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1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Sostituirlo con il seguente:
connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;
All'emendamento 6. 5, comma 1, capoverso, lettera c), dopo le parole: nei loro confronti aggiungere le seguenti: sia stato emesso decreto di archiviazione o.
All'emendamento 6. 5, comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o.
All'emendamento 6. 5, comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o.
Sostituirlo con il seguente:
Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole: Salvo quanto previsto aggiungere le seguenti: dalla lettera d) dell'articolo 64 e.
Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che non sia indicato come teste su fatti che concernono la responsabilità di altri.
Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), ultima ipotesi.
«Art. 197 - (Incompatibilità con l'ufficio di testimone). 1. - Salvo quanto previsto dall'articolo 197-bis, non possono essere assunti come testimoni:
a) l'imputato nel medesimo processo;
b) le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12;
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario».
Art. 6. - 1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 197. - 1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b);
c) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.
2. Tuttavia, qualora l'imputato nel medesimo procedimento, in un procedimento connesso o collegato, renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume l'obbligo di rispondere davanti al giudice, nel contraddittorio delle parti, e di dire la verità».
6. 2. Pecorella.
0. 6. 5. 3. Pisapia, Giordano.
*0. 6. 5. 1. Pecorella, Vito.
*0. 6. 5. 2. Parenti, Crema.
Art. 6. - 1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 197 - (Incompatibilità con l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario;
c) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate per un reato connesso a norma dell'articolo 12 o per un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».
6. 5. La Commissione.
6. 1. Saponara.
6. 3. Pisapia.
6. 4. Marotta.