedoni, Giannotti, Basso.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: per almeno cinque anni con le seguenti: per almeno quattro anni.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 23.
(ex 50. 41). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
53. 24. (ex 50. 42). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: durante il periodo di congedo fino a: da contribuzione


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figurativa con le seguenti: La retribuzione e la contribuzione figurativa durante il periodo di congedo sono a carico dell'ente previdenziale competente con le stesse modalità del congedo per maternità.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
53. 25.
(ex 50. 14). Possa.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ultima retribuzione e fino a: la retribuzione e con le seguenti: una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità.
*53. 26. (ex * 50. 99). Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ultima retribuzione e fino a: la retribuzione e con le seguenti: una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità.
*53. 27. (ex 50. 100). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ultima retribuzione e fino a: la retribuzione e con le seguenti: una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
53. 28.
(ex 50. 93). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 2, articolo 4-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio dello Stato.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e n. 6.
53. 29.
(ex 50. 43).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, capoverso, dopo il terzo periodo inserire il seguente: La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro il quale nella denuncia contributiva detrae l'importo della retribuzione dall'importo dei contributi dovuti all'ente.
53. 180. La Commissione.

Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, dopo le parole: alternativamente da entrambi i genitori aggiungere le seguenti: , anche adottivi,.
53. 30. (ex 50. 65). Michielon, Covre, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: due anni; fino alla fine del comma, con le seguenti: due anni e non può essere utilizzato contemporaneamente al congedo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 32.
(ex 50. 67). Michielon, Covre, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.
53. 31.
(ex 50. 121). Lucchese, Liotta. Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.


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Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 33.
(ex 50. 66).Michielon, Covre, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo per le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
53. 34. (ex 50. 68). Michielon, Covre, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
*53. 35. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 50. 13).Dedoni, Giacco, Battaglia, Capitelli, Strambi, Cesetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
*53. 132. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 50. 128).Loddo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per la realizzazione degli interventi diretti all'abbattimento delle barriere architettoniche sono stanziati 10 miliardi per favorire la vita di relazione.
Segue compensazione del Gruppo UDEUR.
53. 36.
(v. 50. 111). Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. È obbligatorio garantire il mantenimento del posto di lavoro del genitore di soggetto portatore di handicap, corrispondendo un'indennità pari a lire 800.000 mila nette mensili per il mantenimento di quest'ultimo.
Segue compensazione del Gruppo UDEUR.
53. 134.
(v. 50. 112). Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 89, dopo il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il seguente: «1-bis) I redditi dei beni strumentali dei soggetti di cui agli articoli 88 e 111-ter non rientrano nella base imponibile».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 8, 7, 3 e 6.
53. 37.
(ex 50. 32). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis Al comma 1 dell'articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «le comunità montane» sono aggiunte le seguenti «le Ipab».
Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 12, 11, 8, 9, 3 e 6.
53. 38.
(ex 50. 33). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A partire dal 1o gennaio 2001 alle prestazioni di natura assistenziale rese dalle Ipab per il raggiungimento dei propri fini statutari si applica l'aliquota Iva del 4 per cento.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 12, 11, 8, 7, 3 e 6.
53. 39.
(ex 50. 31). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.


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Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2002 con le seguenti: Ai fini di una piena ed immediata applicazione della legge 25 febbraio 1999, n. 68, a decorrere dall'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 80.000;
2002: - 160.000;
2003: - 170.000.
53. 40. (ex 50. 97). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 3, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 3.
53. 41.
(ex 50. 44).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 con le seguenti: disabili così come definiti dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
53. 42.
(v. 50. 18). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere la parola: nonché.
53. 43. (ex 50. 84). Gramazio, Porcu, Conti.

Al comma 3, dopo le parole: presso pubbliche amministrazioni o aziende private, aggiungere le seguenti: ovvero cooperative.
53. 44. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 50. 73).Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
53. 45.
(ex 50. 46). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: tre mesi.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
53. 46.
(ex 50. 45). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere le parole: il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
53. 47.
(ex 50. 19). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli stessi fini di cui al presente comma, le risorse destinate alla piena attuazione della legge 25 febbraio 1999, n. 68, articolo 13, comma 6, sono aumentate di 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
53. 48.
(ex 50. 95). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: integralmente, per un ammontare di 200 mila lire con le seguenti: integralmente dal 1o gennaio 2001, per un ammontare di 300 mila lire.


