...
1. L'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 362 - (Assunzione di informazioni) 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203».
Art. 12-bis. - 1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 369. - 1. Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, ai sensi degli articoli 360, 364 e 365, e comunque entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro degli indagati, il pubblico ministero invia per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un'informazione di garanzia con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e luogo del fatto e con l'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.»
12. 01. Saponara.