Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 798 del 25/10/2000
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(Esame dell'articolo 10 - A.C. 6844)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 , nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A - A.C. 6844 sezione 10).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCO FRATTINI, Relatore. Signor Presidente, l'importanza dell'emendamento Fontan 10.1 mi impone di riferire brevemente in merito all'andamento dei lavori in Commissione, che ha a lungo affrontato tale aspetto. Si tratta della proposta di abrogazione di un articolo del testo comunale e provinciale che prevede il potere del Governo di annullare gli atti amministrativi degli enti locali senza limitazioni di tempo. Riferisco soltanto che, alla luce di quanto la Commissione ha valutato e approfondito, tale potere di annullamento è stato già dichiarato non conforme alla Costituzione, quindi annullato in sede di Corte costituzionale in quanto riferito alle regioni. Esso sopravvive, quindi, con riferimento agli enti locali, province e comuni.
Va riferito ancora che l'attuale testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che è stato approvato quest'anno, ha


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riprodotto questo potere di annullamento governativo degli atti amministrativi degli enti locali.
Riferisco altresì che il Comitato dei nove, a maggioranza, ha ritenuto di esprimere un parere contrario sull'emendamento del collega Fontan 10.1. Debbo lealmente e realmente dire che il relatore è, invece, di avviso diverso e, quindi, a titolo personale, esprime parere favorevole, ma riferisce che il Comitato dei nove ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

RAFFAELE CANANZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario a questo emendamento per due ragioni. La prima è stata già sostanzialmente richiamata dal collega Frattini: non bisogna dimenticare che le Commissioni parlamentari recentemente - il testo unico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre di quest'anno -, nell'esaminare il decreto legislativo, non hanno ritenuto di fare alcuna osservazione sull'articolo 138, che riproduce l'articolo 6 del testo unico del 1934, ma naturalmente limitandone l'efficacia nei confronti degli enti locali, province e comuni e quindi seguendo il principio già dettato dalla Corte costituzionale.
La seconda ragione riguarda i contenuti e consiste nel fatto che, a Costituzione vigente - è questa la sostanza della pronunzia della Corte costituzionale -, la condizione e, quindi, la valutazione costituzionale della regione è certamente diversa rispetto a quella dei comuni e delle province. Pertanto, attualmente una tutela in qualche modo più cogente nei confronti di comuni e province è costituzionalmente giustificata e lo è con una ragione in più, poiché nel caso di specie il Governo ha esercitato questo potere solo in ipotesi eccezionali nella lunga storia della vigenza di questa norma e naturalmente lo ha fatto per la tutela di un interesse pubblico - non potrebbe essere diversamente - e con una ulteriore condizione, che è scritta nella norma, cioè a tutela dell'unità dell'ordinamento.
Poiché in prospettiva, anche con riguardo ad un eventuale ordinamento federale, l'unità dell'ordinamento dello Stato resta ferma, si tratta di un potere che, a mio modo di vedere, il Governo dovrebbe comunque avere la possibilità di esercitare in momenti eccezionali proprio perché, se il comune o la provincia assumono deliberazioni o introducono disposizioni regolamentari tali da inferire sull'unità dell'ordinamento, è indispensabile che vi sia un organo a livello superiore che in qualche modo possa contenere gli effetti negativi di questa deliberazione e possa farlo con rapidità, senza dover aspettare l'impugnativa dell'atto e quindi la pronunzia del giudice.
Queste sono le ragioni per le quali il Governo ritiene che l'emendamento non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontan 10.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, ho cercato di seguire con attenzione il sottosegretario Cananzi mentre spiegava le ragioni del parere contrario al nostro emendamento con il quale si vuole abrogare l'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, l'articolo cioè che prevedeva la possibilità per il Governo di annullare gli atti degli enti locali per incompetenza, incompatibilità e per altri vizi. Si tratta di una norma che poteva avere un senso nel 1934, in piena era fascista, quando il sistema istituzionale era centralizzato e lo Stato comunque aveva l'ultima parola sulle decisioni adottate dagli enti locali.
La sinistra, che giudica sempre negativamente il periodo fascista e il sistema centralista adottato in quel periodo, dovrebbe riconoscere - oggi che si parla di autonomia e di federalismo - agli enti locali una certa fiducia, mentre consentire il permanere di questa norma, che è espressione del più bieco centralismo -