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Conseguentemente al comma 6, aggiungere in fine, i seguenti periodi: dalla stessa data l'importo dell'assegno viene erogato nella misura di lire 300.000 mensili. Dal 1o gennaio 2002 si applica la perequazione di cui al comma 4, articolo 65, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 220.000;
2002: - 220.000;
2003: - 220.000.
53. 49. (ex 50. 79). Lucà, Chiusoli, Lucidi, Stelluti, Maselli.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
53. 50.
(ex 50. 20). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 20.000 lire con le seguenti: 40.000 lire.
53. 51. (ex 50. 47). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 20.000 lire con le seguenti: 30.000 lire.
53. 52. (ex 50. 48). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, sostituire le parole: cittadino italiano o comunitario, con le seguenti: cittadino italiano, comunitario o extracomunitario.
Seguono compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
53. 53.
(ex 50. 21). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 6, dopo le parole per l'anno 2001, aggiungere le seguenti e successivi.
53. 54. (ex 50. 87). Battaglia.

Al comma 7, sopprimere le parole: nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.
53. 55. (ex 50. 49). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai sensi degli articoli 1224 e 1282 del codice civile si devono intendere come non esigibili, gli interessi sulla contribuzione previdenziale, dovuta dai lavoratori autonomi relativamente ai periodi intercorrenti tra la presentazione della domanda di iscrizione o variazione negli elenchi professionali e la data di effettiva tariffazione dei contributi stessi da parte degli enti impositori. La disposizione si applica anche alle imposizioni di interessi sulla contribuzione previdenziale già effettuate, nei limiti della prescrizione.
*53. 121 (ex 50. 92)Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai sensi degli articoli 1224 e 1282 del codice civile si devono intendere come non esigibili, gli interessi sulla contribuzione previdenziale, dovuta dai lavoratori autonomi relativamente ai periodi intercorrenti tra la presentazione della domanda di iscrizione o variazione negli elenchi professionali e la data di effettiva


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tariffazione dei contributi stessi da parte degli enti impositori. La disposizione si applica anche alle imposizioni di interessi sulla contribuzione previdenziale già effettuate, nei limiti della prescrizione.
*53. 122 (ex 50. 92) Ferrari, Paolo Rubino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per le rate non ancora scadute si considera estinto.
53. 126. (ex 50. 101). Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e modalità previste per il lavoro dipendente.
53. 56. (ex 50. 4). Innocenti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2000, l'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevato a lire 400.000 mensili. Dal 1o gennaio 2002 si applica la perequazione di cui all'articolo 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 100.000;
2002: - 67.000;
2003: - 50.000.
53. 57. (ex 50. 80). Lucà, Chiusoli, Lucidi, Stelluti, Maselli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le aziende anticipano per conto dell'INPS le indennità economiche di malattia, maternità e di cassa integrazione guadagni, nonché l'assegno per il nucleo familiare da porre a conguaglio con i contributi e le altre somme inerenti la contribuzione obbligatoria unificata, secondo le modalità stabilite dall'INPS.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
53. 58.
(ex 50. 22). Bonato, Giordano, De Cesaris, Malentacchi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente in misura pari alle variazioni delle basi retributive.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 59.
(ex50.74). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «e 54, comma 1, lettera a), c) e f)», sono sostituite dalle seguenti: «e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m).»
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11 e 6.
53. 60.
(ex50.78). Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti.


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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per il potenziamento della rete dei centri di permanenza e assistenza temporanea di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e dei centri di accoglienza di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, sono stanziati 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
53. 62. (ex 50. 1). Jervolino Russo, Maselli, Massa, Palma, Lucidi, Sabattini.

Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Conseguentemente:
sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:

14. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), confluiscono nel fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.
15. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.
15-bis. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di lire 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:
e per l'erogazione del Fondo sociale.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 3.
(ex 50. 85) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13.
*53. 63. (ex 50. 90). Alessandro Rubino, Possa, Conte.


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Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.
*53. 64. (ex 50. 115). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sopprimere il comma 10.
53. 65. (ex 50.103).Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: 3.350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 3450 miliardi per l'anno 2002 e 3000 miliardi per l'anno 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.
53. 66.
(ex 50. 119).Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi con le seguenti: 1.500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi.
Seguono compensazione del Grupppo Misto-Rifondazione Comunista.
53. 67.
(ex 50. 23).Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: 700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1000 miliardi per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
53. 68.
(ex 50. 52). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti:700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 900 miliardi per l'anno 2002.
Segue compensazione del Gruppo Misto - CCD n. 4.
53. 69.
(ex 50. 120). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: 600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 12 e 6.
53. 70.
(ex 50. 51). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: 600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
53. 71.
(ex 50. 54). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
53. 72.
(ex 50. 50). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
53. 73.
(ex 50. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.


