TESTO AGGIORNATO AL 26 OTTOBRE 2000
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1. È annullabile il provvedimento viziato per incompetenza, adottato in violazione di norme imperative, o viziato per eccesso di potere.
Al comma 1, sostituire le parole da: viziato per incompetenza fino a: o viziato per con le seguenti: adottato in violazione di legge ovvero di qualsiasi altra norma o provvedimento ad esso riferibile, ovvero viziato da incompetenza o.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 2, premettere le parole: Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente articolo 8 in materia di nullità degli atti amministrativi,
Sopprimere il comma 3.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 3, sostituire le parole: sul procedimento o sulla forma il cui contenuto con le seguenti: sul procedimento o sulla struttura formale dell'atto, quando il contenuto del medesimo.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 10, premettere il seguente comma:
Al comma 5, dopo le parole: del provvedimento amministrativo aggiungere le seguenti: con altro provvedimento pubblico e motivato.
Al comma 5, dopo le parole: può provvedere d'ufficio aggiungere le seguenti: per motivi di interesse pubblico,
Al comma 5, sopprimere le parole: ovvero conversione.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
Al comma 6, dopo le parole: dell'annullamento aggiungere le seguenti: , qualora determinato o convalidato dall'autorità giudiziaria o da altro organo previsto dalla legge,
(Annullabilità).
2. È viziato per incompetenza il provvedimento adottato da organi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle alle quali il relativo potere è attribuito.
3. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
4. Resta salva la facoltà di regolarizzazione, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale.
5. All'annullamento del provvedimento amministrativo può provvedere d'ufficio l'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, salva convalida ovvero conversione dello stesso, laddove ne ricorrono i presupposti.
6. La retroattività dell'annullamento si estende agli atti successivi a quello annullato legati ad esso da un diretto rapporto di causalità.
(Annullabilità).
9. 1. Guarino, Sanza.
1-bis. È altresì annullabile il provvedimento adottato in esito ad un procedimento preordinato alla formazione di un atto differente da quello concretamente adottato.
9. 2. Guarino, Sanza.
9. 3. Guarino, Sanza.
9. 7. Nardini.
3. I vizi di natura esclusivamente formale non sono causa di annullamento quando non hanno potuto dispiegare alcuna influenza sul contenuto del provvedimento o sulla sua provenienza.
9. 4. Guarino, Sanza.
9. 8. (Testo così modificato nel corso della seduta) Marotta.
01. Il provvedimento amministrativo viziato nei modi di cui agli articoli 8 e 9, può essere dichiarato nullo ovvero essere annullato di ufficio, in presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico, dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, salva la facoltà di convalida ovvero di conversione, ove ne ricorrano i presupposti.
9. 5. Cerulli Irelli.
9. 9. Nardini.
9. 12. La Commissione.
9. 10. Nardini.
6. L'annullamento di un provvedimento amministrativo comporta di diritto l'annullamento di tutti gli atti ad esso consequenziali.
9. 6. Guarino, Sanza.
9. 11. Nardini.