1. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa, in presenza di gravi ragioni, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere; è sempre indicata la durata della sospensione, che non può in ogni caso essere superiore a sei mesi, con facoltà di proroga per una sola volta, salvo che sia diversamente disposto da norme speciali.
Al comma 1, sostituire le parole: in presenza di con la seguente: per.
Al comma 1, dopo le parole: in presenza di gravi aggiungere le seguenti: e motivate.
Al comma 1, dopo le parole: la legge attribuisce aggiungere la seguente: espressamente.
Al comma 1, sostituire le parole da: è sempre indicata la durata fino alla fine del comma con le seguenti: salvo che non venga disposta da un organo giurisdizionale o che sia diversamente stabilito da norme speciali, la sospensione non può essere disposta per un periodo di tempo superiore ai sei mesi e può essere ulteriormente prorogata per una sola volta per una nuova durata non superiore a quella qui indicata.
Al comma 1, dopo le parole: tale potere; aggiungere le seguenti: salvo che la sospensione non venga disposta da un organo giurisdizionale,
(Sospensione).
(Sospensione).
6. 5. La Commissione.
6. 3. Nardini.
6. 4. La Commissione.
6. 1. Guarino, Sanza.
6. 2. (nuova formulazione) La Commissione.