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Sopprimere il comma 11.
53. 75. (ex 50. 104). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Una quota parte del Fondo di cui al comma 10 è destinata dalle regioni al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani che garantiscono un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti sul territorio. Le regioni destinando un'ulteriore quota al cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni con propri provvedimenti definiscono i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma nonché per la verifica delle attività svolte. Entro il 1o marzo di ciascun anno le regioni trasmettono al Ministro per le politiche sociali una relazione sull'attuazione dei servizi di cui al presente comma nonché sui risultati conseguiti. Entro il 1o giugno di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale presenta al parlamento una relazione contenente i dati trasferiti dalle regioni.
53. 76. (ex 50. 59). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 11, sopprimere il primo periodo.
53. 77. (ex 50. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
53. 78.
(ex 50. 25). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi annue, con le seguenti: 20 miliardi annue.
53. 79. (ex 50. 122). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
53. 80. (ex 50. 57). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi, con le seguenti: di lire 40 miliardi.
53. 81. (ex 50. 123). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti: 30 settembre 2001.
53. 82. (ex 50. 124). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
53. 83. (ex 50. 29). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.


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Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore con le seguenti: telefonica, telematica o tramite sportello sulle attività e sulla rete dei servizi presenti sul territorio in favore dei minori, delle fasce deboli della popolazione e.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
53. 84.
(ex 50. 24).Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.
53. 85. (ex 50. 58).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: Il Ministro per la solidarietà sociale aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.
53. 86. (ex 50. 8.) Cuccu, Divella, Massidda.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I cittadini ultrasessantenni, intestatari di utenza telefonica fissa, sono esentati dal pagamento del traffico effettuato su cinque numeri telefonici da loro indicati alle società telefoniche, con oneri a carico dello Stato.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
53. 87.
(50. 70. ) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I cittadini ultrasessantenni, intestatari di utenza telefonica fissa, sono esentati dal pagamento del traffico effettuato su cinque numeri telefonici da loro indicati alle società telefoniche, con rivalsa per queste ultime sullo Stato.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.
53. 88.
(50. 71) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:
Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.
11-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:
Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11-quater. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:
Art. 1. - 1 L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è rivedibile senza limiti di tempo in favore dei familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data citata dalla legge n. 791 del 1980.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
53. 120.
(ex 50. 75).Michielon, Borghezio, Giancarlo Giorgetti.


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Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui, è destinata, in via sperimentale per il triennio e a decorrere dal 2001, al finanziamento di appostiti progetti - obiettivi predisposti dalle Regioni, al fine di promuovere e sostenere il mantenimento ed il reinserimento delle persone portatrici di handicap o in stato di bisogno sanitario e/o sociale e non autosufficiente nel proprio nucleo familiare o l'inserimento in altra famiglia, mediante l'assegnazione a tali famiglie di un contributo economico, in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60.000 giornaliere per singolo utente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione del contributo di cui al periodo precedente. Il medesimo decreto definisce la composizione dell'equipe socio-sanitarie nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse dovranno attenersi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.
53. 89.
(ex 50. 125). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Una quota, del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui, è destinata a decorrere dal 1o gennaio 2001, al finanziamento di appositi progetti - obiettivi predisposti dalle Regioni, in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire 80 milioni annue, per la copertura, fino ad un massimo di lire 2 milioni per ogni figlio, delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.
53. 90.
(ex 50. 126).Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui, è destinata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, alle Regioni che provvedano a sviluppare progetti - obiettivo finalizzati a favorire l'acquisizione in proprietà di un alloggio, aventi caratteristiche di edilizia popolare, a favore delle giovani famiglie o di coloro che intendano contrarre matrimonio. Le regioni con apposite leggi, disciplinano le modalità per la concessione alle giovani famiglie avente i requisiti di edilizia abitativa pubblica, ad eccezione del requisito del reddito che ai fini della presente legge è aumentato del 100 per cento, di un contributo pari al 40 per cento dell'importo risultante da un accantonamento di quote di risparmio mensili effettuato dalle stesse presso Istituti di credito per un periodo minimo di tre anni ed un massimo di sette. Per giovani famiglie si intendono quelle composte da coniugi aventi un'età non superiore ai 35 anni. In aggiunta a tali provvidenze le Regioni, il cui progetto - obiettivo è stato accolto, possono concedere contributi annuali costanti per l'abbattimento del tasso di interesse, pagato agli istituti di credito convenzionati con la Regione, per l'accensione di un mutuo pari alla differenza tra il valore di acquisto e le quote accantonate, maggiormente degli interessi e del contributo concesso. Il contributo di cui al presente comma è pari al 70 per cento del tasso di riferimento stabilito per i mutui edilizi. Il fondo viene ripartito dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto tra


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le Regioni il cui progetto - obiettivo sia stato approvato.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.
53. 91.
(ex 50. 127).Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Sopprimere il comma 12.
53. 92. (ex 50.105).Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Rifondazione Comunista.
53. 93.
(ex 50. 26).Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: mediante l'assunzione di LSU e LPU già operanti nel territorio interessato.
53. 94. (ex 50. 138).Malavenda.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.
53. 95. (ex 50. 61).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: e della sanità aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.
53. 96. (ex 50. 7).Cuccu, Guidi, Massidda.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: con propri decreti con le seguenti: con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
53. 97. (ex 50. 60).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 13.
*53. 98. (ex *50. 62).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 13.
*53. 99. (ex *50. 107).Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 13.
*53. 100. (ex *50. 137).Malavenda.

