1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per gli anni 2001 e 2002 con le seguenti: Per l'anno 2001.
Sopprimere il comma 2.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
Sopprimere il comma 3.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Sostituire il comma 3 con il seguente:
di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2001.
Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.
Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.
Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.
Al comma 4, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: delle province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: e provincia autonoma.
Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: o province autonome.
Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 con i seguenti:
Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 con i seguenti:
Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:
Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:
Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Al comma 10, dopo la parola: comuni, aggiungere le seguenti: e alle comunità montane.
Al comma 10, sopprimere le parole: con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Al comma 10, sostituire le parole: con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti con le seguenti: e alle comunità montane.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'articolo 48 aggiungere il seguente comma:
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
1. I comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'articolo aggiuntivo 48.02, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica).
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Per l'anno 2002 conservano validità le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.
4. A decorrere dal 1o marzo 2001 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
5. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.
6. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
7. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 5; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione e provincia autonoma presso il proprio tesoriere.
8. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 5, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
che disciplinano il riversamento alle regioni o province autonome delle somme a tale titolo riscosse.
9. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
10. A decorrere dal 1o marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
11. Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione Valle d'Aosta, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
48. 1. (ex 47. 17) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
48. 2. (ex 47. 20) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
48. 5. (ex 47. 18) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
2-bis. All'articolo 1, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» aggiungere le seguenti: «o di Poste Italiane».
48. 32. (ex 47. 38 seconda versione) Michielon, Giancarlo Giorgetti.
(Approvato)
2002: - 535.000.
48. 7. (ex 47. 47) Bracco, Capitelli, Acciarini, Dedoni, Vignali, Soave, Voglino, Volpini, Riva, Bracco.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
48. 6. (ex 47. 19) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
3. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: «a decorrere dall'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2001».
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
48. 8. (ex 47. 16) Aprea, Sestini.
3. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole: «a decorrere dall'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2001».
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19.
48. 9. (ex * 47. 12 e *47. 11) Selva, Armani, Bono, Polizzi, Pambo, Lo Presti, Alemanno, Colucci, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
3. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
48. 10(ex 47. 15) Aprea, Sestini.
*48. 11. (ex 47. 14.) Alessandro Rubino, Possa, Conte.
*48. 12. (ex 47. 34.) Teresio Delfino, Volontè.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
48. 13. (ex 47. 46) Alberto Giorgetti.
48. 14. (ex 47. 45) Detomas, Brugger, Zeller, Caveri, Widmann.
(Approvato)
4. Il sistema della tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è modificato per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni del presente articolo.
5. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1o gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devozioni o compartecipazioni a tributi erariali e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
6. Per le province, i comuni e le comunità montane, a decorrere dal 1o gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
48. 19. (ex 47. 22) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
4. In deroga alle vigenti disposizioni in materia, a decorrere dal 1o marzo 2001 tutte le entrate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
5. In deroga alle vigenti disposizioni normative in materia, a decorrere dal 1o marzo 2001, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si estendono agli enti locali e loro consorzi.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
48. 18. (ex 47. 21.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
4. È abrogata la legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 5 e 6.
48. 15. (ex 47. 33) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
4. L'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
48. 16. (ex 47. 29) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
4. L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
48. 17. (ex 47. 28.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 è abolita la Tesoreria Unica per tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Segue compensazione del Gruppo UDEUR.
48. 20. (ex 47. 13) Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
4-bis. Alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante disposizioni per l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, come modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, le parole: «Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali» con le seguenti: «Comuni, con esclusione di quelli con popolazione fino a 6000 abitanti anche se beneficiano di trasferimenti statali».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 6.
48. 22. (ex 47. 36) Alborghetti, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.
4-bis. Alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 articolo 2, tabella A, alla voce «comuni», le parole: «con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» sono soppresse.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU nn. 1, 2 e 5.
48. 4. (ex 47. 10) Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.
