Allegato A
Seduta n. 809 del 13/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 4)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 45.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate e della Guardia di finanza).

1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 41 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo


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sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:
«3-bis Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali».

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, intera mente possedute, direttamente o indirettamente.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate e della Guardia di finanza).

Sopprimerlo.
45. 1. (ex 43. 5). Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a favore dei militari ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 41 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze con le seguenti: a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 41 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza.

Al comma 3, dopo le parole: Corpo della Guardia di finanza, aggiungere le seguenti: della Polizia di Stato e del Corpo dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e della Guardia di finanza con le seguenti: , delle polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
45. 6 (Testo così modificato nel corso della seduta).(ex 43. 1). Palma, Sabattini.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: ovvero affidata fino alla fine della lettera
45. 3 (ex 43. 2). Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Sopprimere il comma 5.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
45. 4 (ex * 43. 3). Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Sopprimere il comma 5.
45. 2. (ex 43. 6). Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche delle Forze di polizia aventi compiti prevalenti di tutela della sicurezza pubblica e di controllo del territorio e del


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Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare, oltre a quanto previsto per l'integrazione dei trattamenti di trasferimento a favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, nonché per il personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, specifici piani per incrementare la disponibilità anche temporanea di alloggi per il personale trasferito agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai comandi di compagnia e di stazioni dell'Arma dei carabinieri ed ai comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per l'attuazione dei piani il Ministero dell'interno può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria, nei limiti di impegno quindicennale di lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003. L'esecuzione di uno o più piani può essere affidata, con convenzioni di durata compresa nel programma finanziario relativo ai piani stessi, ad investitori immobiliari pubblici e privati, ovvero ad istituti di credito dotati di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare e dell'amministrazione del patrimonio. Per la medesima finalità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 25.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.
45. 5 (ex 43. 4). Palma, Scoca, Boato, Lamacchia, Crema, Sabattini, Orlando, Moroni, Ascierto.