1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 3 c), è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali con le seguenti: Alle imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 10 ottobre 1997.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali con le seguenti: Alle piccole e medie imprese.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ai soggetti titolari di reddito d'impresa aggiungere le seguenti: nonché alle imprese agricole.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi gli enti non commerciali.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi gli enti non commerciali.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi gli enti non commerciali.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, sopprimere le parole: , esclusi gli enti non commerciali.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi gli enti non commerciali.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 2006 con la seguente: 2002.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 2006 con la seguente: 2003.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da nelle aree fino a 87 3 c).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nelle aree territoriali fino a: 87 3 c) con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe 87.3.a) e 87.3.c) con le seguenti: depresse, come individuate dalla legge 488/99, articolo 27, comma 16.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1988, articolo 1, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 3 c) con le seguenti: definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, in quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE), n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, apportate le seguenti variazioni:
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui alle deroghe 87.3a) e 87.3c) con le seguenti: definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, in quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui alle deroghe 87.3a) e 87.3c)
con le seguenti: definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, in quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e in quelle rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo.comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo.
Al comma 1, sostituire le parole: di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 e c) con le seguenti: definite dal comma 16, dell'articolo 27, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5 b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87 3 c) del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo.
Al comma 1 dopo le parole: di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 3 c) aggiungere le seguenti: e alle imprese situate nelle zone di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e 87 3 c), aggiungere le parole: , e nell'area lagunare fino alla foce del Po.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel graduare la misura di sostegno da riconoscere alle diverse tipologie dì investimento, la misura massima di agevolazione è riconosciuta esclusivamente alle tipologie finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo di risorse naturali, al risparmio energetico ed alla sicurezza del lavoro.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
ambientale e della sicurezza sul lavoro da parte dei soggetti beneficiari delle predette agevolazioni.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel graduare la misura di sostegno da riconoscere alle diverse tipologie di investimento, la misura massima di agevolazione è riconosciuta esclusivamente alle tipologie finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo di risorse naturali, al risparmio energetico ed alla sicurezza sul lavoro.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il credito di imposta di cui al periodo precedente è ridotto del 50 per cento per gli investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee alle deroghe 92.3.c).
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con
altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi dl aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito dl imposta.
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo lo sgravio contributivo integrale di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.
Al comma 2 sostituire i primi due periodi con il seguente:
Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente:
Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente:
del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000.
Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente:
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: esclusi i costi relativi fino alla fine del comma, con le seguenti: escluso il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica degli investimenti in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: esclusi i costi relativi fino alla fine del comma, con le seguenti: escluso il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica degli investimenti in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: esclusi i costi relativi fino alla fine del comma, con le seguenti: escluso il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica degli investimenti in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, si assume
il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: esclusi i costi relativi fino alla fine del comma, con le seguenti: escluso il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica degli investimenti in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere dalla parola: nonché fino alla fine del periodo.
Al comma 2, primo periodo dopo le parole: nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, aggiungere le seguenti: esclusi gli ammortamenti anticipati.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relativi a beni d'investimento aggiungere le seguenti: della stessa categoria e.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relativi a beni d'investimento sono aggiunte le seguenti: della stessa categoria e.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: o può essere chiesto a rimborso.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: , ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le seguenti: delle imposte sui redditi.
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino a: all'agevolazione.
Al comma 5, secondo periodo sopprimere le parole da: se nel periodo fino alla fine del periodo.
Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 6.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da emanare entro sessanta giorni con le seguenti: da emanare entro quarantacinque giorni.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da emanare entro sessanta giorni con le seguenti: da emanare entro novanta giorni.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da emanare entro sessanta giorni con le seguenti: da emanare entro trenta giorni.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: dopo con la seguente: entro.
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: almeno.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: finalizzate fino a: di effettuare con le seguenti: dirette da una verifica delle qualità degli investimenti realizzati e ad.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: alla valutazione aggiungere le seguenti: ed al monitoraggio.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anche al fine di valutare l'opportunità con le seguenti: e dell'opportunità.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
dell'industria, del commercio e dell'artigianato da approvarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Nella rubrica, sostituire la parola: svantaggiate con la seguente: depresse.
