...
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
2. All'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le predette maggiorazioni sociali, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
in riferimento alla quale i lavora
9. A decorrere dal 1o gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza predispositiva in materia di bilanci dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è applicato fino alla fine del comma con le seguenti: è pari all'ultimo coefficiente di svalutazione accertato dall'ISTAT.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: secondo il meccanismo fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura del 100 per cento.
Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, voce. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero dell'agricoltura, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: «agli operatori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «ai pescatori, singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250».
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze. Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
4. In caso di trattamento pensionistico di importo mensile inferiore all'aumento, la pensione integrata al trattamento minimo viene elevata in modo da garantire un trattamento pensionistico complessivo pari al trattamento minimo più l'aumento mensile previsto a decorrere dal 1o gennaio 2001 a tutto il triennio 2001-2003. In caso di possesso di pensioni superiori al trattamento minimo ma inferiori ai limiti di cui sopra, l'aumento è attribuito fino alla concorrenza dei limiti stessi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
invalidi civili, sono aumentati di lire 200.000 nette mensili;
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire 80.000 mensili con le seguenti: lire 160.000 mensili.
Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: lire 100.000 mensili con le seguenti: lire 200.000 mensili.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire 80.000 mensili con le seguenti: lire 160.000 mensili.
Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: lire 100.000 mensili con le seguenti: lire 200.000 mensili.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole lire 20.000 mensili con le seguenti lire 40.000 mensili.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
integrata al trattamento minimo con reddito annuo, assoggettabile ad IRPEF, non superiore a lire 9.100.000 se di età inferiore ai settantacinque anni e con reddito annuo, non assoggettabile ad IRPEF non superiore a lire 9.400.000, se di età pari o superiore ai settantacinque anni, viene corrisposta, entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in unica soluzione, la somma di lire 350.000.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli invalidi di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni; ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni; ai sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente.
legge 21 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, su domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo. L'assegno integrativo è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dall'articolo 1, all'importo in pagamento, non è assorbibile dell'integrazione al minimo, é escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione, all'Inps, della relativa domanda e costituisce condizioni di diritto acquisito fino all'entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
di anzianità delle forme esclusive della medesima, liquidati nel periodo dal 30 settembre 1996 fino alla data di cui all'articolo 2 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dai commi 9 e 10 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se già non applicate in forza di norme derogatorie.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Sopprimere i commi 6 e 7.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo al comma 6, aggiungere il seguente:
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2) rispettano i diritti umani e in particolare bandiscano lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile;
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
percepivano indennità d'impiego operativo vengono incrementate, a decorrere dal 1o gennaio 2000, dei seguenti importi:
8-quater. Le pensioni di reversibilità, che siano originate da pensioni dirette aventi le medesime decorrenze di cui al decimo comma, sono incrementate rispettivamente di lire 270.000 e di lire 210.000 mensili.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
la quota massima dell'80 per cento e si applica ai lavoratori dipendenti che facciano valere una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente alla Tabella C legge 385 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.
Conseguentemente, all'articolo 76, aggiungere il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente all'articolo 76 aggiungere il seguente comma:
Aggiungere in fine il seguente comma:
All'emendamento 50.200, sopprimere il secondo periodo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare la seguente variazione.
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 8 e 9, comma 1, della legge n. 377 del 1958.
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti riduzioni in misura proporzionale di tutte le rubriche:
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.
Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, con le seguenti: di lire 465 miliardi per l'anno 2001, lire 2.405,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.183,6 miliardi per l'anno 2003.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:<1>
in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.
Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4238,6 miliardi per l'anno 2003, con le seguenti: di lire 485 miliardi per l'anno 2001, lire 2425,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4200,6 miliardi per l'anno 2003.
Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili fino alla fine del comma con le seguenti: 200.000 mensili.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, sostituire le parole: 40.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili con le seguenti: 50.000 mensili.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, sostituire le parole: 40.000 mensili con le seguenti: 80.000 mensili.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 2, sopprimere la lettera b).
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di lire 200.000 mensili.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 4, sostituire le parole da: con età pari fino a: sono corrisposti con le seguenti: il beneficio di lire 200.000 mensili è corrisposto.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 200.000 mensili.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 50.000 mensili.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, sopprimere la lettera b).