4-bis. Alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante disposizioni per l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, come modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, le parole: «Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali» sono sostituite dalle seguenti: «Comuni, con esclusione di quelli con popolazione fino a 5000 abitanti anche se beneficiano di trasferimenti statali».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
48. 21. (ex 47. 35) Alborghetti, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.
4-bis. All'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, tabella A, le parole: «che non beneficiano di trasferimenti statali» sono soppresse.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU nn. 1, 2 e 5.
48. 3. (ex 47. 9) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.
9-bis. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, come modificata dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e dall'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997n. 449, è soppresso per i comuni inferiori a 5.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
48. 23. (ex 47. 48) Teresio Delfino.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
48. 26. (ex 47. 31) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
48. 24. (ex 47. 30) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
48. 25. (ex 47. 32) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1o gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è abrogato il sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
48. 27. (ex 47. 23) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1o gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è abrogato il sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
48. 28. (ex 47. 24) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1o gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sonoversate sui
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
48. 29. (ex 47. 25) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1o gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
48. 30. (ex 47. 26) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
10-bis. Al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articolo 7, comma 2, sosti-tuire la parola: «infruttifere» con le seguenti: «fruttifere, al tasso di interesse legale».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.
48. 31. (ex 47. 27) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
12. Per garantire la necessaria autonomia della cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi di finanziari degli enti pubblici, al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento è applicato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.»
48. 48. Governo.
(Approvato)
Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistica-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni ed enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi delle funzioni conferite dalla legge n. 157 del 1992 e successive integrazioni, a partire dall'anno 2004 il cinquanta per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui al n. 26 sotto numero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, così come modificato dal decreto del ministro delle finanze in data 28 dicembre 1955, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 sono stanziati lire 10 miliardi
Il ministro delle finanze provvederà alla ripartizione delle risorse disponibili d'intesa con la Conferenza Stato-Regione.
48. 50. La Commissione.
(Approvato)
(Disposizioni concernenti la tariffa per il servizio di sportello unico).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 e 1.
48. 01. (ex 47. 07) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.
0. 48. 02. 1. Bono.
«Art. 48-bis. (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità dell'INPS). - 1. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nei conti e nelle contabilità speciali operanti presso le tesorerie dello Stato e nei conti correnti bancari e postali intestati all'INPS si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro terzo, titolo secondo, capo secondo, del codice di procedura civile, con atto notificato al funzionario responsabile della struttura territoriale dell'ente stesso nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni forma di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario, cui sia stato notificato l'atto di pignoramento o sequestro, è tenuto ad annotare l'ammontare indicato nella contabilità dell'INPS ed a vincolare l'importo, nei limiti dei fondi esistenti, procedendo con il seguente ordine: sulla contabilità speciale e sui conti operanti presso le tesorerie, sui conti correnti postali e sui conti correnti bancari. La notifica rimane priva di effetto riguardo ai pagamenti già disposti.
2. Il funzionario responsabile della competente struttura territoriale dell'INPS può evitare il pignoramento pagando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, come previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento, ai sensi del presente articolo, sulle contabilità speciali e sui conti accesi all'INPS presso le tesorerie dello Stato, presso le banche o presso le Poste italiane s.p.a. a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie, delle banche e delle Poste italiane s.p.a., né sospendono l'accreditamento di somme nei conti e nelle contabilità speciali operanti presso le tesorerie e nei conti correnti bancari e postali intestati all'INPS.
4. Gli atti di pignoramento e sequestro devono contenere, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e l'indirizzo.
5. La notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento e di sequestro è effettuata secondo le modalità stabilite al comma 1.
6. Nei giudizi promossi nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie da stranieri e da cittadini italiani residenti all'estero, e negli eventuali pignoramenti e sequestri è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro in cui è posta la struttura territoriale dell'ente tenuta al pagamento della prestazione ovvero presso la quale è versata la contribuzione obbligatoria per l'ultima settimana di attività lavorativa svolta in Italia.
48. 02. Il Governo.