...
1. A decorrere dal 1o luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante sia in caso di invalidità non superiore al 74 per cento che in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante aggiungere le seguenti: sia in caso di invalidità che.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante aggiungere leseguenti: sia in caso di invalidità non superiore al 74 per cento che.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cumulo non opera, altresì, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad infortunio o malattia professionale, con conseguente invalidità superiore al 74 per cento.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è considerato ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma».
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con l'eccezione dell'articolo 52-bis, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.
(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS).
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante sia in caso di invalidità che in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
52. 4. (già 50. 27.) (ex 49. 92). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
52. 5. (già 50. 28.) (ex 49. 93). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'Inail spettante sia in caso di invalidità non superiore al 74 per cento che in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera p) della legge n. 144 del 1999. Il divieto di cumulo non opera, altresì, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad infortunio o malattia professionale, con conseguente invalidità superiore al 74 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
52. 6. (già 50. 29.) (ex 49. 94). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
52. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
52. 2. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
52. 3. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.
5. Al comma 8 dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, aggiungere il seguente periodo:
«Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali
0. 52. 01. 1. Governo.
«Art. 52-bis. - (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici). - 1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26; comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000.
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento all'anno 1999, sono trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), che provvede al successivo versamento ai fondi, con le modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto, che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota di trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.
4. All'onere per l'anno 2000, pari a lire 100 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli anni successivi al 2003, alla valutazione del predetto onere, ivi ricomprendendo quello di cui all'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
52. 01. (nuova formulazione) . Il Governo.