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 3.123.900.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: 300.000 annue fino a: corrisposte nell'anno con le seguenti: 200.000 mensili.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 300.000 annue con le seguenti: 1.200.000 annue.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 650.000.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: né redditi, fino alla fine del comma.
All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 7, sostituire le parole: 300.000 annue con le seguenti: 200.000 mensili.
All'articolo aggiuntivo 50.015, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
6. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'Inps in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:
7. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le predette condizioni e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo INPS e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo INPS incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma 5, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicate nello stesso comma 6.
(Disposizioni relative al sistema pensionistico).
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;
b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.
5. I contributi versati dal 1o gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 1999, a titolo di «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1o gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1o gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di «Mutualità pensioni» sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di «Mutualità pensioni» afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema
contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
6. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 6 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
8. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale
tori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura».
10. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 9 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.
(Disposizioni relative al sistema pensionistico).
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 2. (ex 49. 41). Armani, Bono, Proietti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista
50. 1. (ex 49. 6). Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 3. (ex 49. 132. e ex 49. 60)Fiori, Tringali, Proietti, Messa, Ozza, Alemanno, Benedetti Valentini.
5-bis. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
2001: - 9.000;
2002: - 9.000;
2003: - 9.000.
50. 5. (Testo così modificato nel corso della seduta)(ex 49. 81). Giancarlo Giorgetti.
(Approvato)
2-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
* 50. 150. (già 0. 9. 03. 4.) Giancarlo Giorgetti, Bono, Armani, Possa, Marras, Pezzoli, Scaltritti.
2-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: «agli operatori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «ai pescatori, singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250».
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
* 50. 151. (già 5. 88.) (ex 5. 2.). Tattarini, Rava, Ferrari.
2-bis. I benefici di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per la parte previdenziale, a tutte le imprese di pesca che esercitano la pesca professionale.
50. 152. (Testo così modificato nel corso della seduta)(già 10. 66.) (ex 8. 70.) Grillo, Teresio Delfino, Tassone.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001, per coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS, l'INPDAP e l'ENPALS.
50. 6. (ex 49. 88). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001, per coloro che, prima della data entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS.
50. 7. (ex 49. 89). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001, per coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato.
50. 8. (ex 49. 86). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001, per coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono state fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.
50. 9. (ex 49. 87). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.
3. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'AGO, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono aumentate di lire 200.000 mensili nel triennio 2001-2003, da corrispondersi con le seguenti decorrenze:
lire 80.000 dal 1o gennaio 2001;
lire 80.000 dal 1o gennaio 2002;
lire 40.000 dal 1o gennaio 2003.
4-bis. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:
«3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata a carico della gestione che eroga la pensione diretta. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo , l'integrazione al trattamento minimo è garan-tita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito».
Seguono compensazioni del Gruppo Comunista n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
50. 10. (ex 49. 25). Diliberto, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2001:
a) il minimo di pensione, la pensione sociale, l'assegno sociale e l'indennità agli
b) i titolari di pensione con il minimo cristallizzato, acquisiscono il diritto all'aumento del minimo in base al reddito percepito nell'anno precedente;
c) resta cristallizzato l'importo quo ante - pari a 1,2 volte l'assegno sociale relativo all'importo 1999 per il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
50. 87. (ex 49. 7). Bertinotti, Bonato, Giordano, De Cesaris.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2001 la misura minima dei trattamenti pensionistici di coloro che ricadono nelle condizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni è fissato in lire 800.000 mensili, al netto di qualsiasi ulteriore imposizione. Detta soglia è elevata a lire 900.000 nel 2002 e a lire 1.000.000 nel 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 11. (ex 49. 131). Alemanno, Proietti, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.
Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8.
50. 12. (ex 49. 108). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 13. (ex *49. 42). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Segue compensazione del Gruppo Misto- CCD n. 8.
50. 14. (ex 49. 109). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
c) L'indennità speciale riservata ai ciechi ventesimisti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, è elevata di lire 50.000 mensili.
Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8.
50. 15. (ex 49. 110). Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
3-bis. Ai percettori di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai titolari di pensione
Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 4, 10 e 17.
