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1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo.
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
comma 6-bis, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole «Le predette pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di colo dalla cui attività dipendente derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma primo relativo al corrispondente anno.
Sostituirlo con il seguente:
Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Conseguentemente: alla Tab. A, voce Ministero del Tesoro apportare le seguenti variazioni:
Sostituirlo con il seguente:
Al comma 1, sopprimere le parole: con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo nella misura del 70 per cento con le seguenti: sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 90 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 90 per cento.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 75 per cento.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è interamente cumulabile con redditi derivanti da attività prestate presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
n. 335 è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario». La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogata«.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001:- 400.000;
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro).
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1o gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro).
Art. 51. - 1. I redditi di lavoro autonomo e subordinato sono cumulabili con qualsiasi trattamento pensionistico.
2. L'onere relativo al comma 1 è valutato in lire 3700 miliardi per il 2001, in lire 4000 miliardi per il 2002 ed in lire 4400 miliardi per il 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
51. 19. (già 49. 01.) (ex 48. 01 e 48. 010) Armani, Bono. Fiori, Proietti, Alemanno, Trincali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.
Art. 51. - 1. I redditi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
51. 16. (già 50. 72.) (ex 49. 62). Pace, Antonio Pepe, Fino.
Art. 51. - 1. Sono abrogati l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni; l'articolo 1, commi 180 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti il divieto di cumulo tra
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
51. 15. (già 50. 54.) (ex 49. 63). Colucci, Antonio Pepe.
Art. 51. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, qualsiasi trattamento pensionistico è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e sono conseguentemente abrogate le relative norme recate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 34, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e da ogni altra disposizione legislativa in materia.
2. In caso di riassunzione in servizio di lavoratori in quiescenza di anzianità è consentita la ricongiunzione contributiva del nuovo periodo lavorativo senza alcuna restituzione degli emolumenti previdenziali percepiti, salvaguardando, comunque, in caso di riforma in pejus, sia l'originario trattamento previdenziale e sia la possibilità di ritornare in quiescenza in qualsiasi momento.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
51. 29. (già 50. 33.) (ex 49. 99). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi.
Art. 51. - 1. Dal 1o gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono interamente cumulabili con i redditi derivanti dal lavoro dipendente.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
51. 18. (già 50. 74.) (ex 49. 74). Prestigiacomo.
Art. 51. - 1. Dal 1o gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
51. 17. (già 50. 73.) (ex 49. 70). Prestigiacomo.
Art. 51. - 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: «e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.» sono soppresse. Al successivo comma 6-bis, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole «Le predette pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
51. 21. (già 50. 55.) (ex 49. 47 e 49. 55). Pezzoli, Marras, Bono, Mazzocchi.
Art. 51. - 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: «e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.» sono soppresse. Al successivo
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
51. 23. (già 50. 57.) (ex 49. 75). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.
Art. 51. - 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: «e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.» sono soppresse. Al successivo comma 6-bis, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole «Le predette pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
51. 24. (già 50. 58.) (ex 49. 83). Stefani, Martinelli, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.
Art. 51. - 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: «e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro» sono soppresse. Al successivo comma 6-bis, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole: «Le predette pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
51. 25. (già 50. 59.) (ex 49. 84).Giancarlo Giorgetti.
Art. 51. - 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, commi da 1 a 6-bis, è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 1993 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza
3. Nel cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448 e le dichiarazioni ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, provvedono alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro di cui al comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datori di lavoro ai sensi del comma 3.
5. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza nella misura per essi prevista dal comma primo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.
51. 20. (già 50. 44.) (ex 49. 135).Giovanardi, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
Art. 51. - (Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro). - 1. Le pensioni di anzianità e vecchiaia, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo.
