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1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.
proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, dopo la parola: 917 aggiungere la seguente: non e dopo le parole: testo unico e aggiungere le seguenti: non può essere.
Al comma 1, dopo la parola: 917 aggiungere la seguente: non.
Al comma 2, dopo le parole: imposte sui redditi aggiungere le seguenti: ridotta di 5 punti percentuali.
Al comma 4, sopprimere le parole: , ma non oltre il quinto.
(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale).
2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e dell'articolo 91-bis del citato testo unico.
3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tal fine nella dichiarazione dei redditi va indicato separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in
11. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tal caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2000.
(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale).
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.
8. 5-bis. (ex 7. 1).Bonato, Giordano, De Cesari.
8. 5. (ex 7. 9).Carazzi.
8. 1. (ex 7. 6). Malavenda.
8. 2. (ex 7. 7). Malavenda.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
8. 3. (ex 7. 3).Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
8. 4. (ex 7. 4).Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.