50. 121. (già 2. 136.) (ex 2. 178.) Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le misure di cui al precedente comma 3 si estendono anche ai titolari di pensioni di reversibilità.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 16. (ex 49. 130. e ex 49. 61) Fiori, Proietti, Tringali, Messa, Alemanno, Ozza, Benedetti Valentini.
2001: - 1.300.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 750.000.
50. 18. (ex 49. 80). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.
4-bis. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:
«43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità saranno calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge».
4-ter. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 è abrogata.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
50. 19. (ex 49. 95). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli importi aggiuntivi alla misura della maggiorazione sociale di cui al comma 3 sono attribuiti anche ai titolari di pensione di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381.
2001: -300.000;
2002: -300.000;
2003: -300.000
50. 20. (ex 49. 48. seconda versione) Battaglia, Giacco, Caccavari.
4-bis. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 22, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.
4-ter. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1o dicembre 2000, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 4-bis con effetto dal 1o gennaio 2001.
4-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso: «si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti».
Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 2, 7 e 8.
50. 21. (ex 49. 29). Strambi.
4-bis. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, di importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo. Tale assegno integrativo è reversibile, aggiuntivo all'importo in pagamento, non assorbibile dall'integrazione al minimo, escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; esso è inoltre soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal mese successivo alla presentazione, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.
2001: - 400.000;
2002: - 400.000;
2003: - 400.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
50. 22. (vedi 49. 78 e 49. 10). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Vincenzo Bianchi, Aracu, Matranga, Santori.
9-bis. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 100. (già 53. 61.) (ex 50. 102). Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.
4-bis. All'articolo 3, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Sono altresì esonerati dall'assicurazione i coltivatori diretti che, raggiunta l'età pensionabile e liquidata la pensione, continuino a condurre l'azienda agricola ricadente in zona montana».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.
50. 23. (ex 49. 90). Calzavara, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi.
4-bis. Nelle more del riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche nelle forme sostitutive o esclusive della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficiano dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione una tantum, dell'importo annuale percepito, di lire 1.000.000 lorde.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.
50. 24. (ex 49. 111). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
Art. 4-bis. Nelle more del riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche nelle forme sostitutive o esclusive della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficiano dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione una tantum, dell'importo annuale percepito, di lire 500.000 lorde.
Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4.
50. 25. (ex 49. 112). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
4-bis. Nelle more del riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche forme sostitutive o esclusive della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficiano dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione una tantum, dell'importo annuale percepito, di lire 250.000 lorde.
Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4.
50. 26. (ex 49. 113). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
4-bis. Le pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali, con esclusione dei versamenti volontari, liquidate con un importo inferiore al minimo, cristallizzate o integrate al minimo aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dal 1 gennaio 2001, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo in misura di lire 200.000 mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Alle pensioni indicate nel presente comma viene comunque garantito un aumento di lire 50.000 mensili superiore al trattamento minimo.
Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
50. 30. (ex 49. 24). Diliberto, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.
4-bis. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:
e) la maggiorazione attribuita agli ex combattenti a norma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Seguono compensazioni del Gruppo Comunista n. 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
50. 31. (ex 49. 28). Strambi.
5-bis. Al primo periodo del comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole «in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189» sono abrogate.
5-ter. I commi 189, 190 e 216 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 sono abrogati.
5-quater. Ai trattamenti di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, liquidati nel periodo dal 30 settembre 1996 fino alla data di acquisto di efficacia delle norme della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 8 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se già non applicate in forza di norme derogatorie.
5-quinquies. Gli enti previdenziali interessati provvederanno a ricalcolare d'ufficio le differenze economiche, qualora risultassero dovute, fra l'ammontare degli importi computati in base alla presente legge e l'ammontare degli importi già liquidati nel periodo sopra citato dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi sulla base delle abrogate disposizioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
50. 32. (ex 49. 96).Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.
5-bis. Al primo periodo del comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189», sono soppresse.
5-ter. I commi 189, 190 e 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
5-quater. Ai trattamenti di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché ai trattamenti anticipati
5-quinquies. Gli enti previdenziali interessati provvedono a ricalcolare d'ufficio le differenze economiche, eventualmente dovute, fra l'ammontare degli importi computati in base alla presente legge e l'ammontare degli importi già liquidati nel periodo citato al comma 3 ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori sulla base delle disposizioni abrogate con la presente legge.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
50. 61. (ex 49. 33). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.