2. I datori di lavoro che assumono pensionati di anzianità e vecchiaia devono versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e zona tariffaria. Il pensionato di anzianità o vecchiaia che continua la propria attività di lavoro autonomo deve versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento delle contribuzioni. Quest'ultimo contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste per zona tariffaria.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
51. 11. (ex 49. 0. 24).Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta
Art. 51. - (Norme in materia di cumulo tra reddito di lavoro e di pensione). - 1. I redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo, parasubordinato, dipendente.
2. La cumulabilità dei redditi di cui al comma 1 con i redditi da lavoro dipendente è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'instaurarsi di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.
3. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono sottoposti al regime fiscale ordinario.
4. Sul reddito derivante dall'attività lavorativa di cui all'articolo 1 sono versati contributi sociali ordinari, con le modalità di cui al presente articolo.
5. Per i titolari di pensione che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1 è versato, con finalità di solidarietà generale, al fondo di previdenza presso il quale sono iscritti; il restante 50 per cento concorre incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta.
6. Per i titolari di pensione che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1, è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta.
7. Le regioni, al fine di un più efficace intervento assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti, istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 3; il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli anziani.
8. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, sul reddito da attività lavorativa il 25 per cento della contribuzione versato è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 75 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dei versamenti dei contributi di cui all'articolo 3 e le relative modalità, che devono comunque essere caratterizzate dalla snellezza e dalla rapidità delle procedure.
10. I trasgressori delle disposizioni previste all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento, in un unica soluzione, dell'ammontare pari al totale dei contributi evasi, e sono altresì soggetti alla cancellazione dai relativi elenchi previdenziali ed assistenziali per un periodo di un anno».
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
51. 12. (ex 49. 010).Piva.
Art. 51. - (Norme in materia di cumulo tra reddito di lavoro e pensione). - 1. I redditi derivanti da pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e parasubordinato.
2. Tale disposizione riguarda tutti coloro che sono entrati in quiescenza alla data del 31 dicembre 2000.
3. Sono pertanto decadute tutte le precedenti norme che vietano o limitano il cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo e parasubordinato.
4. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono sottoposti al regime fiscale e contributivo ordinario; in particolare - per quanto attiene al regime contributivo - il 50 per cento dello stesso è versato con finalità di solidarietà generale - al fondo di previdenza presso il quale i lavoratori interessati sono iscritti; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile in una sola volta.
2001: - 450;
2002: - 350;
2003: - 250.
51. 13. (ex 49. 0. 3). Piva, Gazzara, Taborelli, Gagliardi.
Art. 51. - (Modifica norme in materia di consulenza e di cumulo dei redditi da pensione e da lavoro). - 1. Nell'oggetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogata l'espressione «ed autonomo».
2. Al comma 1, dell'articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogata la seguente espressione: «ed autonomo».
3. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è così sostituito: «4. Gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro di cui al comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3».
4. È abrogato il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo aggiunto dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Nel comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato il seguente periodo: «e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1».
6. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.
7. Il comma 8-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo aggiunto dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
8. È abrogato l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
9. Nel comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione: «lavoro di qualsiasi natura» è sostituita con l'espressione «lavoro dipendente».
10. Il comma 14 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.
11. Il comma 8 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.
12. I redditi da lavoro di qualsiasi natura sono totalmente cumulabili con il trattamento previdenziale e sono sottoposti al regime fiscale ordinario.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.
51. 14. (ex 49. 09).Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.
51. 1. Possa.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7.
51. 4. Michielon, Giancarlo Giorgetti.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
51. 2. Possa.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
51. 6. Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Volontè, Cutrufo.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
51. 3. Possa.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
51. 7. Teresio Delfino.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5.
51. 5. Michielon, Giancarlo Giorgetti.
51. 8. Michielon, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
51. 9. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volontè, Grillo.
3. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumano più di una unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito l'intero cumulo del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania da n. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
51. 10. Michielon, Giancarlo Giorgetti.
3. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
2002:- 300.000;
2003:- 200.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
51. 27. (già 50. 60.) (ex 49. 71). Prestigiacomo.