Allegato A
Seduta n. 809 del 13/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 5)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 46.
(Imposta comunale sugli immobili).

1. A partire dall'anno 2001 i minori introiti ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a 3 milioni e all'1 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. A partire dallo stesso anno 2001 è versato a cura dei comuni all'entrata del bilancio dello Stato il 95 per cento dei maggiori introiti eventualmente conseguiti per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali rispetto a quelli conseguiti sulla base degli imponibili quantificati con riferimento ai valori di bilancio rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Il termine di decadenza di dodici mesi per l'attribuzione della rendita catastale definitiva decorrente dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è fissato in ventiquattro mesi. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.


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EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.
(Imposta comunale sugli immobili).

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
46. 1. (ex 44. 33) Faustinelli.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:
«1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che a qualsiasi titolo possiedono l'immobile; i proprietari dell'immobile sono responsabili d'imposta. L'imposta non si applica ai soggetti indicati nel presente comma, che detengano l'immobile a titolo di abitazione principale avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969».

Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:
01-bis. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
01-ter. Alla lettera e-bis) del primo comma dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:
e-ter) gli importi effettivamente corrisposti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
01-quater. In relazione ad una più completa disciplina dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, a decorrere dall'1o gennaio 2001 sono soppressi il canone d'abbonamento alle radiodiffusioni, istituito dal regio decreto legislativo 21 febbraio 1938 e successive modifiche ed integrazioni, e la relativa tassa di concessione governativa.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
46. 3. (ex 44. 17) Tassone, Cutrufo, Grillo, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 1.
46. 2. (ex 44. 16) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: se di importo fino a: per ciascun anno.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
46. 12. (ex 44. 1) Bonato, Giordano De Cesaris.

Al comma 1, sopprimere le parole: e all'1 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'Interno, apportare la seguenti variazioni:
2001: - 30.000 mld;
2002: - 30.300 mld;
2003: - 30.000 mld.
46. 8. (ex 44. 13) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Al comma 1, sostituire la parola: e con la seguente: ovvero.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania
46. 16. (ex 44. 26) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.


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Al comma 1, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: allo 0,5 per cento.
46. 15. (ex 44. 36) Governo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.
46. 6. (ex 44. 5) Leone, Berruti.

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
46. 17.
(ex 44. 27) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
46. 18.
(ex 44. 21) Migliori, Zacchera, Armani.

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
46. 7. (ex 44. 18) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
46. 5.
(ex 44. 6) Berruti, Conte, Leone.

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
46. 13.
(ex 44. 2) Bonato, Giordano De Cesaris.

Subemendamenti all'emendamento 46.40 (Nuova formulazione) del Governo

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con: 5 per cento.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0.46.40.6.
Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0.46.40.7.
Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0.46.40.8.
Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole da: i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti fino alla fine.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0.46.40.9.
Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al secondo periodo, dopo le parole: si applica, inserire le seguenti: , con riferimento ai fabbricati di categoria D ai quali è stata applicata la quota del 4 per mille per la determinazione dell'ICI per l'anno 1993.
0. 46. 40. 11. Guerra.
(Approvato)


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Al capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: a partire dall'anno successivo con le seguenti: a partire dal biennio successivo.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0.46.40.10.
Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
2-bis. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili, dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2001, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0.46.40.5.
Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Qualora, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli Uffici Tecnici Erariali derivassero a singoli Comuni introiti superiori per più del 30 per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D a norma del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione è divenuta definitiva.
46. 40. (nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: A partire dallo stesso anno aggiungere le seguenti: i trasferimenti ordinari dello Stato saranno ridotti fino alla concorrenza del 95 per cento dei maggiori introiti eventualmente conseguiti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: calcolati sull'aliquota base del 4 per mille.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
46. 19. (ex 44. 19) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sopprimere il comma 3.
46. 23. (ex 44. 28) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: un mese.
46. 24. (ex 44. 15) Malavenda.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di imponibili sotto dimensionati e dichiarati fraudolentamente dalle aziende, le stesse sono sanzionate con una multa pari a 10 volte l'ammontare del versamento ICI dovuto.
46. 25. (ex 44. 14) Malavenda.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. L'imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività alberghiera.

Conseguentemente le minori entrate da parte dei comuni sono compensate dai maggiori trasferimenti da parte dello Stato.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 2001, e relative proiezioni pluriennali allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Con apposito decreto ministeriale si provvede alla ripartizione dei fondi destinati a ciascun Comune sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge.
46. 4. (ex 44. 10) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 4, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
46. 27. (ex 44. 29) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 4, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
46. 26. (ex 44. 30) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza, così come definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.
6. I Comuni possono accordare ulteriori deduzioni o l'esenzione ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti, senza che ciò pregiudichi l'equilibrio di bilancio.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto assegna a ciascun Comune un importo aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari allo scopo di compensare il gettito ICI derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dai commi 5 e 6, pari a lire 160 miliardi annui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente per un importo pari a 160 miliardi per il 2001, 160 miliardi per il 2002 e 160 per il 2003 all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Tesoro.
46. 20. (ex 44. 11) Pistone, Cennamo, Galdelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. I Comuni, al fine di ridurre l'imposizione fiscale sulle prime abitazioni possono non applicare o ridurre l'ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e contestualmente aumentare, al fine di garantire parità di gettito fiscale, le aliquote sui terreni edificabili in deroga alle disposizioni vigenti, anche in misura diversa, a seconda delle superfici e delle previsioni urbanistiche, e in ogni caso il maggiore gettito derivante dall'incremento delle aliquote sulle aree edificabili non può eccedere quello che si sarebbe ottenuto