Alla rubrica, sostituire la parola: svantaggiate con la seguente: depresse.
Nella rubrica, sostituire la parola: svantaggiate con la seguente: depresse.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
1. Alle Università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fini al 31 dicembre 2002, uno strumento musicale, nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 300.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole «non inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «congrui rispetto».
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
4. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro all'Organismo comunitario della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
5. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevo lati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
6. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).
* 7. 1. (ex 6. 37.)Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.
* 7. 2. (ex 6. 51). Malavenda.
7. 3. (ex 6. 18). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
7. 4. (ex 6. 17). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
7. 5. (ex 6. 13). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
7. 6. (ex 6. 32).Frosio Roncalli.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.
7. 51 (ex 6. 87). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati Lucchese, Savelli.
2001: - 400 miliardi;
2002: - 500 miliardi;
2003: - 450 miliardi.
7. 58. (ex 6. 85). Lumia, Cento, Bielli, De Benetti, Fumagalli, Galletti, Gardiol, Leccese, Nardini, Olivo, Paissan, Procacci, Scalia, Turroni, Vignali.
2001: - 200.000;
2002: - 350.000;
2003: - 450.000.
* 7. 61. (ex 6. 44). Bielli, Vignali, Marco Fumagalli.
2001: - 200 miliardi;
2002: - 350 miliardi;
2003: - 450 miliardi.
* 7. 59. (ex 6. 45).Lucà, Chiusoli, Soda, Capitelli, Ruzzante, Giovanni Bianchi, Vozza, Giacco, Battaglia.
7. 7. (ex 6. 36). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.
7. 8. (ex 6. 35). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
7. 9. (ex 6. 34). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
7. 10. (ex 6. 19). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
2001: - 400.000;
2002: - 533.000;
2003: - 400.000.
7. 60. (ex 6. 48. seconda versione) Di Fonzo, Chiamparino, Sales, Ventura, Susini, Di Rosa.
2001: - 80.000;
2002: - 60.000;
2003: - 40.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
7. 11. (ex 6. 14).Marzano.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.
7. 12. (ex 6. 10). Possa, Alessandro Rubino, Conte.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 13. (ex 6. 71. e 6. 70).Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 11, 12 e 13.
7. 14. (ex 6. 23).Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
2001: - 30.000;
2002: - 20.000;
2003: - 15.000.
Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.
7. 75. (ex 6. 92).Testa.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 15. (ex 6. 8). Alberto Giorgetti.
6. Con uno o più decreti il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, saranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni, con particolare riferimento al rispetto delle norme in materia di tutela
* 7. 76. (ex * 6. 93). Cambursano.
6. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, saranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni, con particolare riferimento al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro da parte dei soggetti beneficiari delle predette agevolazioni.
*7. 62. (ex * 6. 88).Turroni, Scalia, Paissan.
2001: - 600.000;
2002: - 450.000;
2003: - 300.000.
7. 16. (ex 6. 4). Aracu.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 17. (ex 6. 77. e 6. 66).Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras, Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
7. 18. (ex 6. 26).Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
2001: - 80.000;
2002: - 60.000;
2003: - 40.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
7. 19. (ex 6. 15).Marzano.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.
7. 56. (ex 6. 9).Possa, Alessandro Rubino, Conte.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 20. (ex 6. 68. e 6. 67).Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11.
7. 21. (ex 6. 25).Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
7. 22. (ex 6. 69).Pace, Antonio Pepe.
I nuovi investimenti sono determinati ai sensi del comma 2, articolo 3, del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133 e dalla circolare esplicativa del decreto del Ministerodell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
7. 23. (ex 6. 16). Marzano.
I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 dei 14 luglio 2000.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
7. 24. (ex 6. 46).Possa, Alessandro Rubino, Conte.
I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e circolare esplicativa
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 25. (ex 6. 74. e 6. 75).Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras, Alberto Giorgetti, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.
7. 26. (ex 6. 21). Giancarlo Giorgetti.
*7. 63. Malagnino, Faggiano, Luongo, Stanisci, Mastroluca, Abaterusso.
*7. 64. Bastianoni.