5-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Cumulo dei periodi di contribuzione). - 1. I lavoratori che siano o siano stati iscritti ad una o più casse di previdenza libero-professionale o al fondo pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero ad uno dei fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in alternativa alla facoltà di ricongiunzione, prevista dall'articolo 1 e ove non risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di tali gestioni, possono chiedere il cumulo dei periodi di contribuzione a qualsiasi titolo acquisiti come utili presso altra o altre delle sopracitate gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa. Il cumulo parziale delle posizioni contributive non è ammesso. Il cumulo deve essere richiesto nella gestione pensionistica di più recente iscrizione; la facoltà di richiedere il cumulo può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato. I requisiti amministrativi per il conseguimento del diritto a pensione sono, in ogni caso, quelli previsti dalla disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità è quello previsto dalla normativa vigente nella gestione di più recente iscrizione. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle singole quote calcolate sulle anzianità maturate nelle singole gestioni e secondo le norme vigenti nelle gestioni stesse alla data di decorrenza della pensione. La gestione di più recente iscrizione è tenuta ad erogare il trattamento pensionistico unico, previa comunicazione da parte delle altre gestioni, sui cui grava l'onere delle rispettive quote, dei relativi importi. Sono fatti salvi, in ogni caso, il trattamento minimo e gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni da accordare secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il cui onere deve essere ripartito in proporzione alle quote a carico delle singole gestioni».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 7, 8 e 9.
50. 34. (ex 49. 100). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.
5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente:
«6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestino servizio alle dipendenze di aziende agricole».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.
50. 35. (ex 49. 97). Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti.
5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il seguente:
«6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestano servizio alle dipendenze di titolare di impresa agricola, per la raccolta di specifici prodotti agricoli, la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di tempo».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.
50. 36. (ex 49. 98). Guido Giuseppe Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti, Pezzoli.
5-bis. I periodi di impiego nelle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 468 del 1997 sono utili ai fini dei benefici di cui all'ar-ticolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
50. 37. (ex 49. 101). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Covre, Grugnetti.
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468 del 1997 si applicano anche ai lavoratori utilizzati alle condizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
50. 38. (ex 49. 102). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Covre, Grugnetti.
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizioni.
Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3 e 6.
50. 39. (ex 49. 104).Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.
50. 40. (ex 49. 105). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.
6-bis. Per coloro che sono soggetti al contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora al momento della maturazione dei requisiti pensionistici la rendita non superi lire 250.000 mensili, l'intero ammontare viene erogato in forma di capitale.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
50. 41. (ex 49. 106). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.
6-bis: Dopo il comma 2, articolo 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è introdotto il seguente comma 2-bis:
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al comma 3, articolo 1, della legge 18 febbraio 1983, n. 47.
50. 42. (ex 49. 137). Lucà, Stelluti, Chiusoli, Buglio, Penna, Delbono, Giacco, Ruzzante, Battaglia.
(Approvato)
8-bis. Al fine di incentivare la diffusione dei fondi pensione «etici, socialmente ed ecologicamente responsabili», di seguito denominati Fondi etici, come definiti alla successiva lettera b), viene stabilita una loro tassazione inferiore di 1,5 punti percentuali rispetto al regime tributario previsto per il Fondi pensione previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
8-ter. I fondi pensione etici sono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti criteri morali orientati su imprese che:
1) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente;
3) favoriscano lo sviluppo dell'occupazione;
4) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari;
5) non investano nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia;
6) non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali;
8-quater. La Banca d'Italia è demandata ad emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento specifico sui fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro:
a) le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti;
b) le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione, e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta in modo efficace, efficiente e trasparente;
c) le modalità di compilazione delle liste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione.
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.
50. 98. (ex 49. 66) Scalia, Gardiol, De Benetti, Paissan.
