1. La sistemazione e la manutenzione dell'area destinata al «Parco nazionale della pace» e degli edifici esistenti sono finalizzate alle attività previste dall'articolo 1.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono poste a carico della regione Toscana e del comune di Stazzema.
2. Il progetto di sistemazione dell'area del «Parco nazionale della pace» è redatto a cura del comune di Stazzema e approvato in conformità al piano regolatore generale e alle norme urbanistiche.
3. Il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3 collabora con i competenti organi del Ministero della difesa. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2.
4. 1. Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Caparini.