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perché di questo si tratta - proprio quando si decide di rendere gli enti locali più liberi nelle loro decisioni, mi sembra sia in contrasto con le enunciazioni di principio.
La Corte costituzionale ha annullato la possibilità per il Governo di intervenire sulle decisioni adottate dalle regioni, mentre ciò è ancora possibile nei confronti dei comuni e degli enti locali, nonostante questi siano i punti di riferimento più vicini per i cittadini, mentre è illogico che il Governo non possa intervenire sulle decisioni delle regioni, che sono comunque più lontane rispetto al cittadino. Questa sarebbe la buona occasione per i gruppi di maggioranza, che a parole si proclamano autonomisti e che nei fatti non lo sono.
Il relatore, a nome della Commissione, ha espresso parere contrario, anche se a titolo personale si è dichiarato favorevole, ed è per questo che invito tutte le forze che si dichiarano «miglioriste» a votare a favore del nostro emendamento. Mi rivolgo in particolare al collega Cerulli Irelli particolarmente sensibile a questi problemi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana i Governi hanno fatto un uso abbastanza parco di questo strumento. Ciò non toglie che esso sia anacronistico. Credo che non si possa porre nelle mani di un Governo un potere demolitorio così ampio, per lo meno in teoria, e quindi, condividendo molte delle valutazioni espresse dal collega Fontan, preannuncio il voto favorevole di Forza Italia all'emendamento Fontan 10.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Condivido le osservazioni del sottosegretario Cananzi contrarie all'emendamento del collega Fontan, il quale ha più volte richiamato una norma fascista. Il regio decreto del 1934 su cui si incentra il suo emendamento soppressivo risale certamente all'epoca fascista, ma vorrei far emergere la diversità del testo oggi in vigore perché l'emendamento è tecnicamente sbagliato. Il testo della legge del 1934 così recita: «Il Governo ha facoltà in qualunque tempo di annullare d'ufficio, su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamenti generali o speciali».
C'era, dunque, una potestà eccezionale totalmente pervasiva. Collega Fontan, il testo oggi in vigore non è più il regio decreto n. 383 del 1934, ma - sebbene faccia ad esso riferimento - l'articolo 138 (annullamento straordinario) del testo unico in materia di ordinamento degli enti locali; che è stato approvato di recente. Tale articolo è assai diverso dal testo che ho letto poco fa. In esso si dispone che il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'interno, ha facoltà in qualunque tempo di annullare d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità. Dunque, vi è un sistema di garanzie: per annullare gli atti viziati da illegittimità, si rendono necessari il fine dell'unità dell'ordinamento, il parere del Consiglio di Stato, la proposta del ministro degli interni, una deliberazione del Consiglio dei ministri e l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. A questo punto, mi sembra che vi siano tutte le garanzie. La totale pervasività della norma del regio decreto n. 383 del 1934 non esiste più; al suo posto vi è una procedura a tutela dell'unità dell'ordinamento che, a mio giudizio, dobbiamo mantenere.
Per i motivi esposti, preannuncio il voto contrario dei deputati del mio gruppo sull'emendamento Fontan 10.1 che, tra l'altro, abrogherebbe una norma


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rispetto alla quale è oggi in vigore l'articolo 138 del testo unico approvato l'estate scorsa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stucchi, al quale ricordo che ha 3 minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sostenere le tesi illustrate dal collega Fontan, in quanto ritengo che il suo emendamento sia importante. Comprendo le critiche mosse dal collega Boato, ma vorrei ricordargli che il provvedimento è stato presentato e gli emendamenti sono stati formulati quando ancora non era entrato in vigore il testo unico sull'emendamento degli enti locali. È pertanto giustificabile il riferimento dell'onorevole Fontan al regio decreto n. 383 del 1934.
Signor Presidente, si tratta di un emendamento importante sulla strada del federalismo: mi fa specie che ieri abbiamo votato una legge sulla semplificazione che dovrebbe aiutare i cittadini e lo svolgimento di determinate funzioni da parte delle amministrazioni locali; ci troviamo sempre, però, con la mannaia dello Stato centrale. Il sottosegretario ha poco fa ricordato che quella facoltà è stata esercitata dal Governo solo pochissime volte: ebbene, ciò significa che si tratta di uno strumento che può essere benissimo superato e vuol dire che i nostri amministratori locali non sono così irresponsabili nel prendere le decisioni. Se non si vuole approvare l'emendamento Fontan 10.1, si dimostra una sorta di mancanza di fiducia nella responsabilità dei nostri amministratori locali. Riteniamo, invece, che chi è chiamato a gestire un ente locale ed è stato eletto direttamente dai cittadini debba godere della piena fiducia dell'esecutivo centrale, che deve affidargli la gestione delle sorti e del bene della collettività che egli è stato chiamato a governare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, le considerazioni svolte dall'onorevole Stucchi mi sembrano convincenti e, pertanto, preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento Fontan 10.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.

SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, poiché ho dovuto partecipare alla formulazione del parere della Commissione di cui faccio parte sul testo unico relativo all'ordinamento degli enti locali, debbo dire che trovo stravagante che la Camera dei deputati, approvato di recente un testo unico, intervenga di nuovo sull'argomento e si cominci a tagliuzzare il testo unico in piccoli pezzi: troverei irragionevole ed irrazionale un tale modo di legiferare!
Nel merito, poi, visto che è stato riorganizzato nell'articolo 138 del testo unico, francamente lascerei le cose come stanno. Quindi, faccio un'obiezione di metodo ma anche di merito, perché, come diceva prima il collega Boato, vi è una competenza del Governo che tutto sommato considero una salvaguardia per tutti.
Il mio gruppo quindi voterà contro questo emendamento ed io invito tutti i colleghi a votare allo stesso modo.

