Allegato B
Seduta n. 797 del 24/10/2000


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FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
presso l'Ufficio del Registro di Trento vi sarebbero numerose pratiche aperte che


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evidenzierebbero comportamenti anomali degli uffici statali nei confronti dei cittadini;
a titolo d'esempio, ad un cittadino è stato notificato un avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni per la revoca delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 118 del 1985 relative ad un atto di compravendita, in quanto, con il suddetto atto, egli acquistava una particella edificabile in un Comune, non risiedendo alla data del rogito notarile nel comune stesso, condizione indispensabile, al fine del mantenimento delle agevolazioni richieste. Questo risulterebbe da informazioni assunte presso l'Ufficio Anagrafe del Comune. L'Ufficio del Registro ha quindi provveduto, per dichiarazione mendace, alla revoca delle agevolazioni richieste con l'atto suddetto, a recuperare le ordinarie imposte di registro, ipotecaria e voltura, con l'applicazione della soprattassa pari al 30 per cento oltre agli interessi di mora pari al 93 per cento dall'8 maggio 1985 al 6 febbraio 1997, detratte le imposte già versate in sede di registrazione;
l'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, riporta: «Norme fiscali per l'edilizia abitativa: - 1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinato ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma»;
nell'atto di compravendita, compilato dal notaio, l'interessato afferma:
di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato;
di adibire l'appartamento acquistato a propria abitazione;
di non aver usufruito delle agevolazioni previste dallo stesso comma dell'articolo 2 in discorso;
di essere in possesso di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi richiesti. A tal fine chiede tutte le agevolazioni previste dalla legge richiamata. Ai sensi della stessa norma e per gli stessi effetti, il venditore chiede l'agevolazione della riduzione al 50 per cento dell'Invim;
i colloqui intercorsi con il direttore reggente non avrebbero portato alla risoluzione del problema annullando l'atto promosso dall'ufficio del registro di Trento;
è evidente la regolarità della procedura per ottenere l'agevolazione dell'Iva sulla prima casa confermata dall'atto di compravendita a firma del notaio;
nessuna dichiarazione mendace è stata prodotta dall'ente interessato -:
se non ritenga non solo opportuno ma indispensabile fornire agli uffici periferici, con una circolare esplicativa, i chiarimenti necessari per assumere una linea di condotta più chiara e rispondente all'esigenza di fornire un servizio utile al cittadino;
se non si intenda urgentemente intervenire presso l'Ufficio del Registro di Trento affinché siano revocati avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni per quei cittadini che si trovassero in situazioni analoghe a quella esemplificata in premessa;


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se non ritenga opportuno assumere tutti quei provvedimenti necessari per rendere più agevole e funzionale il rapporto tra i cittadini e l'Ufficio del Registro di Trento.
(5-08390)

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da svariati anni gli enti locali della provincia di Padova e del comune di Medigliano San Vitale hanno inoltrato delle richieste di concessione su beni demaniali;
le richieste in oggetto hanno già ottenuto il parere favorevole dell'Organo tecnico preposto (Magistrato alle acque di Venezia);
«l'articolo 6 del progetto di legge 18 giugno 1936, n. 1338, integrato dall'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, precisa che il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o comunque di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale...», anche al fine di ottemperare ai disposti di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 113 che all'articolo 3, comma 1 cita: «I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono far ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato...»;
contrariamente a quanto disposto dalle citate leggi, alle finalità precipue dell'Amministrazione delle finanze, ovvero di introitare le somme necessarie alle esigenze di bilancio, e contrariamente a quanto disposto da varie disposizioni legislative, che obbligano le varie Amministrazioni ad evadere le richieste inoltrate entro un ragionevole arco di tempo, l'Amministrazione delle finanze di Padova continua ad ignorare le richieste di concessione su beni demaniali presentate da anni dagli enti locali (provincia di Padova e comune di Medigliano San Vitale);
considerato che le richieste inoltrate hanno già ottenuto il parere favorevole dell'Organo tecnico preposto, non è chiaro il motivo di questo ingiustificato ritardo -:
se non ritenga opportuno accertare il motivo del ritardo nell'evasione della richiesta di concessione e il motivo per cui, l'Amministrazione centrale delle finanze non vigila sull'operato delle sedi periferiche a tale proposito;
il motivo per cui ai solleciti proposti dagli enti locali venga comunque data una risposta rassicurante sull'esito e sui tempi stretti, di conclusione della pratica senza che poi ciò corrisponda al vero;
il motivo per cui il dirigente del dipartimento preposto, presso la sede periferica, si senta esentato dal rispetto delle varie disposizioni legislative che obbligano le Amministrazioni pubbliche a rispondere sollecitamente alle istanze presentate.
(4-32148)