Al comma 13, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.
53. 101. (ex 50. 63).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
53. 102. (ex 50. 64).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, capoverso gas metano per combustione per usi civili, lettere a), b) e c), della presente legge si estendono per le stesse finalità alle associazioni senza scopo di lucro che gestiscono le comunità di recupero dei tossicodipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, alla voce Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 100.000;
2002: - 75.000;
2003: - 50.000.
53. 103 (ex 50. 27).Burani Procaccini.


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Sostituire i commi 14 e 15 con il seguente:
14. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.
*53. 4. (ex 50. 116). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sostituire i commi 14 e 15 con il seguente:
14. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.
*53. 123. (ex 50. 88)Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Al comma 15, sopprimere le parole: lettere a), d), f), g), l), m), r)
53. 104. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: lettere a) aggiungere la seguente: b).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 105.
Cè, Dalla Rosa.


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Al comma 15, dopo le parole: lettere a) aggiungere la seguente: c).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 106.
Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d) aggiungere la seguente: e).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 107.
Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d), f), g) aggiungere la seguente: h).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 108.
Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d), f), g) aggiungere la seguente: i).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 109.
Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, sostituire le parole: l), m) con le seguenti: h), l), m), n), p).
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
53. 110.
Possa, Conte.

Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: n).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 111.
Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: o).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 112.
Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: p).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 113.
Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: q).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 114.
Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo la parola: sono aggiungere le seguenti: incrementate di lire 100 miliardi per l'anno 2001 e.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
53. 115.
Possa, Conte.

Al comma 16, lettere a) e b), dopo le parole: e della criminalità organizzata aggiungere le seguenti: tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302.
53. 116. Dalla Chiesa, Monaco, Borrometi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17. I trattamenti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano al personale delle forze armate e delle forze di polizia ferito in occasione di azioni criminose nonché ai superstiti dello stesso personale deceduto nelle medesime circostanze.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 5.500;
2002: - 11.500;
2003: - 11.500.
53. 117. Frattini.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e a quelli con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, con eventuale correzione a norma della legge n. 382 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene equiparata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, alla pensione minima erogata dall'INPS, prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Per le pensioni di cecità civile resta fermo il metodo di adeguamento automatico previsto dalle vigenti leggi e alle stesse non vengono applicate le limitazioni previste per l'integrazione al minimo delle pensioni INPS.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
53. 127.
(ex 50. 108) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, a norma dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, a decorrere dal 1o gennaio 2001 viene elevata a lire 200 mila mensili e a decorrere dal 1gennaio 2002 viene equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione concessa ai sordi prelinguali a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
53. 128.
(ex 50. 109)Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17. All'articolo 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: «o dagli stessi soggetti che la controllano» sono aggiunte le seguenti: «non devono considerarsi imprese collegate o controllate tra loro le cooperative che nei rispettivi statuti contengano larinuncia allo scopo di lucro o il divieto alla distribuzione di dividendi o riserve».
Segue compensazione del Gruppo UDEUR
53. 129.
(ex 50. 110)Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17. Al primo periodo del comma 8, alinea, dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «ovvero» a «286» sono abrogate.
53. 130. (ex 50. 30).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17. Le disposizioni in materia di politiche sociali contenute nel presente articolo sono prevalentemente realizzate mediante l'assunzione, nei relativi ambiti istituzionali territoriali e nazionali, di personale LSU ed LPU già operante presso gli enti pubblici e la pubblica amministrazione.
53. 74. (ex 50. 135). Malavenda.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per l'erogazione del fondo sociale.
53. 118. (ex 50. 114). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

1. L'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dai seguenti:
«3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13


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agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, tenuto conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della presente legge.
3-bis. I benefici di cui alla presente legge, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: agli orfani, ovvero ai fratelli e alle sorelle, o, infine, agli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.»

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
2001: - 2.000.
53. 01. (ex 50. 02).Sabattini, Jervolino Russo, Boato, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1961».

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 1.000;
2002: - 600;
2003: - 600.
53. 02. (ex 50. 03). Boato, Sabattini, Jervolino Russo, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Il Ministero dell'interno e le altre amministrazioni interessate sono autorizzati ad assicurare, nell'ambito e nei limiti delle rispettive dotazioni di bilancio, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, la parità di trattamento rispetto ai destinatari della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001.»

