1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani; è stabilito per l'anno 2001, rispettivamente in lire 1.044 miliardi ed in lire 258 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2001 rispettivamente in lire 26.431 miliardi ed in lire 6.531 miliardi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse dal procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari a quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2001, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno facoltà di chiedere nel caso in cui alla cessazione dell'attività lavorativa non raggiungano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, previsti ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, la restituzione dei contributi versati in proprio e dal datore di lavoro alla gestione separata, presso l'INPS, istituita ai sensi del comma 26 dell'articolo 2 della medesima legge, maggiorati degli interessi legali. Il lavoratore che percepisce la restituzione dei contributi perde il diritto alla pensione sociale per anzianità.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:
1. Al comma 31 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce violazione dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 124 del 1993 la partecipazione proprietaria dei Fondi pensione alla Mefop S.p.A.».
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
(Gestioni previdenziali).
2. I medesimi complessivi importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
(Gestioni previdenziali).
49. 1. (ex 48. 6) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.
2.bis. Sono altresì escluse dal procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari a quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, annualmente adeguato, a decorrere dal 2001, secondo i criteri di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comma 9 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 2 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.
49. 2. (ex 48. 7) Mazzocchi.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
49. 03. (ex 48. 09) Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.
2. Al fine di favorire la partecipazione dei Fondi pensione a Mefop S.p.A è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001-2002-2003. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di utilizzazione in relazione agli impegni assunti dai Fondi pensione nei confronti di Mefop S.p.A e delle quote della medesima società che restano di proprietà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.
49. 04. (ex 48. 08) Pennacchi, Benvenuto, Innocenti.