Allegato A
Seduta n. 806 dell'8/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 7)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti
petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
- benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
- benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
- olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
- emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
- gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
- gas metano:
per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1o gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del


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beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal lo gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 1.
(ex 12. 28). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. A decorrere dal 30 giugno 2001, è soppresso l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 2.
(ex 12. 25). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso: benzina, sostituire le parole: lire 1.077.962 con le seguenti: benzina: lire 538.981.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
15. 3.
(ex 12. 17) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: benzina, sostituire le parole: lire 1.077.962 con le seguenti: lire 503.743.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
15. 4.
(ex 12. 16) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, sostituire le parole: usato come carburante: lire 739.064 con le seguenti: usato come carburante: lire 369.532.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
15. 5.
(ex 12. 18) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, dopo le parole: lire 739.964 per mille litri; aggiungere il seguente periodo: Nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna per i consumi di olio da gas o gasolio usato come carburante si applica la seguente aliquota: lire 513.693 per mille litri.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
15. 6.
(ex 12. 20) Teresio Delfino, Grillo.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, sostituire le parole: lire 697.398 per mille litri con le seguenti: lire 348.699 per mille litri.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
15. 7.
(ex 12. 15) Faustinelli.


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Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, sostituire le parole: lire 697.398 per mille litri con le seguenti: lire 572.398 per mille litri.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 8.
(ex 12. 12). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso «emulsioni stabilizzate,» lettere a) e b), sostituire le parole: lire 513.693 con le seguenti: lire 473.693.
Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: BTZ: lire 96.154 con le seguenti: BTZ: lire 56.154.
Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi n. 2.
15. 9.
(ex 12. 29). De Benetti, Scalia, Pistone.

Al comma 1, capoverso emulsioni stabilizzate di oli da gas, sostituire le parole da: a) emulsione con oli da gas fino a: con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi con le seguenti:
a)
emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 473.693 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 473.693 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile BTZ: lire 56.154 per mille chilogrammi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 15.000
15. 10. (ex 12. 14). Repetto.

Al comma 1, capoverso gas di petrolio liquefatti, sostituire le parole: lire 509.729 per mille chilogrammi, con le seguenti: lire 400.000 per mille chilogrammi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 154.000;
2002: - 103.000;
2003: - 77.000.
15. 44. (ex 12. 30).Cambursano.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera a), sostituire le parole: lire 56,99 per metro cubo con le seguenti: lire 35,47 per metro cubo.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 11.
(ex 12. 11). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoni.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera a), sostituire le parole: lire 56,99 per metro cubo con le seguenti: lire 46,78 per metro cubo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.
15. 12.
(ex 12. 46). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera b), sopprimere le parole: fino a 250 metri cubi annui.
Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania nn. 8 e 6.
15. 13.
(ex 12. 49). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.


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Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera b), sostituire le parole: lire 124,62 per metro cubo con le seguenti: lire 46,78 per metro cubo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.
15. 14.
(ex 12. 47). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera b), sostituire le parole: lire 124,62 per metro cubo con le seguenti: lire 104,89 per metro cubo.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 15.
(ex 12. 10). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera c), sostituire le parole: lire 307,51 per metro cubo con le seguenti: lire 46,78 per metro cubo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
15. 16.
(ex 12. 48). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso gas metano, alla lettera c), sostituire le parole: lire 307,51 per metro cubo, con le seguenti: lire 287,78 per metro cubo.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 17. (ex 12. 9). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso gas metano, dopo le parole: c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo; aggiungere le seguenti: Nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per i rispettivi usi, si procede all'imposizione su base induttiva applicando l'ammontare dell'accisa di cui alla lettera a) ad una fascia di consumi pari a quella media riscontrata nei mesi di giugno luglio e agosto dell'anno precedente dall'utente-contribuente.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.
15. 18.
(ex 12. 37). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, capoverso gas metano, sostituire le parole: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo, con le seguenti: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 27,05 per metro cubo.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 19. (ex 12. 8). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi.

