Allegato A
Seduta n. 798 del 25/10/2000


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(A.C. 6844 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 3.
(Provvedimento amministrativo).

1. Nell'esercizio di poteri amministrativi, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante procedimenti amministrativi secondo la disciplina stabilita dalle leggi e dai regolamenti.
2. Per la disciplina generale del procedimento amministrativo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Provvedimento amministrativo).

Al comma 1, sostituire le parole: dalle leggi e dai con le seguenti: da leggi e.
3. 4. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: adottati in esecuzione della legge.
3. 1. Guarino, Sanza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'azione amministrativa si conforma a criteri di ragionevolezza e sussidiarietà rispetto all'autonomia dei privati e non eccede in alcun caso la misura indispensabile a conseguire le specifiche finalità di volta in volta effettivamente perseguite.
3. 2. Guarino, Sanza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'azione amministrativa si conforma a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà rispetto all'autonomia dei privati.
3. 5. La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero le corrispondenti disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome per le amministrazioni regionali o provinciali e per le amministrazioni disciplinate dalla legge regionale o provinciale.
3. 3. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero le corrispondenti disposizioni emanate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome.
3. 6. La Commissione.