Allegato A
Seduta n. 798 del 25/10/2000


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(A.C. 6844 - Sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Nullità).

1. È nullo il provvedimento amministrativo:
a) che è stato adottato in carenza della forma richiesta ad substantiam da legge o regolamento;
b) che è stato adottato da un ente pubblico locale incompetente per territorio;
c) che è stato adottato in violazione delle norme sulla ripartizione delle competenze tra gli organi di direzione politica e gli organi amministrativi;
d) che è stato adottato in carenza di oggetto o contenuto determinati o determinabili;
e) che è destinato a soggetto inesistente.
e) identica.

2. È altresì nullo il provvedimento amministrativo nei casi indicati dalla legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Nullità).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ad substantiam con le seguenti: sotto pena di nullità.
8. 3. Marotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, nell'ambito della stessa amministrazione, il provvedimento adottato in violazione delle norme sulla ripartizione della competenza tra gli organi di direzione politica e gli organi amministrativi.
8. 5. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
8. 4. Nardini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) che è stato adottato in violazione delle norme che ripartiscono le competenze fra Stato, regioni ed enti locali.
8. 1. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) che è stato adottato da organi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle alle quali il relativo potere è attribuito.

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 2.
8. 2. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.