1. Nell'esercizio di poteri amministrativi, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante procedimenti amministrativi secondo la disciplina stabilita dalle leggi e dai regolamenti.
Al comma 1, sostituire le parole: dalle leggi e dai con le seguenti: da leggi e.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: adottati in esecuzione della legge.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'azione amministrativa si conforma a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà rispetto all'autonomia dei privati.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero le corrispondenti disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome per le amministrazioni regionali o provinciali e per le amministrazioni disciplinate dalla legge regionale o provinciale.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero le corrispondenti disposizioni emanate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome.
(Provvedimento amministrativo).
2. Per la disciplina generale del procedimento amministrativo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
(Provvedimento amministrativo).
3. 4. La Commissione.
3. 1. Guarino, Sanza.
1-bis. L'azione amministrativa si conforma a criteri di ragionevolezza e sussidiarietà rispetto all'autonomia dei privati e non eccede in alcun caso la misura indispensabile a conseguire le specifiche finalità di volta in volta effettivamente perseguite.
3. 2. Guarino, Sanza.
3. 5. La Commissione.
3. 3. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.
3. 6. La Commissione.