Al comma 1, capoverso gas metano, sostituire le parole: b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo con le seguenti: b) per altri usi civili: lire 192,73 per metro cubo.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 20.
(ex 12. 7). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
miscele di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con «biodiesel» contenuto


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in misura variabile dal 20 al 30 per cento in peso, idonee all'impegno nella carburazione e nella combustione:

a)
miscela con oli da gas usata come carburante: lire 423.04l per mille litri;

b)
miscela con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 385.202 per mille litri;

c)
miscela con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ: lire 158.372 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 79.185 per mille chilogrammi;

d)
miscela con olio combustibile denso per uso industriale; con olio combustibile ATZ: lire 66.473 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 33.237 per mille chilogrammi.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2001: - 32.000.
15. 21. (ex 12. 5). Rizza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i consumi nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87, terzo comma, per i consumi di gas metano indicati nel comma 1 si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo;
b)
per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.
15. 22.
(ex 12. 38) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis.
Nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, le aliquote delle accise indicate nel comma 1 sono ulteriormente ridotte del 20 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.
15. 23.
(ex 12. 40 e 12. 41) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i consumi nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per il gas metano sopraindicate si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.
15. 24.
(ex 12. 39) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: «Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura:
gasolio: 15 per cento aliquota normale;
benzina: 49 per cento aliquota normale;
gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre: esenzione.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
15. 25.
(ex 12. 35) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Collavini, Piva, Marras, Scaltritti, Cosentino.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1955, n. 504, è sostituito dal seguente: Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura e piscicoltura:
gasolio: 15 per cento dell'aliquota normale;
benzina: 49 per cento dell'aliquota normale.
Al relativo onere di lire 150 miliardi si provvede mediante l'utilizzo delle economie realizzate con il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in legge 14 aprile 2000, n. 92.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 150.000;
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
15. 49. (ex 12. 24). Domenico Izzo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, il gasolio utilizzato per gli impieghi di cui al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è esente da accisa.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce:
Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 apportare le seguenti variazioni:
2001: - 424.600.
15. 46. Trabbattoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce:
Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 apportare le seguenti variazioni:
2001: - 120.000.
*15. 47 (v. 12. 19). Caveri, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce:
Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, apportare la seguente variazione:
2001: - 120.000.
*15. 26. (v. 12. 1) Ferrari.


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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquotaprevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce:
Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, apportare la seguente variazione:
2001: - 100.000.
15. 27. (v. 12. 1) Ferrari.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Le aliquote di accisa relative al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre e come carburante agricolo sono fissate in misura pari a zero. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e per un periodo la cui durata è determinata, di concerto, dai Ministri delle finanze, dell'industria e del commercio e delle politiche agricole e forestali, in base alle evoluzioni del mercato dei prodotti petroliferi, il prezzo del gasolio, destinato agli impieghi di cui al periodo precedente, è fissato in lire 600 al litro. La differenza tra tale valore ed il prezzo di mercato del gasolio destinato all'impiego come carburante agricolo e per il riscaldamento delle serre è restituita ai soggetti utilizzatori attraverso un fondo appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri delle finanze, dell'industria e del commercio e delle politiche agricole e forestali, definisce, con proprio decreto, la dotazione finanziaria e le modalità di finanziamento e di funzionamento del fondo di cui al periodo precedente.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
15. 28.
(ex 12. 52). Chiappori, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: utilizzato per aggiungere le seguenti: i pozzi irrigui e.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
15. 29. Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso un credito d'imposta pari a lire 250 lire per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Per le modalità di erogazione del credito di imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutati in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti varizioni:
2001: - 100.000;
2002: - 100.000.
15. 56. (ex 14. 05) Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Alberto Giorgetti.


