Allegato A
Seduta n. 806 dell'8/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 4)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP).

1. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regio
nale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;
b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;


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c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale»;
b) all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP).

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 10.000;
2002: - 7.500;
2003: - 5.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
12. 1
(ex 10. 45.)De Ghislanzoni, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione» inserire le seguenti: «, aumentato dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 40.000;
2002: - 40.000;
2003: - 40.000.
12. 36. (ex 10. 30.)(seconda versione). Domenico Izzo, Bono, Conte, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole «relative agli apprendisti», sono aggiunte le seguenti: «ai disabili».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
12. 2. (ex 10. 18.)Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.


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Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole «relative agli apprendisti,» aggiungere le seguenti: «ai disabili».
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.
12. 3.
(ex 10. 021.)Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 11, dopo il comma 1, lettera b), numero 6, è inserita la seguente lettera: «c) per le aziende che gestiscono attività radiotelevisive in ambito locale, non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b).
12. 5. (ex 10. 54.)Iacobellis.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
12. 6.
(ex 10. 47.)Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.
12. 32. (ex 10. 41.)Scalia, Cento.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni, e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2001: - 50.000.000.
12. 31. (ex 10. 26.)Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 7. (ex 10. 1.)Savarese.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».


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Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
12. 8.
(ex 10. 3.)Becchetti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
12. 9.
(ex 10. 43.)Alessandro Rubino, Possa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l'aliquota ordinaria è ridotta dell'1 per cento».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 8 e 6.
12. 10
(ex 10. 52.)Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l'aliquota ordinaria è ridotta dello 0,5 per cento».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 8, 12 e 6.
12. 11
(ex 10. 51.)Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alinea, sostituire le parole da: sono ammessi in deduzione dalla base imponibile fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sono ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000.
*12. 12 (ex 10. 32.)Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alinea, sostituire le parole da: sono ammessi in deduzione dalla base imponibile fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sono ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000.
*12. 13 (ex 10. 33.)Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

Al comma 1 lettera a) capoverso 4-bis, alinea, sostituire le parole da: in deduzione fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in detrazione dall'imposta, fino a concorrenza, lire 500.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 8 e 6.
12. 14
(ex 10. 50.)Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Alla lettera a), capoverso 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) lire 20.000.000 se la base imponibile non supera 200.000.000;

Conseguentemente sopprimere le lettere b), c), d).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.
12. 16.
(ex 10. 46.)Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.


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Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) lire 12.000.000 se la base imponibile non supera i 350.000.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 19. (ex 10. 39.)Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a), sostituire la cifra: 10.000.000 con la seguente: 100.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera b), sostituire la cifra: 7.500.000 con la seguente: 75.000;
alla lettera c), sostituire la cifra: 5.000.000 con la seguente: 50.000;
alla lettera d) sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 25.000.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
12. 17. (ex 10. 27.) Malavenda.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a), sostituire la cifra: 10.000.000 con la seguente: 100.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera b), sostituire la cifra: 7.500.000 con la seguente: 75.000;
alla lettera c), sostituire la cifra: 5.000.000 con la seguente: 50.000;
alla lettera d) sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 25.000.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).
12. 34. (ex 10. 28.) Malavenda.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a), sostituire la cifra: 10.000.000 con la seguente: 100.000.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis:
alla lettera b), sostituire la cifra: 7.500.000 con la seguente: 75.000;
alla lettera c), sostituire la cifra: 5.000.000 con la seguente: 50.000;
alla lettera d) sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 25.000.
12. 18. (ex 10. 29.) Malavenda.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, alla lettera a) sostituire la cifra: 350.000.000 con la seguente: 360.000.000.

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d).
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.
12. 15. (ex 10. 20.)Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:
b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 355.000.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 20. (ex 10. 37.)Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.


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Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, i seguenti capoversi:
4-quater. Sono in ogni caso ammessi in deduzione i compensi corrisposti ai nuovi dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'incremento del numero di lavoratori dipendenti è calcolato rispetto alla base occupazionale costituita dalla media di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, occupati nel periodo tra il 10 ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.
4-quinquies. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 10.000;
2002: - 20.000;
2003: - 25.000.
12. 21. (ex 10. 34.)Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: diritto allo studio universitario aggiungere le seguenti: nonché dalle università.

Conseguentemente, tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 245 del 1990, modificare gli importi come segue:
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
12. 22 (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 10. 19). Bracco, Grignaffini, Petrella, Soave.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 2 dicembre 1991, n. 390 aggiungere le seguenti: Sono inoltre escluse dalla base imponibile gli interessi passivi relativi ai mutui per l'acquisto dello studio o delle attrezzature professionali da parte dei lavoratori autonomi.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 23
(ex 10. 36). Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
c)
all'articolo 41, commi 2 e 3, sono soppresse le parole «per il 1998 e 1999»;
d) all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo comma, secondo periodo, la parola: 2000 è sostituita della parola: 2003.
12. 33 (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 10. 12) Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esenti per il triennio 2001-2004 dall'IRAP.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 24
(ex 10. 35). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, l'aliquota IRAP per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
12. 28
(ex 10. 44). Scaltritti, Marras, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, de Ghislanzoni, Betucci, Leone, Pezzoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, l'aliquota IRAP «Imposta regionale sulle attività produttive» per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
12. 29
(ex 10. 13). Grillo, Teresio Delfino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono imputabili alle riserve preesistenti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
12. 25
(ex 10. 15). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
12. 26
(ex 10. 16). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'aliquota da applicare per la base imponibile IRAP a carico dei lavoratori autonomi è ridotta dello 0,50 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 27
(ex 10. 38). Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento, si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2003, per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento».
12. 30 (ex 10. 24). Carazzi, Pistone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'Irap è deducibile ai fini delle imposte sul reddito.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
12. 35. (vedi 10. 53). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.