PRESIDENTE. Colleghi, mi rivolgo ai colleghi più esperti di me per sottoporre loro una questione. Ho qui davanti a me l'articolo 138 del testo unico, che disciplina questa materia, ed ho l'impressione che abbia abrogato l'articolo cui fa riferimento il collega Fontan.

MARCO BOATO. L'ho detto anch'io: infatti ho detto che tecnicamente è sbagliato!

PRESIDENTE. Lasciamo stare il fatto che sia tecnicamente sbagliato: esaminando i testi, mi sembra che questo


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articolo non esista più nell'ordinamento. Chiedo però conferma al collega Fontan, che è esperto della materia.

RAFFAELE CANANZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, desideravo proprio sollevare la stessa questione da lei accennata. Mi sembra, non vorrei sbagliare, che la delega al Governo relativa al testo unico per gli enti locali fosse una delega per un testo unico non meramente compilativo; allora, avendo l'articolo 138 in qualche modo ripreso e modificato l'originario articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, l'articolo 6 è scomparso dal nostro ordinamento. Quindi, per un verso l'emendamento in quanto tale dovrebbe essere inammissibile, perché fa riferimento ad una norma già abrogata, e per altro verso vale quanto rilevava poc'anzi l'onorevole Sabattini, ossia che il Parlamento italiano recentemente si è pronunciato in modo favorevole sull'articolo 138, per cui sarebbe irrazionale che andasse ad intaccarlo qualche mese dopo.
Quindi, dal punto di vista formale, Presidente, condivido la sua tesi secondo cui ci troviamo di fronte ad una norma già formalmente abrogata.

ROLANDO FONTAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, mi sembra che da più parti si sostenga - non è ancora certo, ma diamo per scontato che sia così - che l'articolo 6 del regio decreto n. 383 sia stato parzialmente o completamente assorbito nell'articolo 138 del testo unico. A questo punto, poiché la nostra proposta era volta ad abolire il controllo da parte dello Stato, ancora ammesso in quei casi, riformulo l'emendamento proponendo, anziché l'abrogazione dell'articolo 6 del regio decreto, l'abrogazione dell'articolo 138 del testo unico.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Fontan, purtroppo, nella fase in cui ci troviamo, posso consentirle di fare questo soltanto se la Commissione è d'accordo, perché, come lei sa, non si tratta di una pura e semplice riformulazione. Scusate, colleghi, sto cercando di segnalare la seguente questione: trattandosi di un'abrogazione implicita, l'emendamento non è superfluo, ma non raggiunge il risultato; non essendo superfluo non posso consentire una riformulazione a meno che la Commissione non sia d'accordo. Questo perché sia chiara la procedura.

FRANCO FRATTINI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI, Relatore. Signor Presidente, la formulazione dell'articolo 6 del regio decreto in effetti è riportata in modo identico nell'articolo 138, comma 1. Prendo atto, ovviamente, di quanto da lei detto e, fermo restando che non si discute, ovviamente, del merito dell'emendamento, credo che, se la volontà del proponente è quella di incidere sull'articolo 6, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di votare l'abrogazione dell'articolo in cui le disposizioni dell'articolo 6 sono state trasfuse. Auspico, quindi, che la Commissione si pronunci favorevolmente.

PRESIDENTE. L'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, recita, al primo comma: «Il Governo ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali». Nel nostro caso, invece, si fa riferimento soltanto agli atti viziati da illegittimità. Pertanto, non


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mi è possibile la riformulazione. Vorrei conoscere, tuttavia, il parere del Comitato dei nove.

ROSA JERVOLINO RUSSO, Presidente della I Commissione. Non accettiamo sicuramente tale riformulazione!

ROLANDO FONTAN. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. A questo punto, visto che ci sono stati problemi di ordine tecnico sull'articolo 6, se mi è consentito farlo, riformulo il mio emendamento 10.1, perché rimanga agli atti e ognuno si assuma la propria responsabilità. Il nuovo testo del mio emendamento 10.1 è il seguente: «È abrogato l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

PRESIDENTE. Onorevole Fontan, come lei sa non posso mettere in votazione l'emendamento 10.1 riformulato in tal senso, in quanto non ammissibile. Il suo è un atto politico, ma deve riconoscere che non posso porlo in votazione.

ANTONIO SODA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, confermo che, l'articolo 274 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, abroga l'intero regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

PRESIDENTE. Espressamente o implicitamente?

ANTONIO SODA. È stato abrogato espressamente dall'articolo 274.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Soda. Pertanto l'emendamento Fontan 10.1 non è ammissibile. È chiaro, onorevole Fontan? Resta comunque la sua riformulazione a fini politici, anche se io non posso dichiarare ammissibile il suo emendamento 10.1.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 417
Votanti 413
Astenuti 4
Maggioranza 207
Hanno votato
sì 410
Hanno votato
no 3).

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