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
53. 03. (ex 50. 04) Sabattini, Orlando, Boato, Jervolino Russo, Scoca, Palma, Crema, Moroni.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «banda della Uno bianca» non sono ripetibili.
2. Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche costituire parti civili o comunque


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danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al gruppo criminale di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 1.500;
2002: - 2.500;
2003: - 2.500.
53. 04. (ex 50. 05) Jervolino Russo, Sabattini, Palma, Boato, Scoca, Orlando, Crema, Moroni.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - 1. A partire dal 1o gennaio 2001, ad ogni cittadino italiano residente nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, che abbia compiuto il 65o anno di età e che abbia un reddito complessivo non superiore a 30 milioni annui, è versata, in rate bimestrali posticipate, dal Ministero del tesoro, una speciale indennità di vecchiaia pari a 15 milioni annui. Tale indennità è ridotta del 5 per cento per ogni milione intero di reddito superiore ai 10 milioni annui.
2. L'indennità di cui al comma 1 è esente da qualsiasi imposta.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2001, gli assegni sociali, le pensioni sociali, le integrazioni al minimo, le pensioni di invalidità ed ogni altro assegno di sostentamento o beneficio non contributivo comunque denominato, corrisposti secondo la normativa vigente dallo Stato o da Enti pubblici centrali o territoriali o da Enti a struttura privatistica al cui funzionamento comunque partecipino con contributi di qualsiasi natura lo stato o Enti pubblici centrali o territoriali di qualsiasi genere e tipo, cessano di essere erogati allorquando il beneficiario abbia compiuto il 65o anno di età.
4. Per usufruire dell'indennità di cui al comma 1, gli aventi diritto devono inviare al Ministero del tesoro, entro il 30 giugno di ogni anno solare precedente a quello del compimento del 65o anno di età, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda su formulario predisposto dallo stesso Ministero del tesoro entro il 1o aprile 2001 e disponibile predisposto dallo stesso Ministero del tesoro entro il 1o aprile 2001 e disponibile gratuitamente al pubblico dal 30 aprile 2001. La domanda deve contenere altresì una dichiarazione autocertificata dall'interessato ai sensi della legge n. 127 del 1997, nella quale il richiedente attesta di non possedere altri redditi esenti ai fini Irpef o sottoposti a tassazione alla fonte a titolo definitivo o comunque non soggetti a dichiarazione Irpef o, in caso contrario, ne certifica l'ammontare per l'anno solare precedente a quello della domanda.
5. L'indennità spettante per l'anno 2001, per intero ovvero a decorrere dal 1o giorno del mese successivo a quello del compimento del 65o anno di età, è calcolata con il meccanismo di cui al comma 1, intendendo per reddito complessivo la somma dell'imponibile Irpef dell'anno 1999 di cui alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2001, più i redditi compresi in tale dichiarazione ma autocertificati nella domanda per l'ottenimento dell'indennità di cui al comma 4 e relativi sempre all'anno 1999, e così di seguito per ogni anno successivo.
6. Il Governo è impegnato a presentare alle Camere entro il 30 aprile 2001 un disegno di legge per l'armonizzazione delle norme di assistenza sociale rimaste in vigore per i cittadini di età inferiore ai 65 anni con le disposizioni di cui al presente articolo.
7. Con decorrenza 1o gennaio 2001, il Governo si impegna a portare ad almeno 200 mila all'anno le pratiche di revisione delle pensioni di invalidità ed assegni di accompagnamento per i cittadini di età inferiore ai 65 anni, secondo i criteri di cui alla legge n. 662 del 1996. A tal fine è autorizzato un incremento di spesa di lire 200 miliardi annui per tutto il periodo necessario all'esaurimento delle verifiche.


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Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.
53. 05.
(ex 50.06). Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - (Estensione dell'indennità di disoccupazione ordinaria). - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a seguito dei decreti legislativi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al quaranta per cento dal 1o gennaio 2001 per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
2. All'onere derivante dal comma 1, quanto a lire 400 miliardi per l'anno 2001, 400 miliardi per il 2002 e 400 miliardi per il 2003 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approvare le seguenti variazioni:
2001: - 600.000
2002: - 600.000
2003: - 600.000
53. 014. (già 50. 012.) (ex 49. 018) Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - (Agevolazione a tutela della famiglia). - 1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento della prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostengono economico dei nuclei familiari.
2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.
3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari all'intera somma dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:
a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;
b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 per ciascun figlio di età inferiore a 14 anni;
c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo;
d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annui per ciascun figlio minorenne;
e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 per ciascun figlio minorenne;
f) la spesa per vacanze-studio per ciascun figlio di età compresa fra i 14 e i 18 anni fino ad un limite massimo di 2.000.000 annui per ciascun figlio. A tal


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fine non sono computabili le spese per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;
g) la spesa per la retribuzione di una baby-sitter per i bambini sino all'accesso della scuola dell'obbligo, che non frequentino alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata, per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui per ciascun bambino. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per l'esaurimento dei posti disponibili;
h) le spese per la retribuzione di n assistente domiciliare personale per gli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annui. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico.