8-bis. Le pensioni dirette civili e militari dello Stato, che abbiano avuto origine prima del 1o luglio 1990, vengono incrementate del 45 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000; con pari decorrenza, vengono incrementate del 40 per cento le medesime pensioni che abbiano avuto origine prima degli anni 1991 e seguenti fino all'avvento del nuovo regime pensionistico instaurato con la legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i militari che abbiano fruito dei benefici di cui alle norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 27 dicembre 1990, n. 404, riguardanti l'indennità di ausiliaria, la concessione del beneficio è condizionata all'avvenuto termine del periodo di ausiliaria entro 1o luglio 1990. Le pensioni di reversibilità, che siano originate da pensioni dirette aventi la medesima decorrenza, sono soggette ai medesimi benefici.
8-ter. Le pensioni militari di soggetti che, all'atto del collocamento in quiescenza,
a) lire 450.000 se si tratta di pensioni dirette e se i titolari i sono stati collocati a riposo prima del 2 gennaio 1979;
b) lire 350.000 se si tratta di pensioni dirette e se i titolari sono stati collocati a riposo dopo il 2 gennaio 1979 e prima del 1o gennaio 1982.
8-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2000 sono abolite le disposizioni dell'articolo 1, quarantunesimo comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte relativa alla cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi dei beneficiari, nonché nella tabella F allegata alla medesima legge.
8-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2000, su tutti i trattamenti pensionistici interessati dal tredicesimo comma dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 sono conteggiate per intero le perequazioni automatiche al costo della vita disposte per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
50. 43. (ex 49. 32). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.
8-bis. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 45. (ex 49. 50 e 49. 51). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali, Bono, Mazzocchi.
8-bis. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
50. 46. (ex 49. 36). Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.
8-bis. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differenziamento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
50. 48. (ex 49. 82). Martinelli, Chiappori, Stefani, Giancarlo Giorgetti.
8-bis. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
50. 49. (ex 49. 85). Giancarlo Giorgetti.
8-bis. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto che maturano dal 1o gennaio 2001 possono essere utilizzate per il finanziamento delle forme di previdenza complementare previste dalla contrattazione collettiva, secondo le modalità stabilite da quest'ultima.
50. 50. (ex 49. 136). Pace.
8-bis. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto che maturano dal 1o gennaio 2001 possono essere utilizzate per il finanziamento delle forme di previdenza complementare previste dalla contrattazione collettiva, secondo le modalità stabilite da quest'ultima.
Segue compensazione Gruppo Forza Italia n. 1.
50. 71. (ex 49. 69). Prestigiacomo.
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, si applicano al personale collocato a riposo successivamente alla data del 1o gennaio 1995.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 51. (ex 49. 44). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
8-bis. Al personale collocato a riposo a decorrere dal 1o gennaio 1995 e che non ha ottenuto i benefici di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applicano, in quanto non goduti, i benefici di cui all'articolo 2, comma 12, 13 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 70. (ex 49. 52). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
8-bis. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle norme vigenti.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 52. (ex 49. 45). Mazzocchi.
8-bis. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
50. 53. (ex 49. 76). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.
8-bis. Il rapporto percentuale fra la pensione e la retribuzione può raggiungere
pensionistica, il lavoratore e il datore di lavoro non versano alcuna quota.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.
50. 86. (ex 48. 5 seconda versione) Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.
8-bis. Alla fine del comma dell'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413 aggiungere il seguente periodo: «Tale prolungamento è riconosciuto anche in caso di trasferimento delle posizioni contributive ad altre gestioni pensionistiche, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 luglio 1979, n. 29».
2001 - 480;
2002 - 320;
2003 - 240.
50. 92. (ex 49. 31). Giacalone.
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001, il comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.
2001: - 300.000;
2002: - 300.000;
2003: - 300.000.
50. 99. (ex 49. 3). Borrometi.
8-bis. Il comma 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 62. (ex 49. 54). Armani, Bono.
8-bis. Al comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è soppresso il secondo periodo.
50. 63. (ex 49. 118). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.
8-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire le parole: del 5 per cento annuo con le seguenti: dell'interesse legale annuo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
50. 64. (ex 49. 119). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.
8-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: 5 per cento annuo sono aggiunte le seguenti: a condizione che gli stessi lavoratori extracomunitari abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.
50. 65. (ex 49. 120). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.
8-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: 5 per cento annuo sono aggiunte le seguenti: in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
50. 66. (ex 49. 121). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.