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Al comma 3, dopo le parole: ivi compreso aggiungere le seguenti: quello per i pozzi irrigui e.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
15. 30. Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera il 45 per cento del prezzo medio al consumo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 18, 12 e 6.
15. 31.
(ex 12. 51) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera la metà del prezzo medio al consumo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
15. 32.
(ex 12. 50) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impoverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal lo gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 33. (ex 12. 27) Bono, Prestigiacomo, Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani, Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, erogati nella regione Sicilia, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.
15. 34.
(ex 12. 31) Prestigiacomo, Micciché, Amato, Baiamonte, Cascio, Crimi, Dell'Utri, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Misuraca, Palumbo, Stagno d'Alcontres, Liotta, D'Alia, Lucchese, Grillo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Al fine di compensare la mancata restituzione alla Regione siciliana di parte


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delle accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 immessi al consumo nella regione, a decorrere dal 2001 è istituito presso il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica il «Fondo per la Compensazione dei maggiori oneri energetici a carico della regione siciliana» destinato al contenimento dei costi energetici dei cittadini e delle attività produttive.
5. Al Fondo di cui al comma 4 è assegnato uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2001, pari a lire 800 miliardi.
6. Il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell' Interno, sentita la Regione siciliana, stabilisce con proprio decreto il riparto delle somme fra i Comuni della Regione siciliana in proporzione alla popolazione residente all'inizio di ciascun anno.
7. All'onere derivante dalla attuazione dei commi da 4 a 6 del presente articolo pari a lire 800 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del Tesoro per un importo pari a 1.600 miliardi per il 2001, 1.000 miliardi per il 2002 e 800 miliardi per il 2003.
15. 45. (ex 66. 0. 2). Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. In attesa dell'attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione Sicilia, relativo al contributo di solidarietà nazionale, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento in relazione all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nella regione siciliana.
Seguono compensazioni del gruppo I Democratici-l'Ulivo.
15. 48.
(ex 72. 199) Piscitello.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.
5. Le somme assegnate, di cui al comma 4, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma l-bis.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
15. 35.
(ex 12. 32) Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di compensare le variazione dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce:Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 200 miliardi;
2002: - 150 miliardi;
2003: - 100 miliardi.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
15. 36. (ex 12. 34) Radice, Stradella.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese d'esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza lo ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 37. (ex 12. 26) Bono, Prestigiacomo, Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani, Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applicano anche alla pesca nelle acque interne.
Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce:Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 4.000;
2002: - 3.000;
2003: - 2.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
15. 38.
(ex 12. 36) Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Floresta, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Amato, Pezzoli, Marras, Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Alla Tabella A, punto 3, allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le parole: «limitatamente al trasporto delle merci» sono sostituite dalle seguenti: «compresa la pesca».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
15. 39.
(ex 12. 21) Teresio Delfino, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunta la seguente lettera:

g)
per una quota non inferiore al 15 per cento del gettito complessivo ad interventi di risanamento ambientale e per la tutela del territorio, attraverso il diretto controllo del Ministero dell'ambiente.
15. 40. (ex 12. 33) Turroni, Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.
15. 41.
(ex 12. 43) Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le strutture ospedaliere sono da intendersi equiparate alle strutture alberghiere in quanto organizzazione diretta a fornire al cliente servizi di cui alla circolare del Ministero delle finanze 20 settembre 1997, n. 73, prot. 8822/XI, e pertanto sono assoggettate ad aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano.
Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.
15. 42.
(ex 12. 45) Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. A far data dal lo gennaio 2000, l'aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano è applicata anche alle strutture ospedaliere.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.
15. 43.
(ex 12. 42). Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Imposta di consumo sul gas metano). - 1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.
15. 01. (ex 12. 01). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

 

COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: 800.000;
2002: 1.500.000;
2003: 1.500.000.
voce: Ministero delle finanze:
2001: -;
2002: 200.000;
2003: 150.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2001: 200.000;
2002: 200.000;
2003: 200.000.


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Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

 

COMPENSAZIONI
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997».
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7


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Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2000 con le parole: 1o gennaio 1999.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.