*7. 65. Rossiello, Leccese.
*7. 66. Servodio, Molinari.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
7. 27. (ex 6. 33). Frosio Roncalli.
Segue compensazione del Gruppo UDEUR.
7. 28. (ex 6. 82).Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
7. 29. (ex 6. 27).Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 30. (ex 6. 73. e 6. 78).Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
7. 31. (ex 6. 28).Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 32. (ex 6. 79. e 6. 72).Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
7. 93. Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi.
«2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendono anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di marketing di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di marketing, progettazione lay-out espositivi e catalogo prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma I è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti de-minimis».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 33. (ex 6. 76). Mazzocchi, Pezzoli.
2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendano anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di marketing di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di marketing, progettazione lay-out espositivi e catalogo prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma I è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti de-minimis.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
7. 34. (ex 6. 94).Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.
2-bis. Nel caso di società di capitali, consorzi a società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi a imprenditori commerciali associati, per nuovi investimenti si intendono anche le spese di cui all'articolo 74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione di strategie di vendetta di gruppo, progettazione di servizi gestionali, amministrativi e di vendita, progettazione di spazi espositivi e catalogo prodotti o servizi del gruppo.
Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.
7. 74. (ex 6. 91).Monaco.
*7. 35. (ex 6. 59. e 6. 60).Mazzocchi, Armani, Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali.
*7. 36. (ex 6. 30 e 6. 31).Martinelli, Stefani, Donner, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.
*7. 52. (ex 6. 42).Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo.
*7. 55. (ex 6.55). Bastianoni.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 37. (ex 6. 62).Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
7. 38. (ex 6. 81)Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn.1 e 6.
7. 39. (ex 6. 29).Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 40. (ex 6. 80 e 6. 63).Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras, Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 41. (ex 6. 64).Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
7. 42. (ex 6. 65).Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
A tal fine dovrà essere prestata apposita fidejussione pari al credito d'imposta per cinque anni a partire dal periodo d'imposta in cui il credito viene attribuito.
7. 43. (ex 6. 39).Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.
5-bis. All'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: «per le iniziative ubicate» fino a: «istituti di credito interessati» sono soppresse.
Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.
7. 57. (ex 6. 89). Testa.
7. 44. (ex 6. 50). Malavenda.
7. 68. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
7. 45. (ex 6. 20).Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
7. 67. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
7. 69. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
7. 78. Frosio Roncalli, Molgora.
7. 70. Frosio Roncalli, Molgora.
7. 71. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
7. 72. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
7. 73. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
6-bis. I progetti di investimento di cui al primo comma sono soggetti al parere di compatibilità programmatica della Regione sul cui territorio ricadono i progetti stessi. L'attuazione di tali progetti di investimento è soggetta a monitoraggio e verifica. A tal fine i competenti ministeri forniscono alle regioni interessate tutti i relativi dati secondo le procedure da definirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato da approvarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
*7. 53 (ex 6. 84).Teresio Delfino, Volonté, Cutrufo, Tassone, Grillo.
6-bis. I progetti di investimento di cui al primo comma sono soggetti al parere di compatibilità programmatica della Regione sul cui territorio ricadono i progetti stessi. L'attuazione di tali progetti di investimento è soggetta a monitoraggio e verifica. A tal fine i componenti ministeri forniscono alle regioni interessate tutti i relativi dati secondo le procedure da definirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e
*7. 54. (ex 6. 43). Alberto Giorgetti.
6-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, relativo al prestito d'onore, dopo le parole: «in mobilità o in cassa integrazione o che si svolgono lavori socialmente utili» sono aggiunte le parole: «o disoccupati».
7. 46 (ex 6. 41). Grillo, Teresio Delfino.
*7. 48. (ex 6. 61 e 6. 58).Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Contento, Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
*7. 49. (ex 6. 24).Giancarlo Giorgetti, Faustinelli Galli.
*7. 50. (ex 6. 12. e 6. 11).Marzano, Possa, Alessandro Rubino, Conte.
(Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.
3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazione di bilancio.
2001: - 5.000;
2002: - 5.000.
7. 01. (ex 6. 03). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.
7. 02. (ex 6. 01).Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo.