Allegato A
Seduta n. 798 del 25/10/2000


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(A.C. 6844 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Attività amministrativa di diritto privato).

1. Salvi i casi di poteri amministrativi espressamente conferiti da leggi o da regolamenti, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo le norme del diritto privato. In ogni caso le amministrazioni pubbliche agiscono per la realizzazione dei pubblici interessi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Attività amministrativa di diritto privato).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile.
2. 1. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In forza del principio di sussidiarietà i provvedimenti amministrativi sono adottati dall'amministrazione più vicina agli interessi ai quali si tratta di provvedere.
2. 2. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il vizio della volontà risultante dalla difformità degli interessi concretamente perseguiti dall'amministrazione e quelli indicati dalla legge è sempre causa di annullamento dell'atto, anche se questo è di diritto privato.
2. 3. Guarino, Sanza.