8-bis. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 1999»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2001»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale».
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
50. 67. (ex 49. 77). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.
8-bis. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, è abrogato.
8-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
1-bis. Gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1 sono integralmente deducibili per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421«.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
50. 68. (ex 49. 34). Volontè, Teresio Delfino.
8-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 dopo le parole: «Agli operai agricoli» sono aggiunte le seguenti: «ai pescatori singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 a decorrere dal 2001».
2001: - 5.000;
2002: - 10.000;
2003: - 15.000.
50. 69. (ex 49. 125). Scaltritti, Marras, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, De Ghislanzoni, Leone, Pezzoli.
8-bis. I periodi di studio e di ricerca, quale borsista del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Università, in qualsiasi momento effettuati, sono riscattabili, a domanda, mediante il versamento di quanto allora dovuto in considerazione della retribuzione lorda percepita, più la rivalutazione legale, ovvero il versamento della
50. 102. (ex 49. 59). Benedetti Valentini, Bono.
8-bis. Per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione ai fini pensionistici, il lavoratore non versa alcuna quota a ciò destinata. Parimenti, per il periodo eccedente i 40 anni di contribuzione pensionistica, il datore di lavoro non versa a tal fine alcuna quota.
Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.
50. 91. (ex 49. 65). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.
8-bis. A decorrere dall'anno 2001 le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere prevalentemente risarcitorio e sono esenti da ogni imposta per il 75 per cento dell'importo dall'IRPEF.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
50. 75. (ex 49. 72). Prestigiacomo.
8-bis. A decorrere dall'anno 2001 le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere prevalentemente risarcitorio e sono esenti per il 50 per cento dell'importo dall'IRPEF.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
50. 76. (ex 49. 73). Prestigiacomo.
8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4 della legge e febbraio 1979, n. 29 per le rate non ancora scadute si considera estinto.
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
50. 77. (ex 49. 79). Possa.
8-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.
50. 78. (ex 49. 107). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.
8-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.
50. 79. (ex 49. 117). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.
8-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.
50. 80. (ex 49. 116). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.
8-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti minimi di legge, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.
50. 81. (ex 49. 115). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.
8-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti minimi di legge, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.
50. 82. (ex 49. 114). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.
8-bis. Ai soggetti che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti di legge all'INPS non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificati dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
50. 110. (ex 49. 103. seconda versione) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.
8-bis. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole, delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2000:
a) per i lavoratori a tempo indeterminato, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) Per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2000, il numero
1-bis: All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. In conseguenza sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguente: fra il 3,5 e il 7,5.
50. 83. (ex 49. 122). Cangemi.
8-bis. Le lavoratrici e i lavoratori utilizzati nei progetti di utilità collettiva ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive proroghe, possono usufruire di un contributo pari al 50 per cento dell'onere relativo alla copertura previdenziale del periodo compreso dall'inizio dell'attività, ai sensi della suddetta normativa, alla data di entrata in vigore della presente legge.
1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. In conseguenza sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguente: fra il 3,5 e il 7,5.
50. 84. (ex 49. 123). Cangemi.
8-bis. Il trattamento di pensione sociale stabilito dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, alle condizioni ivi previste, si applica, con decorrenza dal 1o gennaio 1997, ai cittadini italiani privi di reddito e di mezzi di sussistenza, residenti all'estero. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è acceso il conto per le pensioni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo della presente legge. Ai fini della presente legge, lo Stato provvede annualmente alla intera copertura del conto di cui all'articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ai fini della concessione del trattamento di pensione sociale ai sensi dell'articolo 1, ciascun cittadino italiano residente all'estero, documentando la mancanza di reddito e di mezzi di sussistenza, presenta domanda su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 85. (ex 49. 56). Tremaglia, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
0. 50. 200. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti.
11. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima norma.
2001: - 3.000.
50. 200. Governo.
(Approvato)
Art. 50-bis. (Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1, il cui patrimonio sia direttamente investito in immobili, si applica il regime tributario di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. In tal caso, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura dello 0,50 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 06. (ex 49. 016). Antonio Pepe, Benvenuto, Contento, Pace, Rabbito, Marongiu, Leone, De Franciscis, Frosio Roncalli, Colucci.