4. Al fine di usufruire delle detrazioni del reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi idonea documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le detrazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.
7. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
8. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 06.
(ex 50. 07). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - (Agevolazioni a tutela della famiglia). - 1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento delle prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostegno economico dei nuclei familiari.
2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.
3. È concessa un detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:
a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;
b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;
c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se


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indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, statali e non statali;
d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore al lire 1.500.000 annui per ciascun figlio;
e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 3.000.000 annui;
f) la spesa per vacanze estive o invernali per un importo non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;
g) per i figli di età compresa tra i quindici e i diciotto anni l'importo viene aumentato a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio a scopo di vacanza-studio. A tal fine non sono computabili le spese per vancanza studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione Europea;
h) la spesa per la retribuzione di una baby-sitter per i bambini sino al compimento del sesto anno di età che non frequentano alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui;
i) le spese per la retribuzione di un assistente personale per i minori riconosciuti invalidi civili, ciechi civili o sordomuti ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annue. Tale detrazione non è applicabile qualora i costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico.

4. Al fine di usufruire delle detrazioni dal reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi idonea documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le detrazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.
7. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato cono decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 917, e successive modificazioni.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
53. 07.
(ex 50. 08).Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - (Diritto del minore alla propria famiglia). - 1. Allo scopo di garantire ai minori il diritto di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia, gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, dispongono interventi di sostegno e di aiuto, consistenti in misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è incrementato di lire 400 miliardi per


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l'anno 2002, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede utilizzando il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione.

Conseguentemente all'articolo 68 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze Umts), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari al 6 per cento.
53. 08(ex 50. 010). Testa.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - (Finanziamento di interventi per la prevenzione della pedofilia e dell'abuso familiare sui minori). - 1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, entro il 30 giugno 2001, il servizio materno infantile istituisce una unità di prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, con il compito di assistere le vittime e le loro famiglie, offrire un servizio di ascolto, pubblico e gratuito, nonché di avviare progetti di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici offerti direttamente ai minori.
2. Presso le scuole di ogni ordine e grado, con provvedimento adottato dal capo d'Istituto, su proposta del collegio dei docenti e conforme delibera del consiglio d'Istituto, è nominato un Garante dei diritti dei minori, con il compito di attivare un'efficace strategia di prevenzione, vigilanza ed intervento in materia di disagio minorile, con particolare riferimento alla lotta alla pedofilia ed all'abuso familiare sui minori.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei presente articolo valutati, quanto al comma 1, in lire 600 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, e quanto al comma 2, in lire 264 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede utilizzando il 4,5 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione.

Conseguentemente, all'articolo 68 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari al 5,5 per cento.
53. 09. (ex 50. 011.) Testa.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - (Alienazione, per uso residenziale, d'immobili di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali). - 1. Ai fini d'un efficace intervento a favore della cittadinanza per il riconoscimento dei suoi diritti in materia di edilizia abitativa, nonché ai fini d'un effettivo incremento dell'occupazione lavorativa nel settore edilizio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali avviano le procedure occorrenti per l'alienazione, ad uso residenziale, di una quota non inferiore al cinquanta per cento degli appartamenti di loro proprietà.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 gli appartamenti sono alienati con la formula del riscatto, onde gli acquirenti corrispondono all'ente alienante:
a) contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita, un anticipo minimo corrispondente al dieci per cento del valore dell'immobile;
b) successivamente, un canone mensile di locazione fino alla totale copertura degli importi stabiliti ai sensi del comma 4.

3. L'applicazione della formula, di cui al comma 2, è destinata a:
a) cittadini italiani che abbiano tra loro, con effetti civili nell'ordinamento italiano, un rapporto di coniugio;


