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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione degli articoli e votazione finale, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del regolamento, del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l'Associazione italiana della Croce Rossa.
PRESIDENTE. Comunico che il tempo complessivo sino alla votazione finale risulta così ripartito:
Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 2 ore e 10 minuti, è ripartito nel modo seguente:
Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:
Avverto che la Commissione ha esaurito il suo compito ed ha presentato il testo definitivo del provvedimento, consistente in un articolo unico.
Ricordo che nella seduta del 20 settembre 2000 la Camera ha deliberato, a norma dell'articolo 96, comma 2, del regolamento, il deferimento alla XII Commissione (Affari sociali) della formulazione degli articoli del disegno di legge, restando riservata all'Assemblea la votazione degli articoli stessi senza dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento con dichiarazioni di voto, ove ne venga fatta richiesta.
Interventi a titolo personale: 30 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).
Democratici di sinistra-l'Ulivo: 14 minuti;
Forza Italia: 28 minuti;
Alleanza nazionale: 25 minuti;
Popolari e democratici-l'Ulivo: 12 minuti;
Lega nord Padania: 19 minuti;
UDEUR: 11 minuti;
Comunista: 11 minuti;
i Democratici-l'Ulivo: 11 minuti.
Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Verdi: 6 minuti; CCD: 6 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-Riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.
Avverto inoltre che, consistendo la proposta di legge in un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.


