Allegato A
Seduta n. 798 del 25/10/2000


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(A.C. 6844 - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Esecuzione d'ufficio).

1. Il provvedimento amministrativo che produce obblighi o limitazioni nella sfera giuridica di terzi è eseguito coattivamente, senza necessità di una previa pronuncia dell'autorità giudiziaria, nei casi e nei modi indicati dalla legge.
2. Il procedimento di esecuzione d'ufficio di obblighi fungibili è disciplinato dalle amministrazioni interessate con normativa regolamentare sulla base dei princìpi stabiliti dalla legge.
3. Il provvedimento amministrativo che produce obblighi fungibili è eseguito dal soggetto interessato nel termine e secondo le modalità stabiliti dallo stesso provvedimento. Quando l'amministrazione competente accerta l'inadempimento, il provvedimento, previa motivata comunicazione, è eseguito d'ufficio a spese dell'obbligato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Esecuzione d'ufficio).

Al comma 1, dopo le parole: dell'autorità giudiziaria, aggiungere la seguente: solamente.
5. 1. Guarino, Sanza.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Quando l'amministrazione competente, previa diffida, accerta l'inadempimento, il provvedimento è eseguito d'ufficio a spese dell'obbligato. Dell'avvio dell'esecuzione è data comunicazione al soggetto inadempiente.
5. 3 La Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'amministrazione deve preventivamente contestare l'inadempimento all'interessato e consentire a questi di formulare osservazioni secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. 2. Guarino, Sanza.