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b) categorie protette di cittadini italiani, individuate ai sensi del vigente ordinamento;
c) giovani cittadini italiani che abbiano validamente contratto matrimonio, con effetti civili nell'ordinamento italiano e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni a capitale misto, privato e pubblico, con imprese edili private per la costruzione, sull'intero territorio nazionale, di almeno cinquemila alloggi da realizzare nel termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il soddisfacimento dei predetti scopi sono individuati terreni demaniali non soggetti a vincoli specifici. Gli alloggi sono edificati con riferimento a tre diverse tipologie ed alle caratteristiche costruttive previste per gli edifici di categoria catastale «A/3»; la superficie effettivamente calpestabile varia, per ognuno di tali appartamenti, da una misura minima di 70 metri quadrati ad una misura massima di 120 metri quadrati.
5. I soggetti privati, che abbiano stipulato convenzioni di cui al comma 4, percepiscono il 70 per cento delle somme corrispondenti ai canoni mensili di locazione, fino al recupero completo degli importi relativi agli investimenti effettuati ed ai prezzi di vendita stabiliti nelle predette convenzioni.
6. Gli appartamenti di cui al comma 4 sono assegnati secondo una graduatoria, nella redazione della quale è data prevalenza all'ordine cronologico della presentazione delle domande. Alle graduatorie è data pubblicità costante attraverso un sito «Internet».
7. Il dieci per cento degli alloggi disponibili nel territorio provinciale è riservato a casi di particolare urgenza, l'effettiva sussistenza della quale è accertata da apposite commissioni conformemente ad un punteggio stabilito dal regolamento di cui al comma 11.
8. Il prezzo di vendita degli appartamenti è determinato dall'importo corrispondente agli oneri effettivamente e complessivamente sostenuti per la costruzione o l'acquisto a titolo derivativo nonché per la manutenzione straordinaria, aumentato del 30 per cento. La valutazione delle unità abitative tiene comunque conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare inerente alle località interessate dalle iniziative di cui alla presente legge ed in nessun caso fa determinare importi superiori ai dati riguardanti quest'andamento.
9. Il locatario dell'unità abitativa, qualora non abbia corrisposto il canone di propria competenza per un massimo di dodici mensilità accumulate in maniera anche non continuativa, per adempiere utilmente ai propri obblighi può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) una rateizzazione programmata delle pregresse somme arretrate, con l'aggiunta dei relativi interessi individuati nella misura legale e la contestuale ripresa regolare del pagamento mensile del canone locativo;
b) la possibilità di non colmare immediatamente il debito accumulato, che è recuperato attraverso il prolungamento dei tempi di riscatto e l'onere aggiuntivo dei relativi interessi maturati negli anni.

10. Il locatario responsabile d'una morosità superiore a dodici mensilità, anche non continuative, all'immediato verificarsi di tale condizione perde il diritto al riscatto; con procedura d'urgenza l'ente locatore potrà chiedere al giudice ordinario competente per territorio un'ordinanza per la convalida dello sfratto, ai sensi del vigente ordinamento. Il locatario sfrattato recupererà il trenta per cento della somma complessivamente versata per adempimento degli obblighi contrattuali, qualora abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione per un periodo superiore a sessanta mesi continuativi. Eventuali situazioni che si rivelino eccezionali verranno esaminate da un'apposita commissione,


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composta da trenta membri designati in rappresentanza paritetica di tutte le categorie del settore con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato un regolamento d'attuazione dei suoi princìpi e criteri direttivi.
53. 010. (ex 50. 015).Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - 1. Sono stanziati 30 miliardi per l'istituzione di osservatori regionali atti a monitorizzare, le qualità di vita, programmi di prevenzione, assistenza e recupero di bambini che hanno subito qualunque forma di abuso. Tali osservatori sono collegati in rete tra loro e con l'Osservatorio Nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
53. 011.
(ex 50. 017.)Guidi.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - 1. Una somma non superiore a 10 miliardi di lire è destinata alle prefetture per finanziamento delle attività di contrasto della pedofilia svolte dai comitati provinciali per la pubblica amministrazione al fine di monitorare il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento sui minori, realizzare banche dati locali, programmare e realizzare azioni comuni di prevenzione e di intervento, anche mediante convenzioni con enti e/o organismi senza scopo di lucro, operanti a livello nazionale da almeno 5 anni ed aventi comprovata esperienza in materia di lotta all'abuso e al maltrattamento di minori. Il ministro dell'interno con propri decreti, definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
53. 024. (già 53. 124.)
(ex 50.9)Frattini.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con reddito familiare fino a 30 milioni di lire è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalla disposizione citata, un ulteriore contributo di lire 1 milione per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dopo il 1o gennaio 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stimato in lire 75 miliardi di lire, si provvede mediante l'aumento di lire 50 dell'imposta sui tabacchi, ovvero in alternativa mediante i fondi rinvenuti dal bilancio di assestamento (maggiori entrate di lire 650 miliardi sul bonus fiscale e parzialmente utilizzate per provvedere per i pensionati il cui trattamento pensionistico sia inferiore al trattamento minimo Inps - incapienti.
53. 012. (ex 50. 018.)Pasetto, Manzione, Treu, Scantamburlo, Casinelli, Testa, Casilli, Repetto.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. - Gli Istituti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono estesi anche al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco deceduto o rimasto infortunato in seguito ad atti di criminalità.

Di conseguenza all'articolo 80 Tabella A, alla voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 3.000;
2002: - 3.000;
2003: - 3.000.
53. 025. (ex 50 134).Palma, Jervolino, Massa, Boato, Crema, Moroni, Scoca, Sabattini, Orlando, Nardini, Lucidi.


