Acquarone, Angelini, Aprea, Bianchi Clerici, Bordon, Bosco, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carlesi, Carli, Castellani, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Ladu, Lenti, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Melandri, Micheli, Morgando, Napoli, Nesi, Niccolini, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Schietroma, Sica, Soave, Turco, Armando Veneto, Visco.
In data 19 ottobre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
Sarà stampata e distribuita.
La proposta di legge TREMAGLIA: «Riconoscimento del servizio militare prestato alle dipendenze delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana» (909) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Menia e Rallo.
Molinari, Olivo, Paissan, Penna, Peruzza, Pezzoni, Pisapia, Raffaldini, Rava, Repetto, Ricci, Risari, Riva, Romano Carratelli, Rossiello, Ruggeri, Ruzzante, Saraceni, Sbarbati, Scantamburlo, Schmid, Sedioli, Settimi, Soave, Spini, Targetti, Gaetano Veneto e Vozza.
La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoidicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:
agli articoli 3 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di un'ordinanza emessa in data 20 settembre 2000 dal ministro dei trasporti e della navigazione, concernente il differimento ad altra data dello sciopero nazionale del personale Enav, proclamato dalle organizzazioni sindacali FIT-CISL, UILT-UIL, LICTA, CISAL-AV, UGL, SACTA, UNIONE PILOTI, USPPI e ASSIVOLO QUADRI per il giorno 27 settembre 2000.
Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.
Il ministro della sanità, con lettera in data 4 ottobre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - con allegati il bilancio di previsione per il 2000 ed il conto consuntivo e il conto consuntivo consolidato per il 1999 - sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nel 1999.
Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.
Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 17 ottobre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 7 settembre 2000.
Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
CAPPELLA ed altri: «Disposizioni per garantire la continuità territoriale della Sicilia» (7375).
La proposta di legge CHIAPPORI e BARRAL: «Norme in materia di violenza sessuale sui minori» (5110) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Luca.
La proposta di legge RUSSO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento ai medici fiscali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali» (6142) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà, Matacena, Collavini, Manzoni, Riccio, Carlesi, Maiolo, Aprea e Aracu.
La proposta di legge MISURACA e AMATO: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» (6229) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fratta Pasini.
La proposta di legge CALDEROLI: «Istituzione della provincia del Ticino» (6878) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Stefani, Vascon, Martinelli e Santandrea.
La proposta di legge LO PRESTI e CONTENTO: «Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete INTERNET» (6910) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Conti.
La proposta di legge STELLUTI ed altri: «Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e di finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti» (6934) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Abaterusso, Abbondanzieri, Albanese, Angelici, Attili, Bartolich, Bastianoni, Battaglia, Benvenuto, Bielli, Biricotti, Borrometi, Bracco, Buglio, Caccavari, Cambursano, Campatelli, Carboni, Cennamo, Cento, Cesetti, Chiusoli, Furio Colombo, Corvino, Dameri, Dedoni, Di Bisceglie, Di Rosa, Duca, Faggiano, Frigato, Galletti, Giacalone, Giacco, Giannotti, Guerra, Guerzoni, Widmann, Lucà, Lucidi, Lumia, Signorino, Malagnino, Maselli, Massa, Mazzocchin,
La proposta di legge SANTORI: «Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri» (7159) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aracu e Fratta Pasini.
La proposta di legge BIANCHI CLERICI ed altri: «Norme in materia di insegnamento delle lingue straniere nelle scuole elementari» (7167) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Stefani, Vascon e Martinelli.
La proposta di legge CALZAVARA e RODEGHIERO: «Concessione di un contributo dello Stato al Centro internazionale del libro parlato di Feltre» (7207) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Santandrea, Stefani, Vascon e Martinelli.
La proposta di legge DE SIMONE ed altri: «Istituzione delle banche di sangue da cordone ombelicale» (7230) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lucidi, Lumia, Piccolo e Ruzzante.
n. 425 del 9-17 ottobre 2000 (doc. VII, n. 957), con lettera in data 17 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marz0 1953, n. 87, con la quale dichiara:
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, iscritta al registro delle ordinanze n. 44 del 2000 (alla VI Commissione);
n. 426 del 9-17 ottobre 2000 (doc. VII, n. 958), con la quale dichiara:
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'articolo 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe (alla I e alla XI Commissione);
n. 427 del 9-18 ottobre 2000 (doc. VII, n. 959), con lettera in data 18 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:
1) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli articoli 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
2) non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento
3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del contributo disposto degli articoli 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe (alla II e alla IX Commissione).