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applicando l'aliquota massima del 4 per cento sulle abitazioni principali.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
46. 29.
(ex 44. 31) Parolo, Chincarini, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettere l) ed n), e comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle aziende che per l'esercizio dell'attività realizzano le occupazioni di cui al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed alle società da queste partecipate, aventi causa a qualsiasi titolo di complessi immobiliari delle predette aziende, anche organizzati in ramo di azienda, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 20.000;
2002: - 17.000;
2003: - 15.000.
46. 10. (ex 44. 25) Albanese, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli quantificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Sono fatte salve le diverse previsioni dei regolamenti comunali.
46. 9. (Testo così modificato nel corso della seduta)(ex 44. 12) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
46. 14.
(ex 44. 3) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: 2-bis. L'aliquota può essere deliberata dal comune in una misura inferiore al 4 per mille fino ad un minimo del 2 per mille, con riferimento ad immobili adibiti a prima abitazione, a favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale, in misura inversamente proporzionale alla consistenza numerica del nucleo familiare. Tale consistenza numerica deve essere calcolata, oltre che sulla base del numero dei figli, anche su quello dei familiari conviventi a carico del proprietario dell'immobile o di altro titolare di diritto reale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000;

Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
46. 11. (ex 44. 32) Lucà, Chiusoli, Maselli, Lucidi, Stelluti.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le parole «dal 1o al 20 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o al 31 dicembre».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
46. 30.
(ex 44. 20) Gramazio, Conti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastali A1, A8, A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Iacp, comunque denominati. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota Ici pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta. Ai comuni che adottano quanto previsto dal presente articolo e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'Ici da ciò derivata, l'Amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in questione.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
46. 05.
(ex 44. 0. 2) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, i quali non hanno ancora provveduto al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta di registro dovuti per gli anni d'imposta dal 1994 al 1999, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, possono provvedere a regolarizzare tali pagamenti senza l'applicazione di sanzioni e interessi se provvedono a versare le imposte dovute per un periodo fino ad un massimo di 36 rate mensili, a decorrere dal 1o marzo 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.
46. 03.
(ex 44. 0. 14.) Galdelli, Pistone, Cennamo.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, i quali non hanno ancora provveduto al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta di registro dovuti per gli anni d'imposta dal 1994 al 1999, possono provvedere a regolarizzare e definire la loro posizione con l'amministrazione delle finanze versando, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, le imposte dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, a decorrere dal 1o marzo 2001, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.
2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di


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cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente versate.
Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.
46. 04.
(ex 44. 013) Galdelli, Pistone, Cennamo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati che non hanno ancora provveduto al pagamento delle imposte Irpeg, Ici, Irap e di registro relative agli anni dal 1994 al 2000 sono esonerati dal pagamento delle sanzioni e relativi interessi se provvedono a versare ratealmente le imposte dovute per un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dal 1o marzo 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 600 miliardi;
2002: - 450 miliardi;
2003: - 300 miliardi.
46. 01. (ex 44. 04) Bastianoni.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. I Comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora dopo la scadenza di tale termine i Comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma i del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
46. 02. (ex 44. 05) Bastianoni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di ICI).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: «al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento», sono sostituite dalle seguenti: «al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97, ovvero il comune in caso di riscossione diretta, inviano ai contribuenti che nel periodo di imposta precedente ne abbiano fatto uso, moduli prestampati per il versamento.»
46. 08. (ex 44. 07) Lembo, Fino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre


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1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo:
Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finché non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima«.
all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole «nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari» sono sostituiti dalle seguenti: «nonché agli alloggi degli istituti autonomi per le case». Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: «Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finché non deliberata dal comune é applicata nella misura media tra la minima e la massima».
2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 320.000;
2002: - 213.000;
2003: - 160.000.
46. 012. (ex 44. 015) Vozza.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di ICI).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: «su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «su appositoconto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto ministeriale,».
46. 07. (ex 44. 06) Lembo, Fino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
46-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di ICI). - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La commissione spettante al concessionario per il servizio di rendicontazione è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 20.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente».
46. 06. (ex 44. 08) Lembo.


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Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di ICI).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001, all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Non si effettua il versamento se la somma dovuta nell'anno di imposta è inferiore a lire diecimila.»
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
46. 09.
(ex 44. 09) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Con i regolamenti di cui al comma 1, possono essere previste forme incentivanti al pagamento delle proprie entrate, anche tributarie, concedendo al contribuente riduzioni diversificate se il pagamento viene effettuato al ricevimento di un semplice avviso di pagamento ovvero anticipa i pagamenti se 10 stesso avviso prevede il pagamento in più rate. In caso di mancato pagamento dell'avviso, i regolamenti possono prevedere che la cartella di pagamento contenga anche il diritto di notifica nella misura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
46. 011.
(ex 44. 011) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, per esigenze di bilancio, nel corso dell'esercizio finanziario».
46. 010. (ex 44. 010) Michielon, Giancarlo Giorgetti.