Art. 50-bis. (Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui agli articoli 14 e 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificati dall'articolo 5, comma i e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 07. (ex 49. 013). Antonio Pepe, Benvenuto, Contento, Pace, Rabbito, Marongiu, Leone, De Franciscis, Frosio Roncalli, Colucci.
Art. 50-bis. (Obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, sono, inoltre, obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni:
a) il personale dipendente dai soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione
b) coloro che esercitano attività complementari e/o accessorie appaltabili relative ai servizi esattoriali e ai servizi di cui alla precedente lettera a);
c) il personale comunque comandato o distaccato da altre aziende purché il rapporto di lavoro sia di fatto continuativo e subordinato alle direttive dell'azienda in cui opera.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
50. 08. (ex 49. 06). Michielon, Giancarlo Giorgetti.
Art. 50-bis. (Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie). - 1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, relativi al personale dipendente dai concessionari della riscossione, l'utilizzo dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, deve intendersi riferito a quello relativo alla gestione separata del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 1, n. 2 della legge n. 377 del 1958.
2. La disposizione di cui al comma che precede é subordinata all'emanazione del decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, indicato all'articolo 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, da attuarsi entro e non oltre il 31 marzo 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
50. 09. (ex 49. 015). Lembo.
Art. 50-bis. (Fiscalità della previdenza complementare). - 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 le parole «dell'11 per cento» sono sostituite con le altre: «del 6,5 per cento».
2001: 1.000.000;
2002: 1.000.000;
2003: 1.000.000.
50. 010. (ex 49. 012). Cambursano.
Art. 50-bis. (Previdenza complementare). - 1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166 e parole: «nella misura del dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del cinque per cento».
2001: - 75.000;
2002: - 75.000;
2003: - 75.000.
50. 018. (già 61. 01.)(ex 58. 0. 1). Testa.
Art. 50-bis (Totalizzazione dei periodi assicurativi). 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.
2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e detemina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia il diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
* 50. 016 (Testo così modificato nel corso della seduta) (già 36. 30). (ex 49.022).Innocenti, Cordoni, Delbono, Ricci, Treu, Strambi, Gasperoni.
(Approvato)
Art. 50-bis. (Totalizzazione dei periodi assicurativi). 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera
2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia il diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
50. 017 (Testo così modificato nel corso della seduta) (già 36. 31). (ex 49. 022).Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.
(Approvato)
8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3 e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 per le rate non ancora scadute si considera estinto.
50. 020. (ex 36. 20. ex 34. 27.)Guerzoni, Loddo, Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
0. 50. 015. 15. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
0. 50. 015. 4. Bono.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
0. 50. 015. 7. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
0. 50. 015. 3. Gazzara, Vito.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
0. 50. 015. 11. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
0. 50. 015. 10. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
0. 50. 015. 14. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
0. 50. 015. 5. Selva, Bono.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
0. 50. 015. 8. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
0. 50. 015. 1. Gazzara, Vito.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
0. 50. 015. 17. Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo, Cutrufo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
0. 50. 015. 13. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
0. 50. 015. 6. Selva, Bono.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
0. 50. 015. 16. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
0. 50. 015. 2. Gazzara, Vito.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
0. 50. 015. 12. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2120 del codice civile, qualora, in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, i contratti collettivi di lavoro provinciali e regionali disciplinino il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari dei dipendenti pubblici cui si applicano i medesimi contratti, prevedendo l'adesione ai fondi pensione a base regionale previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza, agli enti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi suddetti non si applicano le corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali e delle normative statali, anche ai fini dei relativi obblighi contributivi nei confronti dell'INPDAP. Con nonne adottate ai sensi dell'articolo 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi sulle pensioni minime, pensioni, assegni sociali e trattamento di fine rapporto.
0. 50. 015. 9. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.
Art. 50-bis. (Interventi sulle pensioni minime, pensioni e assegni sociali). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e di lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta, su domanda, a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensiva della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede
Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
3. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
4. Per soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici i benefici di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 20.000 lire mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensiva della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'irpef relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Qualora i soggetti di cui al comma 5 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il Casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente
9. L'importo aggiuntivo di cui al comma 16 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
50. 015. Governo.