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COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI GRUPPO COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 2


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 3


Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).
Compensazione del Gruppo Comunista n. 4


Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 5


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 6


Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 7


Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento».
Compensazione del Gruppo Comunista n. 8


Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento».
Compensazione del Gruppo Comunista n. 9


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Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 10


Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 11


Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 12


Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 13


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 14


Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 15


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 16


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
Compensazione del Gruppo Comunista n. 17

COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: 800.000;


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2002: 1.500.000;
2003: 1.500.000.
voce: Ministero delle finanze:
2001: -;
2002: 200.000;
2003: 150.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2001: 200.000;
2002: 200.000;
2003: 200.000.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-CDU

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2


Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3


Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D,voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello


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Stato - settore 11 - (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.500.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate - (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):
2001: - 250.000;
2002: - 250.000;
2003: - 250.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-CCD

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1


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Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 500.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 2.000.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:
2001: - 500.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 2.000.000.
voce: Ministero delle Finanze:
2001: - 10.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero della Giustizia:
2001: - 10.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero degli Affari Esteri:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero della Pubblica istruzione:
2001: - 100.000;


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2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero dell'Interno:
2001: - 150.000;
2002: - 150.000;
2003: - 150.000.
voce: Ministero dei Trasporti e della navigazione:
2001: - 50.000;
2002: - 500.000;
2003: - 50.000.
voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
voce: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero del Commercio con l'estero:
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.
voce: Ministero della Sanità:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
voce: Ministero dei Beni e Attività culturali:
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.
voce: Ministero dell'Ambiente:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
voce: Ministero dei Lavori Pubblici:
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero della Comunicazioni:
2001: - 100.000;
2002: - 200.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
2001: - 100.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero dell'Industria:
2001: - 10.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero dell'Ambiente:
2001: - 50.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9


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Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, «Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp.8211, 8212, 8213, 8214, 8215)», apportare le seguenti variazioni:
2001: - 900.000;
2002: - 900.000;
2003: - 900.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.

A decorrere dal 1o gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16


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All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

COMPENSAZIONI
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997».
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2000 con le parole: 1o gennaio 1999.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10


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Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19

COMPENSAZIONI GRUPPO
MISTO- SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, per gli anni 2001 e 2002 viene corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 1


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Coseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:
2001: - 300;
2002: - 300;
2003: - 300.
voce: Ministero degli affari esteri:
2001: - 200;
2002: - 200;
2003: - 200.
voce: Ministero della pubblica istruzione:
2001: - 100;
2002: - 100;
2003: - 100.
voce: Ministero della difesa:
2001: - 100;
2002: - 100;
2003: - 100.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2001: - 100;
2002: - 100;
2003: - 100.
Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 2

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7.5.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo pia basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica Sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2


Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal


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rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5


Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7


Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:
29. A decorrere dal 1o gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8


Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, aumentere la tassa sui superalcolici del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9


Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10


Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:
2001: - 711.000;
2002: - 693.000;
2003: - 693.000.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12


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Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: - 2.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.000.000.
voce: Ministero delle finanze:
2000: - 2.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.000.000.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13

COMPENSAZIONI
GRUPPO I DEMOCRATICI

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione del gruppo I Democratici n. 1

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione del gruppo I Democratici n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce
: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.
Compensazione del gruppo I Democratici n. 3

COMPENSAZIONI
GRUPPO UDEUR

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione del gruppo UDEUR

COMPENSAZIONI
GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: - 1.000.000;


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2002: - 1.600.000;
2003: - 1.600.000.
voce: Ministero della giustizia:
2001: - 100.000;
2002: - 250.000;
2003: - 250.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2001: - 350.000;
2002: - 400.000;
2003: - 400.000.
voce: Ministero della pubblica istruzione:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
voce: Ministero dell'ambiente:
2000: - 100.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.
voce: Ministero della difesa:
2001: - 300.000;
2002: - 400.000;
2003: - 400.000.
voce: Ministero dell'interno:
2001: - 550.000;
2002: - 550.000;
2003: - 550.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2001: - 350.000;
2002: - 350.000;
2003: - 350.000.
voce: Totale tabella A:
2001: - 1.500.000;
2002: - 2.900.000;
2003: - 3.850.000.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 750.000.
voce: Ministero della giustizia:
2001: - 100.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
voce: Ministero delle comunicazioni:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2001: - 70.000;
2002: - 70.000;
2003: - 20.000.
voce: Ministero dell'ambiente:
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Totale tabella B:
2001: - 735.000;


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2002: - 695.000;
2003: - 990.000.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);
al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;
c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative alla business class.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge


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n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):
2001: - 3.000.000;
2002: - 4.000.000;
2003: - 4.000.000.
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640):
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
Totale:
2001: - 3.100.000;
2002: - 4.100.000;
2003: - 4.100.000.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: «(Disposizioni in materia di indennità e di compensi)».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10

Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11

Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12


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COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-VERDI

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1


All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2


All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3


All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4


All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5


All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6


All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: «fino a lire 1.800.000» sono seguite dalle seguenti: «per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze».
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7