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1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.
e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.
Sopprimere il comma 1.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al comma 1, dopo la parola decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro il 31 marzo 2001.
Al comma 1, dopo le parole: un regolamento aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: edifici destinati a scopi amministrativi aggiungere le seguenti: , edifici eseguiti nell'interesse di privati oggetto di finanziamento nell'ambito degli
strumenti della programmazione negoziata.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed edifici industriali.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: a funzioni pubbliche amministrative con le seguenti: a scopi industriali e a funzioni amministrative.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pubbliche amministrative con le seguenti: amministrative ed edifici industriali.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: , edifici industriali ed edifici eseguiti nell'interesse dei privati oggetto di finanziamento nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: , edifici industriali ed edifici oggetto di finanziamenti nell'ambito di contratti d'area.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: ed edifici industriali.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: , di importo superiore al 50 per cento del valore dei lavori e per lavori di importo superiore a 1 milione di Ecu.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dal primo periodo, aggiungere la seguente: non.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di contrattazione programmate tuttora in corso, con le seguenti: di programmazione negoziata in corso di attuazione.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
cui al comma 3, lett. a), i presidenti-funzionari delegati possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale».
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
(Semplificazione di procedure).
2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio
3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle
anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1».
4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative». La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di contrattazione programmata tuttora in corso.
(Semplificazione di procedure).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.
47. 14. (ex 46. 10) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n, 488, al fine di definire le procedure di liquidazione ed i tempi relativi alla loro conclusione, degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1986 n. 1404.
47. 15. (ex 46. 11) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
1. Entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla liquidazione definitiva degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
47. 16. (ex 46. 21) Michielon, Giancarlo Giorgetti.
47. 2. (ex 46. 20) Possa.
(Approvato)
47. 17. (ex 46. 13) Michielon, Giancarlo Giorgetti.
47. 18. (ex 46. 17) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
47. 6. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
47. 12. (ex 0. 46. 22. 5.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.
47. 22. (ex. 0. 46. 22. 3.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.
47. 9. (0. 46. 22. 2.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.
47. 8. (0. 46. 22. 1.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.
47. 11. (0. 46. 22. 4.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.
47. 19. (ex 46. 15) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi Giancarlo Giorgetti.
47. 20. (ex 46. 16) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi Giancarlo Giorgetti.
47. 7. Bonato, Giordano, De Cesaris.
47. 25. La Commissione.
(Approvato)
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto legge 30 Gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 Marzo 1998, n. 61, è inserito il seguente:
«6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di
47. 21. (ex 46. 3) Il Governo.
(Approvato)
5. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola «tecnici» è sostituita dalle seguenti «componenti tecnici-amministrativi» e al secondo periodo del medesimo comma le parole «i tecnici» sono sostituite dalle seguenti «i componenti».
47. 3. (ex 46. 5) Di Fonzo.
(Approvato)
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, si applica anche alle Regioni, eccetto per gli albi istituiti nel settore agricolo forestale.
*47. 4. (ex *46. 1) Susini, Sedioli, Migliavacca, Di Bisceglie, Mariani, Stelluti.
(Approvato)
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si applica anche alle Regioni, eccetto per gli albi istituti nel settore agricolo forestale.
*47. 5. (ex *46. 9) Tattarini, Sedioli, Campatelli, Vigni.
(Approvato)
5. I comuni possono cedere in proprietà le aree concesse in diritto di superficie nell'ambito delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Il prezzo di cessione della proprietà è quello determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale (UTE) al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree, con eventuale riduzione applicata dal Comune sulla base di parametri da esso stesso definiti in funzione dell'intensità dell'investimento produttivo e dell'occupazione creata da parte del soggetto acquirente. La riduzione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di programmi di investimento ed occupazionali da realizzarsi, purché idoneamente garantiti in rapporto alla riduzione accordata.
47. 13. (ex 46. 8) Di Rosa.
(Approvato)
5. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è soppresso. L'intero gettito della tassa delle merci sbarcate e imbarcate è destinato al finanziamento di investimenti.
2001: - 110.000;
2002: - 110.000;
2003: - 110.000.
47. 1. (ex 46. 19) Benvenuto, Di Rosa, Repetto, Burlando, Camoirano.