Allegato A
Seduta n. 799 del 26/10/2000


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...

(A.C. 463 - sezione 21)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 377-bis. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».


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EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 1. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: alla autorità giudiziaria fino a: facoltà di non rispondere con le seguenti: al giudice dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri.
21. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - 1. Il comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.
2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole «2-ter» sono soppresse.
21. 04. Carotti.