Allegato A
Seduta n. 806 dell'8/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 6)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti petroliferi a fini di tutela ambientale).

1. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, è disposta una riduzione dell'accisa gravante sui seguenti prodotti petroliferi, a decorrere dal 1o gennaio 2001:
a) bioetanolo;
b) alcool destinato alla produzione di ETBE;


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c) riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse.

2. La riduzione delle accise è subordinata alla verifica della idoneità dei prodotti di cui al comma 1 ad abbattere in combustione i principali agenti inquinanti.
3. La misura delle accise di cui al comma 1 è ridotta entro il limite di spesa di lire 30 miliardi annue.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

Subemendamenti presentati all'articolo 14.4 del Governo

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente inserire le seguenti: e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
0. 14. 4. 1. Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
0. 14. 4. 2. ( ex 0. 11. 0. 2. 4). Bono, Armani.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale).

All'articolo 21 del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti i seguenti commi:
5-bis) Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, è disposta una riduzione dell'accisa applicabile sui seguenti prodotti, a decorrere dall'1 gennaio 2001:
a) bioetanolo;
b) ETBE;
c) riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse;
d) miscele di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con biodisel contenuto in misura variabile dal 5 al 30 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione;
5-ter) Con il decreto di cui al comma 5-bis sono stabilite le modalità di verifica dell'idoneità dei menzionati prodotti ad abbattere in combustione i principali agenti inquinanti nonché i quantitativi massimi dei medesimi e le misure delle relative aliquote di accise entro il limite di spesa di lire 30 miliardi annui.
14. 4. La Commissione.

ART. 14.
(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti petroliferi a fini di tutela ambientale)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d
) biodiesel puro prodotto alla quota del quantitativo di 125.000 tonnellate.
14. 1. ( ex 0. 11. 0. 2. 3). Armani, Bono.