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Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI) - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 di giugno, per il periodo di possesso del primo semestre, pari al cinquanta per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dello aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata dal 1o al 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti postali su moduli di conto corrente conformi al modello indicato con circolare ministeriale 96-E/1999».
12. 013 (ex 10. 05). Benvenuto, Pistone, Rabbito.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Semplificazioni per l'INVIM decennale). - 1. Gli immobili assoggettati all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 sia stato determinato con i criteri automatici indicati nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991 o per i quali sia stata richiesta l'applicazione dei medesimi criteri, non sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
2. Per gli immobili indicati nel comma 1, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 non sia stato determinato con criteri automatici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991, convertito nella legge n. 363 del 1991, in luogo dell'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 può essere applicata un'imposta sostitutiva pari allo 0,2 per cento del valore finale dichiarato o definitivamente accertato al 31 ottobre 1991. In tal caso, non è dovuta la dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972 e il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 31 gennaio 2002, con le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2001.
3. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso e per quant'altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 30;
2002: - 20;
2003: - 20.
12. 014 (ex 10. 06). Benvenuto, Pistone, Agostini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) - 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti


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politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
12. 01
(ex 10. 07). Volontè, Delfino Teresio, Cutrufo, Grillo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
12. 02
(ex 10. 023). Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000«
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
12. 03
(ex 10. 022). Chiappori, Martinelli, Stefani, Donner, Giorgetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) - 1. La lettera e) dell'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 è sostituita dalla seguente:
«e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000».
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
12. 04
(ex 10. 020). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.


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Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) - 1. La lettera e) dell'articolo 16, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 è sostituita dalla seguente:
«e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 05
(ex 10. 012). Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) - 1 All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 06
(ex 10. 016). Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Ritenute su pagamenti effettuati mediante pignoramento) - 1. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In tal caso, il pagamento deve essere effettuato soltanto per l'importo risultante dall'applicazione della ritenuta alla fonte.
2. Il pagamento che ha per oggetto valori è eseguito previa corresponsione da parte del creditore pignoratizio dell'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
3. Se il pagamento è eseguito mediante pignoramento presso terzi, le somme corrisposte sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura pari all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, il terzo pignorato, previa acquisizione delle generalità anagrafiche del creditore e del codice fiscale dello stesso, paga la somma dovuta al netto di un importo corrispondente alla predetta ritenuta, salvo che il creditore pignoratizio dichiari che le somme dovute sono relative alla propria attività d'impresa. Rimangono fermi a carico del debitore tutti gli adempimenti del sostituto d'imposta.


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Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2000: - 5.000;
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.
12. 015 (ex 10. 08). Benvenuto, Pistone, Repetto, Agostini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Vidimazione dei libri sociali) - 1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la numerazione e la bollatura dei propri libri e registri».
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 20;
2002: - 10;
2003: - 10.
12. 016 (ex 10. 09). Benvenuto, Pistone, Rabbito, Agostini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari) - 1. All'articolo 35, quarto comma, del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, non si applicano se l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi del comma 1 ma non inferiore alle ritenute dovute per il periodo d'imposta cui l'acconto si riferisce.».
2. All'articolo 43-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti parole: «Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari risultanti dalla dichiarazione dei redditi».
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 300;
2002: - 300;
2003: - 300.
12. 017. (ex 10. 010). Pistone, Benvenuto, Agostini, Rabbito.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. 1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cinquanta miliardi ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tal fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.
12. 011 (ex 10. 23) Carazzi, Pistone.


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Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti). - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;
b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: «Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, punto 8, le parole: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita»;
b) all'articolo 9-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: «salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:
a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso si aggiunge il seguente capoverso: «Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti».
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
12. 07
(ex 10. 011). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti). - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;
b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: «Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, punto 8, le parole: e quelli destinati ad uso di civile abitazione locali dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita« sono sostituite dalle seguenti: »e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato; o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
b) all'articolo 19-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: «salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni» sono aggiunte le


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seguenti parole «e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è apportata la seguente modifica:
«a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, si aggiunge il seguente capoverso: »Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 08
(ex 10. 013). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti). - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;
b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: «Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, punto 8, le parole: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita»;
b) all'articolo 19-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: «salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che, li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 09
(ex 10. 017). Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art.12-bis. - 1. All'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole «relative agli apprendisti,» sono aggiunte le seguenti: «ai disabili».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
12. 010
(ex 10. 018). Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art.12-bis. - 1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole «relative agli apprendisti,» aggiungere le seguenti: «ai disabili».
Conseguentemente, all'articolo 8, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:
2001: - 1.000
2002: - 1.000
2003: - 1.000
12. 012. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex. 10. 019). Cambursano.


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Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto in Sicilia). - Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla condizione insulare, ai titolari di imprese di autotrasporto merci con sede in Sicilia è attribuito un contributo a titolo di concorso per l'ammodernamento e la qualificazione del parco veicolare. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a tal fine, per l'anno 2001 è stanziata la somma complessiva di 100 miliardi di lire annue. Il contributo può essere fruito anche mediante credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta nel rispetto dei limiti della regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite di 180 milioni di lire nel triennio. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente comma.

Conseguentemente: all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: un miliardo.
12. 018. Governo.