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Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19

 

COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-CDU

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2


Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3


Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D,voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato - settore 11 - (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.500.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate -


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(2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):
2001: - 250.000;
2002: - 250.000;
2003: - 250.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

 

COMPENSAZIONI
GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.600.000;
2003: - 1.600.000.
voce: Ministero della giustizia:
2001: - 100.000;
2002: - 250.000;
2003: - 250.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2001: - 350.000;
2002: - 400.000;
2003: - 400.000.
voce: Ministero della pubblica istruzione:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
voce: Ministero dell'ambiente:
2000: - 100.000;
2001: - 50.000;
2002: - 50.000.
voce: Ministero della difesa:
2001: - 300.000;
2002: - 400.000;
2003: - 400.000.


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voce: Ministero dell'interno:
2001: - 550.000;
2002: - 550.000;
2003: - 550.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2001: - 350.000;
2002: - 350.000;
2003: - 350.000.
voce: Totale tabella A:
2001: - 1.500.000;
2002: - 2.900.000;
2003: - 3.850.000.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 750.000.
voce: Ministero della giustizia:
2001: - 100.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
voce: Ministero delle comunicazioni:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2001: - 70.000;
2002: - 70.000;
2003: - 20.000.
voce: Ministero dell'ambiente:
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Totale tabella B:
2001: - 735.000;
2002: - 695.000;
2003: - 990.000.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale


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dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);
al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;
c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative alla business class.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):
2001: - 3.000.000;
2002: - 4.000.000;
2003: - 4.000.000.
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640):
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
Totale:
2001: - 3.100.000;
2002: - 4.100.000;
2003: - 4.100.000.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8


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Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: «(Disposizioni in materia di indennità e di compensi)».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10

Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11

Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12

 

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-CCD

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli


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stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 500.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 2.000.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:
2001: - 500.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 2.000.000.
voce: Ministero delle Finanze:
2001: - 10.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero della Giustizia:
2001: - 10.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero degli Affari Esteri:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero della Pubblica istruzione:
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero dell'Interno:
2001: - 150.000;
2002: - 150.000;
2003: - 150.000.
voce: Ministero dei Trasporti e della navigazione:
2001: - 50.000;
2002: - 500.000;
2003: - 50.000.
voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
voce: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.


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voce: Ministero del Commercio con l'estero:
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.
voce: Ministero della Sanità:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
voce: Ministero dei Beni e Attività culturali:
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.
voce: Ministero dell'Ambiente:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
voce: Ministero dei Lavori Pubblici:
2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero della Comunicazioni:
2001: - 100.000;
2002: - 200.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
2001: - 100.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
voce: Ministero dell'Industria:
2001: - 10.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
voce: Ministero dell'Ambiente:
2001: - 50.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:
2001: - 500.000;
2002: - 500.000;
2003: - 500.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, «Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo


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unico per lo spettacolo - capp.8211, 8212, 8213, 8214, 8215)», apportare le seguenti variazioni:
2001: - 900.000;
2002: - 900.000;
2003: - 900.000.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.

A decorrere dal 1o gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.
Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

 

COMPENSAZIONI
GRUPPO UDEUR

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione del gruppo UDEUR


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COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-VERDI

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1


All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2


All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3


All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4


All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5


All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6


All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: «fino a lire 1.800.000» sono seguite dalle seguenti: «per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze».
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7

 

COMPENSAZIONI
GRUPPO I DEMOCRATICI

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione del gruppo I Democratici n. 1

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione del gruppo I Democratici n. 2


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Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce
: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.
Compensazione del gruppo I Democratici n. 3

 

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7.5.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo pia basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica Sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2


Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4


Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5


Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2


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per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7


Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:
29. A decorrere dal 1o gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8


Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, aumentere la tassa sui superalcolici del 15 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9


Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10


Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:
2001: - 711.000;
2002: - 693.000;
2003: - 693.000.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12


Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: - 2.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.000.000.
voce: Ministero delle finanze:
2000: - 2.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.000.000.
Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13